Nazionale - Anteprima fondo previdenza complementare

Vi comunico che il 20 novembre u.s., con la firma presso un Notaio, sono  state espletate tutte le formalità necessarie alla costituzione del Fondo di  Previdenza Complementare di Settore. Il prossimo 20 dicembre si svolgerà a Roma, presso Federreti, la prima riunione del Consiglio di Amministrazione provvisorio che provvederà all'elezione del Presidente del Fondo e predisporrà l'invio di tutta la documentazione necessaria alla CIVIP, affinché la stessa possa provvedere all'iscrizione del Fondo (denominato ASTRI, acronimo di Autostrade Strade TRasporti e Infrastrutture). Successivamente, si procederà allo svolgimento delle assemblee, con l'obiettivo di raggiungere il numero minimo di 2500 aderenti.

 


 

 

 

 

ACCORDO ISTITUTIVO DEL FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DEL SETTORE AUTOSTRADALE E AFFINI

 

 

 

Addì 18 novembre 2004, in Roma

 

 

FEDERRETI, FISE

 

 

e

 

 

FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, SLA-CISAL e UGL-Ausiliari del Traffico

 

 

 

 

- visto l’assetto della previdenza obbligatoria e complementare risultante dal Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla Legge 8 agosto 1995, n. 335;

- tenuto conto di quanto stabilito dai Decreti del Ministro del Tesoro del 21 novembre 1996, n. 703 e del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 14 gennaio 1997, n. 211 e successive modificazioni e integrazioni;

- in attuazione di quanto previsto dall’art. 54 del contratto collettivo nazionale di lavoro 16 febbraio 2000 per il personale dipendente da Società e Consorzi concessionari di autostrade e trafori e al fine di contribuire a un più elevato livello di copertura previdenziale aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal sistema previdenziale obbligatorio;

 

convengono

 

di istituire, ai sensi del Decreto Legislativo 21 aprile 1993 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, il Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori del settore autostradale e affini denominato "ASTRI" – Fondo Pensione Autostrade, Strade, Trasporti, Infrastrutture. Detto Fondo, a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale, non ha fine di lucro e ha lo scopo esclusivo di erogare prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio pubblico, secondo quanto di seguito stabilito.

 

 

 

 

1 - Costituzione del Fondo

Il Fondo è istituito ai sensi del Decreto Legislativo 21 aprile 1993 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni ed è costituito come associazione riconosciuta ai sensi degli artt. 12 e seguenti del Codice Civile.

I contenuti del presente Accordo vengono recepiti nello Statuto dell’istituendo Fondo.

 

2 - Destinatari

Sono destinatari del Fondo i lavoratori assunti da aziende che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori.

Possono essere altresì destinatari del Fondo, alle condizioni di cui al successivo punto 3, i lavoratori dipendenti:

- da imprese che svolgono attività di gestione di infrastrutture stradali e del sistema della viabilità;

- da imprese dei settori convenzionalmente denominati "affini", intendendosi per tali quelle operanti nell’area dei trasporti e dei servizi alla mobilità, ivi comprese quelle che svolgono attività di supporto e ausiliarie dei trasporti.

Resta ferma la condizione che dette imprese applichino contratti collettivi sottoscritti da almeno una delle Organizzazioni che stipulano il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori e che i contratti collettivi di lavoro applicati non prevedano la costituzione di Fondi di previdenza complementare.

 

3 - Soci

Al Fondo sono associati:

a) i lavoratori non in prova, così come indicati al precedente punto 2, che abbiano aderito volontariamente al Fondo;

b) le aziende che hanno alle loro dipendenze lavoratori soci del Fondo;

c) i percettori delle pensioni complementari di anzianità e vecchiaia da parte del Fondo.

Al Fondo potranno essere altresì associati i lavoratori dipendenti e le rispettive imprese di cui al secondo comma del precedente punto 2. L’associazione al Fondo di tali lavoratori e imprese è condizionata alla sottoscrizione di specifiche fonti istitutive – comportanti l’integrale accettazione delle norme statutarie del Fondo e del Regolamento elettorale – che stabiliscono i requisiti di accesso, i relativi tempi di adesione, nonché la misura dei contributi. L’adesione al Fondo dovrà essere autorizzata, sentito il parere delle parti firmatarie il presente Accordo istitutivo, dal Consiglio di Amministrazione del Fondo a maggioranza dei due terzi dei componenti.

Possono, inoltre, essere associati al Fondo le imprese e i lavoratori dipendenti da aziende che applichino uno dei contratti collettivi indicati nel presente Accordo istitutivo, nelle quali siano operanti iniziative aziendali, Fondi o Casse, preesistenti alla data di costituzione del Fondo, istituite con finalità integrativa dei trattamenti pensionistici e che prevedano un contributo a carico dell’azienda non inferiore o quanto meno equivalente a quello previsto dalla fonte istitutiva di riferimento, a condizione che i competenti organi del Fondo o Cassa preesistente deliberino la confluenza nel Fondo e che tale confluenza sia autorizzata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo medesimo.

Possono restare associati al Fondo previo assenso del datore di lavoro – che acquisisce di conseguenza la qualità di associato al Fondo - i lavoratori che, a seguito di trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda, operato ai sensi dell’art. 2112 cod. civ., e successive modificazioni e integrazioni, abbiano perso i requisiti di cui al precedente punto 2., a condizione che nell’impresa accipiente non operi analogo Fondo di previdenza complementare.

 

4 - Adesione e permanenza nel Fondo

L’adesione al Fondo del lavoratore che ne abbia i requisiti avviene su libera scelta individuale, con le modalità previste dallo Statuto.

L’adesione deve comunque essere preceduta dalla consegna al lavoratore di una scheda informativa redatta sulla base dello schema emanato dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione.

L’adesione decorre a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda è stata presentata.

I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato nelle aziende di cui al primo comma del precedente punto 2 che cumulino nell’arco dell’anno solare (1° gennaio-31 dicembre), presso la stessa azienda, periodi di lavoro non inferiori a tre mesi, potranno aderire al Fondo al compimento di tale periodo. La contribuzione al Fondo, che decorre dal termine di cui al terzo comma del presente punto, sarà riferita a ciascun periodo di lavoro effettuato nell’anno solare.

La qualità di socio permane purché l’interessato non abbia esercitato la facoltà di riscatto della propria posizione individuale; qualora il lavoratore a tempo determinato abbia esercitato tale facoltà non potrà iscriversi nuovamente al Fondo.

A seguito dell’adesione, il lavoratore e l’impresa dalla quale dipende assumono l’obbligo di versare i contributi dovuti ai sensi dei successivi punti 12. e 13.

L’adesione del lavoratore comporta la contestuale adesione dell’impresa ove questa non sia già socia del Fondo.

Il rapporto associativo cessa con il venir meno dei requisiti di partecipazione al Fondo nonché, pur sussistendo i requisiti, in caso di richiesta di trasferimento della posizione individuale ad un Fondo pensione aperto o forma pensionistica individuale secondo quanto previsto al successivo punto 11. La cessazione della qualità di socio e, conseguentemente, dell’obbligo contributivo al Fondo a carico sia dei lavoratori che dell’impresa decorre dalla data nella quale si è determinata la perdita dei requisiti ovvero dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data della richiesta, in caso di trasferimento della posizione individuale richiesto in costanza dei requisiti.

 

5 - Organi del Fondo

Sono organi del Fondo:

 

- l’Assemblea dei Rappresentanti

- il Consiglio di Amministrazione

- il Presidente e il Vice Presidente

- il Collegio dei Revisori

La rappresentanza delle imprese e dei lavoratori negli organi collegiali del Fondo è regolata secondo il criterio della pariteticità.

 

6 - Assemblea dei Rappresentanti

L’Assemblea è costituita da 60 componenti, per metà eletti dalle imprese e per l’altra metà eletti dai lavoratori, secondo le modalità stabilite nel Regolamento elettorale definito dalle parti firmatarie il presente Accordo istitutivo. I componenti restano in carica tre anni e possono essere rieletti per non più di due volte consecutive.

Le modalità di convocazione dell’Assemblea, le maggioranze necessarie per la validità delle deliberazioni e le materie di competenza della stessa sono stabilite nello Statuto del Fondo.

Le elezioni per l’insediamento della prima Assemblea verranno indette al raggiungimento di un numero di adesioni pari a 2.500 lavoratori con contratto a tempo indeterminato del settore autostradale.

 

7 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 6 a 16 componenti, in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, di cui la metà in rappresentanza delle imprese e la metà in rappresentanza dei lavoratori, eletti disgiuntamente dai rispettivi componenti l’Assemblea dei Rappresentanti, secondo le modalità stabilite nello Statuto del Fondo. I componenti il Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione e le maggioranze necessarie per la validità delle deliberazioni sono stabilite nello Statuto del Fondo.

 

8 - Presidente e Vice Presidente

Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti, per la stessa durata triennale, con il criterio della rotazione rispettivamente tra i rappresentanti delle imprese e i rappresentanti dei lavoratori.

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo.

Il Vice Presidente sostituisce, in caso di impedimento o assenza, il Presidente.

 

9 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da 4 componenti effettivi e 2 supplenti eletti dall’Assemblea disgiuntamente, per la metà in rappresentanza dei lavoratori e per la metà in rappresentanza delle imprese, secondo le modalità stabilite nello Statuto del Fondo. I componenti il Collegio restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Tutti i componenti il Collegio devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 4 del Decreto del Ministero del Lavoro n. 211/1997 e devono essere iscritti al Registro dei Revisori contabili.

Il Collegio elegge nel proprio seno il Presidente tra i componenti della rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Fondo.

 

10- Prestazioni

Al verificarsi delle condizioni di seguito definite il lavoratore socio ha diritto a richiedere al Fondo la prestazione pensionistica complementare per vecchiaia o per anzianità.

Il diritto alla prestazione pensionistica complementare per vecchiaia si consegue al compimento dell’età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno 10 anni di iscrizione al Fondo.

Il diritto alla prestazione pensionistica complementare per anzianità si consegue al compimento di un’età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno quindici anni di iscrizione al Fondo.

Le previsioni di cui ai comma precedenti troveranno applicazione anche nei confronti del lavoratore socio la cui posizione venga acquisita per trasferimento da altro Fondo pensione complementare ovvero da una forma pensionistica individuale, computando anche l’anzianità di iscrizione alla forma pensionistica di provenienza.

Il lavoratore socio, avente diritto, può chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica in capitale per un importo non superiore al 50% di quello maturato. Qualora l’importo che si ottiene convertendo in rendita pensionistica annua a favore del socio quanto maturato sulla posizione individuale risulti inferiore all’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6 e 7, della Legge n. 335/1995, il socio può optare per la liquidazione in capitale dell’intero importo maturato.

In ogni caso il diritto alle prestazioni sopra indicate è esigibile a condizione che il lavoratore socio abbia cessato il rapporto di lavoro e si trovi nella situazione di poter fruire effettivamente delle corrispondenti prestazioni previste dal sistema obbligatorio.

I lavoratori soci che provengano da altri Fondi pensione o da altre forme pensionistiche complementari, ai quali sia stata riconosciuta sulla base della documentazione prodotta la qualifica di "vecchio iscritto" agli effetti di cui al Decreto Legislativo n. 124/93 e successive modificazioni ed integrazioni, possono optare per la liquidazione in capitale dell’intero importo maturato.

Il lavoratore socio che abbia perso i requisiti di partecipazione al Fondo e non possa richiedere le prestazioni di cui al presente punto ha diritto al riscatto della propria posizione individuale, che deve essere richiesto nei termini stabiliti nello Statuto. Il Fondo provvede entro sei mesi dalla richiesta, sulla base dell’intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al momento della domanda.

In caso di morte del lavoratore socio in attività di servizio la posizione individuale può essere riscattata dal coniuge ovvero, in mancanza, dai figli ovvero, in mancanza, dai genitori, se già viventi a carico del lavoratore deceduto. In mancanza di tali soggetti valgono le disposizioni dell’aderente in assenza delle quali la posizione resta acquisita al Fondo.

Trascorsi otto anni di iscrizione al Fondo, il lavoratore socio può richiedere un’anticipazione, a valere sull’intera posizione maturata, per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 relativamente alla prima casa di abitazione e documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il lavoratore socio ha facoltà di reintegrare la propria posizione nel Fondo secondo le modalità definite dal Consiglio stesso.

Non sono ammesse altre forme di anticipazione sulle prestazioni.

 

11- Trasferimenti

I lavoratori che, a seguito di assunzione alle dipendenze di una delle aziende di cui al precedente punto 2, presentano domanda di adesione al Fondo possono procedere al trasferimento della propria posizione individuale maturata presso altri Fondi pensione o altre forme pensionistiche complementari.

Il lavoratore socio che perda i requisiti per la partecipazione al Fondo può richiedere, entro sei mesi, nell’ipotesi che non intenda riscattare la propria posizione individuale, il trasferimento della stessa ad altro Fondo di previdenza complementare, cui acceda in relazione alla nuova attività, ovvero a Fondi pensione aperti o forme pensionistiche individuali. In tale caso il Fondo provvede, entro sei mesi dal ricevimento della richiesta, al trasferimento dell’intera posizione individuale, sulla base dell’intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al momento della domanda.

Qualora sussistano invece i requisiti di partecipazione al Fondo, il lavoratore socio può richiedere il trasferimento della propria posizione individuale ad altro Fondo pensione aperto o a forma pensionistica individuale di cui agli artt. 9 bis e 9 ter del Decreto Legislativo n. 124/1993 non prima di cinque anni di permanenza nel Fondo stesso limitatamente ai primi cinque anni di vita del Fondo e, successivamente a tale termine, prima di tre anni. Le richieste di trasferimento potranno effettuarsi entro il 30 novembre di ciascun anno, mediante comunicazione scritta all’impresa che la trasmetterà al Fondo; la relativa contribuzione cesserà dal 1° gennaio dell’anno successivo. Il Fondo provvede entro sei mesi dalla cessazione dell’obbligo contributivo al trasferimento dell’intera posizione individuale.

 

12- Contribuzione

 

I contributi complessivamente destinati al Fondo sono determinati dalla fonte istitutiva e sue successive modifiche e sono obbligatori per la parte in essa stabilita a carico del lavoratore socio – ivi compresa l’ulteriore contribuzione a suo esclusivo carico – e dell’impresa associata. Contribuzioni più elevate sono ammesse nel caso che le stesse siano previste da preesistenti forme di previdenza complementare aziendalmente in atto per le quali, ai sensi del precedente punto 3, sia stata autorizzata la confluenza nel Fondo.

Salvo quanto espressamente disposto, l’obbligo di contribuzione al Fondo permane per tutta la durata del rapporto di lavoro.

Le contribuzioni a carico delle imprese sono dovute solamente per i lavoratori aderenti al Fondo e pertanto non si avrà alcun trattamento sostitutivo o alternativo anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, nelle ipotesi di mancata adesione del lavoratore al Fondo o di successiva perdita della qualità di socio.

La contribuzione al Fondo decorre dalla data di adesione del singolo lavoratore e comunque non prima del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.

La contribuzione al Fondo è dovuta per intero, sempre a condizione di pariteticità, anche in caso di mancata prestazione lavorativa dovuta a malattia, nell’ambito del periodo di comporto, infortunio ed assenza obbligatoria per maternità. In caso di sospensione del rapporto di lavoro con corresponsione di retribuzione intera o ridotta la contribuzione a carico sia dei lavoratori soci che delle imprese è commisurata al trattamento retributivo effettivamente dovuto dalle imprese ai sensi delle disposizioni di legge o degli accordi collettivi di lavoro vigenti.

Le predette contribuzioni, ivi compresi gli importi prelevati dal Trattamento di fine rapporto, saranno trattenute, con cadenza mensile, in occasione della corresponsione delle relative competenze e versate al Fondo ogni tre mesi (aprile, luglio, ottobre, gennaio).

Il lavoratore socio, può sospendere, per una sola volta e limitatamente a dodici mesi consecutivi, il versamento della contribuzione a suo carico, non prima di cinque anni dalla sua adesione al Fondo. Tale sospensione determina automaticamente, per lo stesso periodo, la sospensione della contribuzione a carico dell’impresa associata e il versamento del Trattamento di fine rapporto.

 

13 – Spese di gestione del Fondo

 

Alla copertura delle spese di gestione amministrativa del Fondo concorrono, a titolo di contribuzione, una quota di iscrizione "una tantum" ed una quota associativa annuale.

Al momento dell’adesione di ogni singolo lavoratore, l’azienda provvede a versare al Fondo una quota "una tantum" di iscrizione, la cui misura, ripartita pariteticamente tra azienda e lavoratore da essa dipendente, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Fino alla elezione degli Organi del Fondo la misura è quella definita dalle parti firmatarie il presente Accordo istitutivo.

Al Fondo è dovuta, inoltre, una quota associativa annuale, la cui misura è ripartita pariteticamente tra azienda e lavoratore. Detta quota associativa annuale è stabilita dal Consiglio di Amministrazione e va indicata nella scheda informativa. In attesa della elezione degli Organi del Fondo la misura è quella definita dalle parti firmatarie il presente Accordo istitutivo.

La quota associativa annuale è altresì dovuta al Fondo dai percettori delle pensioni complementari di anzianità e vecchiaia nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina anche le modalità di versamento.

La quota di adesione e la quota associativa non sono accreditate sulle posizioni individuali dei soci. Gli oneri relativi alla gestione finanziaria e ai servizi resi dalla banca depositaria sono addebitati direttamente sul patrimonio del Fondo. Attesa la loro specifica finalità di destinazione, tali quote non sono trasferibili né conferibili ad altre forme di previdenza complementare o a fondi aventi analoghe finalità.

 

14- Cessazione della contribuzione al Fondo

 

La contribuzione al Fondo, a carico sia del lavoratore che dell’impresa, cessa al momento della risoluzione del rapporto di lavoro ovvero in caso di promozione alla qualifica di dirigente.

La contribuzione cessa, altresì, in caso di trasferimento ad un Fondo pensione aperto o a forma pensionistica individuale secondo quanto previsto al precedente punto 11.

 

15- Impiego delle risorse

 

Le risorse finanziarie del Fondo sono affidate in gestione, mediante convenzione, a soggetti gestori abilitati a svolgere l’attività secondo la disciplina di cui all’art. 6 del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni.

I criteri generali in materia di ripartizione del rischio e di impiego delle risorse nella scelta degli investimenti sono indicati nello Statuto.

Le convenzioni di gestione dovranno prevedere le linee di indirizzo dell’attività, le modalità di eventuali modificazioni delle stesse, i termini e le condizioni per esercitare la facoltà di recesso dalle convenzioni medesime.

Gli investimenti potranno riguardare una o più tipologie e dovranno essere opportunamente bilanciati in modo da soddisfare le esigenze di sicurezza connesse all’utilizzo del Trattamento di fine rapporto. Il Fondo può attuare una gestione articolata su più linee di investimento.

Per i primi tre esercizi verrà attuata una gestione monocomparto delle risorse finanziarie, che produca un unico tasso di rendimento per tutti i lavoratori aderenti; successivamente il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di sviluppare una gestione multicomparto, differenziando i profili di rischio-rendimento.

 

16- Disposizioni finali

 

All’atto della costituzione del Fondo le parti firmatarie il presente Accordo istitutivo designeranno i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori che resteranno in carica fino all’insediamento dei rispettivi Organi eletti dalla prima Assemblea dei Rappresentanti.

Nel quadro di quanto stabilito dall’art. 11 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione di cui sopra è costituito, nel rispetto del principio di pariteticità, da 6 componenti, di cui 3 designati congiuntamente dalle Associazioni imprenditoriali e 3 designati congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Sempre nel rispetto del principio di pariteticità, il Collegio dei Revisori di cui sopra è costituito da 4 componenti, di cui la metà designata congiuntamente dalle Associazioni imprenditoriali e l’altra metà designata congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.

I suddetti Organi esercitano, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia, le funzioni previste dalle relative norme statutarie.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione attua gli adempimenti necessari all’avvio del Fondo, espleta le formalità preliminari alla richiesta di autorizzazione all’esercizio e svolge ogni attività per la promozione del Fondo e la raccolta delle adesioni.

All’atto della costituzione del Fondo, sempre nel rispetto del principio di pariteticità, le parti firmatarie il presente accordo designeranno il Presidente e il Vice Presidente, che eserciteranno le loro funzioni con firma congiunta.

Allo scopo di assicurare il più largo e positivo coinvolgimento nella fase di avvio, costituzione e promozione del Fondo viene costituito, su base paritetica, un Comitato di indirizzo delle parti firmatarie il presente Accordo istitutivo, che rappresenta lo strumento di raccordo funzionale con il Consiglio di Amministrazione e che lo assiste nell’esercizio delle sue funzioni con le modalità appositamente definite.

Detto Comitato è composto da un rappresentante designato da ciascuna delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente Accordo istitutivo e da altrettanti rappresentanti designati dalle Associazioni imprenditoriali firmatarie.

 

17- Dichiarazione congiunta

 

Qualora si producessero alterazioni sostanziali del quadro normativo, economico e finanziario entro il quale le parti hanno deciso la costituzione e definito il finanziamento del Fondo, le parti medesime, su richiesta di una di esse, si incontreranno per una verifica del presente Accordo e per valutare le eventuali deliberazioni conseguenti.

 

VERBALE DI INCONTRO

In data 25 giugno 2004, presso gli Uffici della Direzione di Tronco, si sono incontrate:

. la Direzione 2° Tronco

. le RSA CGIL, CISL, UIL

per l'esame delle problematiche evidenziate dal Comunicato Sindacale del 18 giugno u.s..

Le parti, pur nella piena consapevolezza del quadro generale di riferimento e della trattativa in corso a livello nazionale sul riassetto e il maggior efficientamento dei comparti dell'esercizio e dell'esazione, concordano sull'opportunità di proseguire nel percorso finora intrapreso e finalizzato all'ottimizzazione degli stessi settori, nelle more di una più completa definizione nazionale.

AI termine dell'incontro si conviene di attivare i seguenti interventi:

Manutenzione/Viabilltà

Organizzazione di un corso per l'acquisizione del patentino di idoneità al Servizio Viabilità per personale esattoriale e operai P.M., da completarsi nella prossima settimana.

Inserimento, dal 1 luglio p.V., di 3 unità Ausiliari Viabilità.

Inserimento, dal 1 luglio al 31 ottobre p.v. di 1 esattore nella posizione di Operaio Autista P.M.

Allo scopo di garantire la copertura delle 10 posizioni di Operaio Autista P.M. attualmente vacanti rispetto a precedenti accordi sottoscritti e per verificare la disponibilità, anche temporanea, di risorse per sopperire ad eventuali maggiori esigenze operative, sarà attivata una fase sperimentale, di durata limitata, per il passaggio di risorse dall'esazione alla manutenzione che verrà realizzata alternando le prestazioni mensili in entrambi i settori.

La metodologia attuativa di tale fase sperimentale non modifica gli attuali assetti retributivi e prevede, inoltre, il riconoscimento del trattamento di trasferta "esattore" (art. 30 punti 2 e 3 del vigente C.C.N.L.) a coloro che forniranno la prestazione lontano dalla propria sede di lavoro.

La ricerca delle risorse disponibili dovrà comunque essere completata entro la metà del mese di luglio. data nella quale le parti si incontreranno per valutarne l'esito e definire le modalità della sperimentazione.

AI fine di agevolare la fruizione delle ferie nei mesi di luglio e agosto, nonché per eventuali sostituzioni di ausiliari assenti per lungo periodo, verranno utilizzati esattori disponibili e già in possesso del patentino per il servizio viabilità.

Impianti

Le parti, alla luce del sempre più elevato utilizzo degli automatismi e delle innovazioni tecnologiche in corso, si danno atto della necessità  di attivare un processo di verifica dell’efficienza  complessiva degli impianti di esazione

           

A tale scopo nella prossima settimana sarà fissato un apposito incontro di approfondimento con la presenza della Linea tecnica.

     Punti Blu

·         Il 1 luglio verrà integrata la posizione vacante, a seguito di selezione interna, al Punto Blu di Novate Milanese;

·         Per le restanti 3 posizioni vacanti dal corrente mese di giugno, sempre a seguito di selezione interna, la copertura verrà effettuata al termine dell'esito del periodo di mutamento temporaneo mansioni degli attuali dedicati, e comunque entro il 1 settembre p.v..; resta inteso che, nelle more, le posizioni vacanti saranno coperte con personale di bacino.

Esazione

Nelle more dell'esito della trattativa nazionale in corso, le parti convengono, per il mese di luglio p.v., di applicare livelli di servizio nelle stazioni come da tabelle, fermo restando che, qualora dovessero verificarsi livelli di traffico superiori alle previsioni, la Linea dovrà immediatamente provvedere con opportuni interventi, entro comunque il limite complessivo di 9.850 turni nel mese.

Inoltre, nei prossimi giorni, la Linea provvederà, d'intesa con i delegati di stazione, ad apportare eventuali interventi migliorativi nell'organizzazione del servizio di stazione.

 

 

Le RSA giudicando che quanto espresso dal verbale di incontro indica un percorso costruttivo e pieno di buona volontà, pur mantenendo lo stato di agitazione, sospendono lo sciopero proclamato per i giorni 27 e 28 giugno p.v. fino alla verifica di metà luglio.

 


 

 

 

A S T R I

Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori

del settore autostrade, strade, trasporti e infrastrutture

 

 

 

DOMANDA DI ADESIONE

 

Io sottoscritto/a (cognome)____________________________________(nome)_________________________ sesso M F nato/a________________________________ prov.___ il_____________________ residente a _______________________prov.___ Via_________________________________________ cap._______ Tel. _____________________ e-mail _____________________________ C.F.__________________________

Numero Matricola Aziendale___________________________________ Livello inq. _____________________

 

Dipendente presso l’Azienda sottoindicata: con prima occupazione antecedente al 28 aprile 1993

con prima occupazione successiva al 28 aprile 1993

 

Già iscritto ad una forma pensionistica complementare antecedente al 28 aprile 1993

 

 

Ricevuti lo Statuto e la scheda informativa del Fondo di previdenza complementare per i lavoratori del settore autostrade, strade, trasporti e infrastrutture, di seguito denominato ASTRI, e dopo averne preso visione

 

 

DICHIARO di aderire ad ASTRI

 

· Scelgo di optare per il versamento della specifica contribuzione del 2%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 1 dell’art. 22 del CCNL 16 febbraio 2000, di cui alla Norma transitoria contenuta nel punto 4 della scheda informativa SI NO

· Per il contributo a mio esclusivo carico, in aggiunta a quello stabilito dagli accordi sindacali in vigore, scelgo di versare una quota calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 1 dell’art. 22 del CCNL 16 febbraio 2000 pari al:

1% 2% 3% 4%

 

DELEGO il mio datore di lavoro a prelevare dalla mia retribuzione e dalla quota del mio T.F.R. i contributi dovuti e a provvedere al relativo versamento secondo i termini e le modalità stabiliti dallo Statuto e dagli Organi del Fondo.

 

 

Autorizzo il mio datore di lavoro ad operare sulla mia retribuzione la trattenuta "una tantum" di € 15 da versare al Fondo quale quota di iscrizione di mia competenza e la quota associativa annuale di mia competenza di € 25.

 

Io sottoscritto mi impegno ad osservare le disposizioni previste dallo Statuto e dalle norme operative interne ed a fornire tutti gli elementi utili per la costituzione e l’aggiornamento della mia posizione previdenziale

 

Dichiaro sotto la mia responsabilità che quanto sopra riportato corrisponde al vero.

 

 

Data____________________________ Firma_______________________________

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

 

Presa visione dell’informativa allegata ed ai sensi degli artt. 23, 26, 37, 42, 43, 44, 45 del D. Lgs 30.6.2003 n. 196

acconsento

- al trattamento dei dati personali comuni e sensibili che mi riguardano, funzionale all’esercizio dell’attività previdenziale complementare

- alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5, lett. a) della predetta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1, lett. a) della medesima informativa od obbligatori per legge

- alla comunicazione degli stessi dati a terzi per la fornitura di servizi informatici o di servizi di archiviazione

- al trasferimento degli stessi dati all’estero come indicato al punto 7 della predetta informativa (Paesi UE e Paesi extra UE)

Rimane fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

 

 

 

Data______________________________ Firma_____________________________________

 

 

DATI RIGUARDANTI IL DATORE DI LAVORO (da compilarsi a cura dell’Azienda)

 

.....

 

 

 

 INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (in seguito denominato Decreto) ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue.

 

1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento

a) è diretto all’espletamento da parte del Fondo Pensione ASTRI (in seguito denominato Fondo) delle finalità attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività previdenziale complementare e di quelle ad essa connesse (ivi compresa quella liquidativa), a cui il Fondo è autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

b) può anche essere diretto all’espletamento da parte del Fondo delle finalità di informazione e promozione delle prestazioni del Fondo stesso.

2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento

a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicati all’art. 4, comma 1 lett. A) del Decreto: raccolta, registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione, conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela;

b) è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;

c) è svolto direttamente dall’organizzazione del Fondo e da soggetti esterni a tale organizzazione (quali Compagnie di Assicurazione, Banche, SIM, etc.).

3. CONFERIMENTO DEI DATI

Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio);

b) strettamente necessario alla esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla erogazione delle prestazioni;

c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività di informazione e di promozione delle prestazioni nei confronti dell’interessato stesso.

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali

a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), può comportare l’impossibilità di garantire le prestazioni di previdenza complementare;

b) nel caso di cui al punto 3, lett. c) , non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione delle prestazioni nei confronti dell’interessato.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI

a) i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. a), ai soggetti deputati alla gestione dei contributi previdenziali complementari quali le Compagnie assicurative, SIM, Banche e ai soggetti deputati all’erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari quali Compagnie assicurative, agli organismi associativi propri del settore previdenziale (Assoprevidenza), al Ministero del Lavoro, alla Commissione di Vigilanza sui Fondo Pensione. In tal caso, i dati identificativi dei corrispondenti titolari e degli eventuali responsabili possono essere acquisiti presso il Registro Pubblico tenuto dal Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e presso i suddetti soggetti. Inoltre i dati personali possono essere comunicati a pubbliche Amministrazioni ai sensi di legge;

b) i dati personali possono essere inoltre comunicati a terzi per la fornitura di servizi informatici o di servizi di archiviazione.

 

6. DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

 

 

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO

I dati personali possono essere trasferiti, sempre per le medesime finalità di cui al punto 1, lett. a) verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea.

 

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO

L’art. 7 del Decreto conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare o dai responsabili del trattamento dei dati la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.

 

9. TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è il Fondo Pensione ASTRI.

I dati identificativi del responsabile del trattamento dei dati personali possono essere acquisiti presso la sede di ASTRI .

 


 

 

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI

 

 

A) Elezione dei rappresentanti dei lavoratori soci per la costituzione o il rinnovo dell’Assemblea

 

Art. 1

Indizione delle elezioni

 

1 - Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dei componenti l'Assemblea dei Rappresentanti di cui all’art. 9 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione avvia la procedura per le elezioni, ne fissa la data di svolgimento in un periodo compreso tra il 13 ed il 16 del mese e ne dà immediata informazione alle parti firmatarie l’Accordo istitutivo del Fondo.

Contestualmente il Consiglio di Amministrazione comunica il numero delle aziende associate e quello dei lavoratori soci aventi diritto al voto e provvede ad informare le aziende associate e, per il tramite di queste ultime, i lavoratori soci mediante avviso da affiggere negli spazi solitamente adibiti alle comunicazioni di natura sindacale ovvero, in mancanza, con altre modalità.

Norma transitoria

Per la costituzione della prima Assemblea del Fondo la procedura elettorale di cui sopra è attivata dall’Organo di Amministrazione provvisorio entro i 30 giorni successivi al raggiungimento di 2.500 adesioni da parte di dipendenti da aziende del settore autostradale come espressamente stabilito al punto 6 dell’Accordo istitutivo. Le elezioni avranno luogo entro i quattro mesi successivi.

2 - Le elezioni per l’Assemblea dei Rappresentanti debbono svolgersi almeno 20 giorni prima della scadenza dell’Assemblea in carica.

3 - Ove il Consiglio di Amministrazione non provveda nei termini sopra richiamati ad avviare la procedura elettorale, le parti firmatarie l’Accordo istitutivo provvedono congiuntamente, in sostituzione ed in tempo utile, all’indizione delle elezioni ed ai relativi adempimenti.

 

Art. 2

 Elettorato attivo e passivo

 

1 - I rappresentanti dei soci nell'Assemblea dei Rappresentanti sono eletti separatamente, dai lavoratori soci e dalle rispettive aziende, su collegio unico nazionale, a suffragio universale e diretto, con voto libero e segreto.

 

2 - Hanno diritto di voto e sono eleggibili i lavoratori che, a norma dell’art. 4, comma 1, dello Statuto, risultano iscritti al Fondo al primo giorno del mese di indizione delle elezioni e che abbiano versato la quota di iscrizione nel caso delle elezioni per la costituzione della prima Assemblea ovvero che siano in regola con il versamento dei contributi nel caso di elezioni per le Assemblee successive.

 

Art.3

Presentazione delle liste

1 - Le liste dei candidati vanno depositate presso la Sede del Fondo e vanno presentate alla Commissione elettorale di cui al successivo art. 4 entro il termine tassativo di venti giorni dalla data di indizione delle elezioni di cui al precedente art. 1. A tale deposito provvede un rappresentante delle Organizzazioni sindacali firmatarie l’Accordo istitutivo del Fondo per le rispettive liste ovvero un elettore; questi dovranno depositare la lista in duplice copia e firmare l'originale all'atto stesso del deposito assumendo, in tal modo, la qualità di presentatori di lista.

2 - All'elezione dei rappresentanti dei lavoratori soci per la costituzione o il rinnovo

dell’Assemblea concorrono:

 

a) liste a carattere nazionale presentate - congiuntamente o disgiuntamente - dalle Organizzazioni sindacali firmatarie l'Accordo istitutivo del Fondo e sottoscritte da un rappresentante di ciascuna di esse;

 

b) liste sottoscritte da almeno il 5% dei lavoratori soci i quali dovranno comunque essere complessivamente presenti in non meno di 1/3 delle aziende associate al Fondo. A tal fine le firme dei sottoscrittori devono essere apposte su una copia della lista e vanno corredate da una fotocopia del tesserino aziendale di identificazione.

Le liste dovranno contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione del rispettivo componente della Commissione elettorale nazionale di cui al successivo art. 4.

La firma di presentazione di più liste comporta la sua invalidità su tutte le liste.

 

3 - E’ considerata non valida la firma apposta da un candidato per la presentazione di qualsiasi lista.

 

4 - Ciascuna lista non può contenere un numero di candidati inferiore a 20 e superiore a 45.

 

5 - Le liste devono contenere l’indicazione dei promotori ed i nominativi dei candidati, contrassegnati con numeri progressivi secondo l'ordine di precedenza, con indicazione, per ciascuno, dei seguenti elementi identificativi: dati anagrafici, indirizzo, azienda dalla quale il candidato dipende e qualifica contrattuale.

L’accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato deve risultare da apposita dichiarazione, firmata dal candidato stesso, che dovrà essere depositata contestualmente alla presentazione della lista.

Ciascun candidato non può figurare in più di una lista. La candidatura su più liste decade da tutte le liste. I componenti la Commissione elettorale nazionale non sono candidabili.

 

6 - Al presentatore di lista sarà restituita una copia della lista presentata con indicazione del giorno e dell’ora del deposito.

 

Art. 4

Commissione elettorale nazionale

1 - Entro il termine di sette giorni dalla data di indizione delle elezioni si costituisce presso la Sede del Fondo la Commissione elettorale nazionale composta da un rappresentante designato da ciascuna delle Organizzazioni sindacali firmatarie l’Accordo istitutivo del Fondo.

Tali componenti saranno successivamente integrati per lo svolgimento dei compiti di cui al successivo comma 7 da un rappresentante per ciascuna lista di cui al comma 2, lettera b) del precedente art. 3, sempre che risulti validamente presentata ai sensi del successivo comma 3.

 

2 - Non possono far parte della Commissione elettorale i candidati di lista, i componenti del Collegio dei Revisori e coloro che prestano attività lavorativa presso la struttura amministrativa del Fondo.

3 - La Commissione elettorale riceve dal Presidente del Fondo l'elenco dei lavoratori soci aventi diritto al voto suddivisi per azienda e accerta che ricorrano i requisiti di ammissibilità delle liste presentate e in particolare:

a) verifica il rispetto delle condizioni stabilite per la presentazione delle liste e ne accerta la regolarità in ordine al numero dei candidati inseriti e alle firme di presentazione;

 

b) cancella i nomi dei candidati per i quali manca la prevista dichiarazione di accettazione;

c) cancella, in caso di sovrabbondanza, gli ultimi candidati inseriti sino alla regolarizzazione della lista.

4 - La dichiarazione di inammissibilità di una lista è comunicata al corrispondente presentatore ed ha effetto immediato. Avverso la dichiarazione di inammissibilità il presentatore di lista può inoltrare alla Commissione elettorale, entro il giorno successivo alla comunicazione di cui sopra, ricorso scritto che dovrà essere definito entro tre giorni dalla sua presentazione.

5 - Accertata l'ammissibilità delle liste, la Commissione elettorale è definitivamente costituita ed è composta compiutamente dai membri di cui al precedente comma 1.

6 - Tutte le decisioni della Commissione elettorale sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti.

7 - Oltre a quanto previsto nei commi precedenti, la Commissione elettorale svolge i seguenti compiti:

a) sulla base delle liste di cui sia stata accertata l'ammissibilità predispone la scheda elettorale, tenendo conto di quanto stabilito ai successivi artt. 5 e 6;

b) almeno 30 giorni prima della data delle elezioni, riportata sulla scheda elettorale:

– trasmette a ciascuna azienda l’elenco dei lavoratori soci con contratto a tempo indeterminato aventi diritto al voto unitamente alle liste presentate e ammesse ed alle istruzioni per la votazione;

– provvede, per il tramite dei soggetti promotori, ad informare i lavoratori soci relativamente alle liste dei candidati ed alle istruzioni per la votazione, che dovranno essere esposti nei quindici giorni precedenti la data delle elezioni negli spazi aziendali solitamente adibiti alle comunicazioni di natura sindacale o, in mancanza, in luoghi visibili ai lavoratori;

 

c) invia alle aziende in tempo utile, provvedendo alla relativa annotazione, un congruo numero di schede elettorali – corredate di apposita busta per la restituzione – che dovranno pervenire almeno dieci giorni prima per consentire la consegna ai lavoratori soci insieme alla busta paga del mese in corso. Contestualmente il lavoratore appone la propria firma per ricevuta sull’apposito elenco;

d) provvede ad inviare direttamente, a mezzo posta, agli altri lavoratori soci la scheda elettorale corredata di apposita busta per la restituzione;

e) riceve da ciascuna azienda, con apposito plico chiuso e sigillato, le schede elettorali non utilizzate e quelle non ritirate dagli aventi diritto al voto nonché il relativo elenco attestante il ricevimento della scheda elettorale da parte dei lavoratori soci. Il plico dovrà pervenire alla Commissione elettorale nazionale entro il decimo giorno successivo alla data riportata sulla scheda elettorale;

f) procede, come previsto al successivo art. 6, alle operazioni di scrutinio generale delle schede elettorali che dovranno pervenire con le modalità di cui al comma 8 del successivo art. 5;

g) esamina e risolve - in unica istanza - eventuali casi di contestazione;

h) trasmette alle aziende apposito comunicato conclusivo in ordine alle operazioni di voto ed ai relativi esiti di cui verrà data informazione ai lavoratori soci, per il tramite delle aziende stesse, mediante affissione negli spazi solitamente adibiti alle comunicazioni di natura sindacale o, in mancanza, in luoghi visibili ai lavoratori;

h) invia tutta la documentazione relativa alle operazioni di voto e di scrutinio al Consiglio di Amministrazione del Fondo che la conserva per tutta la durata del mandato dell'Assemblea dei Rappresentanti.

8 - La Commissione elettorale cessa le proprie funzioni con la proclamazione dei risultati e la comunicazione degli stessi agli eletti, ai presentatori di lista, agli Organi del Fondo e alle parti firmatarie l’Accordo istitutivo del Fondo.

Art.5

Modalità di votazione

1 - La votazione avviene a mezzo di scheda comprendente tutte le liste presentate e ammesse, con la specificazione, in testa a ciascuna lista, delle organizzazioni sindacali proponenti la lista stessa o del gruppo sottoscrittore.

Le schede devono essere siglate da almeno due componenti la Commissione elettorale nazionale.

2 - Le schede elettorali, inviate dalla Commissione elettorale ai sensi del precedente art. 4, comma 7, riprodurranno, secondo l’ordine temporale di presentazione, la sigla e i candidati di ciascuna lista della quale sia stata accertata l’ammissibilità. Accanto alla sigla di ciascuna lista sarà apposto un riquadro riservato all’espressione del voto di lista.

3 - Non è ammesso il voto di preferenza.

4 - L’elettore esprime il proprio voto mediante l’apposizione del segno "x" nel riquadro predisposto a norma del precedente comma 2.

5 - Il voto si considera validamente espresso quale voto di lista anche nei casi in cui l'elettore:

a) abbia apposto il segno "x" nel riquadro relativo ad una lista ed apposto lo stesso segno accanto o sopra al nominativo di uno o più candidati presenti all'interno della medesima lista a favore della quale ha votato;

b) non abbia apposto il segno "x" nel riquadro relativo ad alcuna lista, ma lo abbia apposto accanto o sopra al nominativo di uno o più candidati presenti all'interno della medesima lista.

6 - Il voto è nullo quando l'elettore:

a) abbia apposto il segno "x" nei riquadri relativi a più liste;

b) abbia apposto il segno "x" nel riquadro relativo ad una lista ed abbia apposto lo stesso segno accanto o sopra al nominativo di un candidato inserito in una lista diversa;

c) non avendo apposto il segno "x" nel riquadro relativo ad alcuna lista, lo abbia apposto accanto o sopra al nominativo di due o più candidati presenti all'interno di liste concorrenti.

È inoltre nullo il voto apposto su una scheda non predisposta dalla Commissione elettorale. Qualunque altro modo di espressione del voto, diverso da quello indicato nel presente articolo, rende nulla la scheda. Sono altresì nulle le schede che presentino segni non attinenti all'esercizio del voto.

7 - Il voto non è valido qualora la scheda non rechi alcun segno (scheda bianca).

8 - La restituzione della scheda contenente il voto espresso viene effettuata dal lavoratore socio mediante l’apposita busta ricevuta, che va rimessa per posta, chiusa e anonima, alla Commissione elettorale nazionale. La busta deve pervenire, ai fini dell'ammissione allo scrutinio, entro il decimo giorno successivo alla data riportata sulla scheda elettorale.

 

Art.6

Scrutinio delle schede e proclamazione dei risultati

 

1 - La Commissione elettorale nazionale, sulla base della documentazione pervenuta dalle aziende e conclusa l'acquisizione delle schede elettorali, provvede al relativo scrutinio nei tre giorni successivi al termine fissato per la restituzione delle schede stesse, redigendo apposito verbale, sottoscritto dai suoi componenti, al quale andranno allegate le liste elettorali.

Nel verbale devono essere annotati:

- il numero dei lavoratori soci aventi diritto al voto;

- il numero delle schede elettorali inviate alle aziende, di quelle consegnate ai lavoratori, di quelle non utilizzate e non ritirate;

- il numero dei lavoratori che hanno votato;

- il numero di voti attribuito a ciascuna lista, quello delle schede nulle e quello delle schede bianche.

2 - La Commissione elettorale nazionale provvede altresì all'attribuzione dei seggi spettanti a ciascuna lista con il sistema proporzionale e all'individuazione dei candidati eletti nell'ambito di ciascuna lista secondo le seguenti modalità:

a) determina il numero dei voti validi espressi a favore di ciascuna lista;

b) ripartisce i seggi tra le liste sulla base del numero dei voti validi ricevuti da ciascuna lista con il seguente procedimento: divide il totale dei voti validi espressi per tutte le liste per il numero dei rappresentanti da eleggere al fine di ottenere il quoziente elettorale; attribuisce ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale è contenuto nel numero dei voti validi ricevuti dalla lista stessa. I seggi residui, indipendentemente dall'avere la lista conseguito o meno quozienti elettorali pieni, vengono attribuiti con precedenza alle liste che hanno un resto di voti più alto una volta effettuata la divisione di cui sopra. In caso di parità di resti il seggio o i seggi residui vengono assegnati alle liste mediante sorteggio;

c) proclama gli eletti sulla base dell'ordine progressivo di lista sino a concorrenza del numero di seggi assegnato a ciascuna lista.

 

Art.7

Sostituzione degli eletti

1 - Qualora nel corso del mandato un componente l’Assemblea dei Rappresentanti eletto dai lavoratori perda la qualità di socio ovvero venga a mancare per qualsiasi motivo si procederà alla sua sostituzione mediante il subentro del primo dei non eletti della stessa lista secondo l'ordine progressivo di lista.

 

 

 

B) Elezione dei rappresentanti delle aziende per la costituzione o il rinnovo dell’Assemblea

 

 

Art. 8

Indizione delle elezioni

 

1 - Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dei componenti l'Assemblea dei Rappresentanti di cui all’art. 9 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione avvia la procedura per le elezioni, ne fissa la data di svolgimento in un periodo compreso tra il 13 ed il 16 del mese e ne dà immediata informazione alle parti firmatarie l’Accordo istitutivo del Fondo.

Contestualmente il Consiglio di Amministrazione comunica il numero delle aziende associate e quello dei lavoratori soci aventi diritto al voto e provvede ad informare le aziende associate e, per il tramite di queste ultime, i lavoratori soci mediante avviso da affiggere negli spazi solitamente adibiti alle comunicazioni di natura sindacale ovvero, in mancanza, con altre modalità.

Norma transitoria

Per la costituzione della prima Assemblea del Fondo la procedura elettorale di cui sopra è attivata dall’Organo di Amministrazione provvisorio entro i 30 giorni successivi al raggiungimento di 2.500 adesioni da parte di dipendenti da aziende del settore autostradale come espressamente stabilito al punto 6 dell’Accordo istitutivo. Le elezioni avranno luogo entro i quattro mesi successivi.

2 - Le elezioni per l’Assemblea dei Rappresentanti debbono svolgersi almeno 20 giorni prima della scadenza dell’Assemblea in carica.

3 - Ove il Consiglio di Amministrazione non provveda nei termini sopra richiamati ad avviare la procedura elettorale, le parti firmatarie l’Accordo istitutivo provvedono congiuntamente, in sostituzione ed in tempo utile, all’indizione delle elezioni ed ai relativi adempimenti.

 

Art. 9

Elettorato attivo e passivo

 

1 - I rappresentanti dei soci nell'Assemblea dei Rappresentanti sono eletti separatamente, dai lavoratori soci e dalle rispettive Aziende, su collegio unico nazionale, a suffragio universale e diretto, con voto libero e segreto.

 

2 - Hanno diritto di voto e sono eleggibili i rappresentanti delle aziende che, a norma dell’art. 4, comma 1, dello Statuto, risultano iscritte al Fondo al primo giorno del mese di indizione delle elezioni e che abbiano versato la quota di iscrizione nel caso delle elezioni per la costituzione della prima Assemblea ovvero che siano in regola con il versamento dei contributi nel caso di elezioni per le Assemblee successive.

 

 

Art.10

Presentazione delle liste

 

1 - Le Associazioni imprenditoriali firmatarie l’Accordo istitutivo del Fondo provvedono congiuntamente alla formazione di una lista elettorale unica che sarà composta sulla base di criteri volti ad assicurare l’elezione di un numero di rappresentanti commisurato alla consistenza degli iscritti al Fondo dipendenti da ciascuna azienda, fatte salve le specifiche intese intervenute per favorire la più larga rappresentatività possibile delle aziende associate al Fondo. In ogni caso sarà salvaguardata l’elezione di almeno un candidato in rappresentanza delle imprese di cui al 2°comma dell’art. 3 dello Statuto del Fondo.

2 - La lista dei candidati rappresentanti le aziende associate va depositata presso la sede del Fondo e presentata alla Commissione elettorale di cui al successivo art. 11 entro il termine tassativo di venti giorni dalla data di indizione delle elezioni di cui al precedente art. 8. A tale deposito provvede, a nome e per conto delle Associazioni imprenditoriali firmatarie dell’Accordo istitutivo del Fondo, un rappresentante da esse designato; questi dovrà depositare la lista in duplice copia e firmare l’originale all’atto stesso del deposito.

3 - Tale lista dovrà essere composta da un numero complessivo di candidati non inferiore a 30 e non superiore a 45, i cui nominativi saranno contrassegnati con numeri progressivi secondo l’ordine di precedenza, con indicazione, per ciascuno di essi, dei seguenti elementi identificativi: dati anagrafici, indirizzo, azienda alla quale il candidato fa riferimento.

4 - La lista riporterà accanto al nome della azienda associata quello del candidato che la rappresenta.

L’accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato deve risultare da apposita dichiarazione, firmata dal candidato stesso, che dovrà essere depositata contestualmente alla presentazione della lista.

I componenti la Commissione elettorale nazionale non sono candidabili.

 

 

Art.11

Commissione elettorale nazionale

 

1 - Entro il termine di sette giorni dalla indizione delle elezioni si costituisce presso la Sede del Fondo la Commissione elettorale nazionale composta da due rappresentanti designati da ciascuna delle Associazioni imprenditoriali firmatarie l’Accordo istitutivo del Fondo.

2 - Non possono far parte del Commissione elettorale i candidati di lista, i componenti del Collegio dei Revisori e coloro che prestano attività lavorativa presso la struttura amministrativa del Fondo.

3 - La Commissione elettorale riceve dal Presidente del Fondo l’elenco delle aziende associate e quello dei lavoratori soci aventi diritto al voto suddivisi per azienda e in particolare:

a) verifica il rispetto delle condizioni stabilite per la presentazione della lista e ne accerta la regolarità in ordine al numero dei candidati inseriti;

b) cancella i nomi dei candidati per i quali manca la prevista dichiarazione di accettazione;

c) cancella, in caso di sovrabbondanza, gli ultimi candidati inseriti sino alla regolarizzazione della lista.

 

4 - Tutte le decisioni del Commissione elettorale sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti.

5 - Oltre a quanto previsto nei commi precedenti, la Commissione elettorale svolge i seguenti compiti:

a) predispone la scheda elettorale contenente la lista dei candidati, tenendo conto di quanto stabilito ai successivi artt. 12 e 13;

b) almeno 30 giorni prima della data delle elezioni, riportata sulla scheda elettorale, trasmette a ciascuna azienda associata la lista presentata e le istruzioni per la votazione;

c) invia a ciascuna azienda, provvedendo alla relativa annotazione, un numero di schede elettorali – corredate di apposita busta per la restituzione – che dovranno pervenire almeno sette giorni prima della data delle elezioni, variabile in funzione del numero dei rispettivi lavoratori iscritti al Fondo ed aventi diritto di voto. La Commissione predisporrà schede elettorali di diverso valore (1, 5, 10, 100, 250 voti), che saranno consegnate a ciascuna azienda associata in numero da eguagliare in valore quello dei lavoratori iscritti al Fondo ed aventi diritto di voto;

d) riceve da ciascuna azienda le schede utilizzate per la votazione e procede, come previsto al successivo art. 13 alle operazioni di scrutinio generale delle schede elettorali che dovranno pervenire con le modalità di cui al comma 8 del successivo art. 12;

e) esamina e risolve - in unica istanza - eventuali casi di contestazione;

f) trasmette alle aziende apposito comunicato conclusivo in ordine alle operazioni di voto ed ai relativi esiti;

g) invia tutta la documentazione relativa alle operazioni di voto e di scrutinio al Consiglio di Amministrazione del Fondo che la conserva per tutta la durata del mandato dell'Assemblea dei Rappresentanti.

 

6 - La Commissione elettorale cessa le proprie funzioni con la proclamazione dei risultati e la comunicazione degli stessi agli eletti, agli Organi del Fondo e alle parti firmatarie l’Accordo istitutivo del Fondo.

 

Art.12

Modalità di votazione

 

1 - La votazione avviene a mezzo di scheda che riporta la lista presentata.

Le schede devono essere siglate da almeno due componenti la Commissione elettorale nazionale.

2 - Le schede elettorali predisposte dalla Commissione elettorale ai sensi del precedente art. 11, comma 5, lettere a) e c), riprodurranno i nomi dei candidati e dell’azienda di riferimento e indicheranno il numero di voti a disposizione di ciascuna azienda che sarà pari, nel complesso, a quello dei rispettivi lavoratori iscritti al Fondo con diritto di voto. In testa alla scheda elettorale sarà apposto un riquadro riservato all’espressione del voto di lista.

3 - Non è ammesso il voto di preferenza.

4 - La votazione avviene apponendo il segno "x" nel riquadro relativo alla lista predisposto a norma del precedente comma 2.

5 - Il voto si considera validamente espresso quale voto di lista anche nei casi in cui l'elettore:

a) abbia apposto il segno "x" nel riquadro relativo alla lista ed apposto lo stesso segno accanto o sopra al nominativo di uno o più candidati presenti all’interno della lista stessa;

b) non abbia apposto il segno "x" nel riquadro relativo alla lista ma lo abbia apposto accanto o sopra al nominativo di uno o più candidati presenti all’interno della lista stessa.

6 - È nullo il voto apposto su una scheda non predisposta dalla Commissione elettorale. Qualunque altro modo di espressione del voto, diverso da quello indicato nel presente articolo, rende nulla la scheda. Sono altresì nulle le schede che presentino segni non attinenti all'esercizio del voto.

7 - Il voto non è valido qualora la scheda non rechi alcun segno (scheda bianca).

8 - La restituzione delle schede contenenti il voto espresso viene effettuata dall’azienda associata mediante l’apposita busta ricevuta, che va rimessa per posta, chiusa e anonima, alla Commissione elettorale nazionale. La busta deve pervenire, ai fini dell'ammissione allo scrutinio, entro il decimo giorno successivo alla data riportata sulla scheda elettorale

 

Art.13

Scrutinio delle schede e proclamazione dei risultati

 

1 - La Commissione elettorale nazionale, conclusa l'acquisizione delle schede elettorali, provvede al relativo scrutinio nei tre giorni successivi al termine fissato per la restituzione delle schede stesse, redigendo apposito verbale, sottoscritto dai suoi componenti, al quale andrà allegata la lista elettorale.

Nel verbale devono essere annotati:

- il numero delle aziende associate aventi diritto al voto, il numero delle schede elettorali inviate ed il numero di voti spettanti a ciascuna di esse;

- il numero delle aziende che hanno votato ed il totale dei voti da esse espressi;

- il numero di voti attribuito alla lista, quello delle schede nulle e quello delle schede bianche.

2 - La Commissione elettorale nazionale provvede altresì alla individuazione ed alla proclamazione dei candidati eletti, nel numero di seggi stabilito, sulla base dell'ordine progressivo di lista.

 

 

Art.14

Sostituzione degli eletti

 

1 - Qualora un'azienda perda per qualsiasi motivo la qualità di socio, il componente eletto in sua rappresentanza decade e viene sostituito dal primo dei candidati non eletti.

2 - In caso di revoca del mandato da parte dell'azienda nei confronti del proprio rappresentante eletto in Assemblea, di rinuncia al mandato stesso, di cessazione del rapporto di lavoro o di sopravvenienza di cause che non consentano l'esercizio della funzione, l'azienda è tenuta a darne comunicazione al Presidente del Fondo entro dieci giorni dalla data della revoca, del ricevimento della rinuncia o del verificarsi degli altri eventi indicati designando, al contempo, un sostituto. In mancanza, si provvede alla sua sostituzione con il primo dei candidati non eletti.

3 - Qualora il rappresentante di un'azienda sia eletto nel Consiglio di Amministrazione o nel Collegio dei Revisori, l'azienda, entro dieci giorni dall'elezione, dovrà comunicare al Presidente del Fondo il nominativo del nuovo rappresentante in Assemblea. In mancanza subentrerà il primo dei candidati non eletti.

Art.15

Disposizione finale

 

1 - Le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori soci e della rispettive aziende, quando abbiano avuto luogo secondo le norme del presente Regolamento, sono comunque valide indipendentemente dal numero degli aventi diritto che ha effettivamente partecipato alle votazioni.

 

 


 

ASTRI – Fondo Pensione

 Scheda informativa

 

 

Scheda informativa per i potenziali aderenti al Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori del settore autostrade, strade, trasporti e infrastrutture

 

ASTRI – Fondo Pensione è stato autorizzato all’esercizio dell’attività dalla Commissione di vigilanza sui Fondi pensione in data…………………ed ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del………………...... E’ iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero d’ordine…..

 

Il Fondo ha la sede legale in Roma, via…………………………...

 

Il funzionamento del Fondo è disciplinato dallo Statuto. La presente scheda fornisce un quadro sintetico dei dati e delle norme utili per l’adesione. L’organo di amministrazione si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente scheda.

L’adesione al Fondo deve essere preceduta dalla consegna e presa visione della presente scheda e dello Statuto del Fondo.

 

 

1 - Dati relativi al Fondo

 

Fonte istitutiva – Il Fondo di previdenza complementare per i lavoratori del settore autostrade, strade, trasporti e infrastrutture – ASTRI è stato istituito in attuazione del CCNL 16 febbraio 2000 e dei successivi accordi sottoscritti tra FEDERRETI, FISE e le Organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, SLA-CISAL e UGL-Ausiliari del Traffico.

 

Costituzione e natura giuridica – Il Fondo è stato costituito con atto notarile in data ……………………..in conformità al Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni.

 

Il Fondo è un’associazione, senza fini di lucro, costituita ai sensi dell’art. 12 cod. civ.

 

Scopo e regime del Fondo – Il Fondo ha lo scopo esclusivo di realizzare a favore dei lavoratori soci trattamenti pensionistici complementari a quelli erogati dal sistema pensionistico pubblico ed opera secondo criteri di corrispettività mediante il sistema di gestione a capitalizzazione in regime di contribuzione definita.

 

Durata – Il Fondo ha durata indeterminata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui all’art. 31 dello Statuto.

 

Area dei destinatari – Possono aderire al Fondo i lavoratori assunti da aziende che applichino il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da Società e Consorzi Concessionari di Autostrade e Trafori.

 

I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato dalle aziende sopra indicate, che cumulino nell’arco dell’anno solare (1° gennaio-31 dicembre), presso la stessa azienda, periodi di lavoro non inferiori a 3 mesi, potranno aderire al Fondo al compimento di tale periodo. La qualità di socio permane purché l’interessato non abbia esercitato la facoltà di riscatto di cui all’art. 21 dello Statuto.

 

Possono inoltre aderire al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende dei settori interessati nelle quali siano operanti iniziative aziendali, Fondi o Casse, la cui confluenza in ASTRI sia stata deliberata dai competenti organi del Fondo e venga autorizzata dal Consiglio di Amministrazione di ASTRI.

 

Possono essere altresì destinatari del Fondo, alle condizioni di cui al comma 2 dell’art. 3 e al comma 2 dell’art. 4 dello Statuto, i lavoratori dipendenti:

 

da imprese che svolgono attività di gestione di infrastrutture stradali e del sistema della viabilità;

da imprese dei settori convenzionalmente denominati "affini", intendendosi per tali quelle operanti nell’area dei trasporti e dei servizi alla mobilità, ivi comprese quelle che svolgono attività di supporto e ausiliarie dei trasporti.

 

Adesione e permanenza nel Fondo – L’adesione del lavoratore al Fondo, che deve risultare da apposito atto scritto, è volontaria e comporta la contestuale adesione dell’impresa, ove questa non sia già socia del Fondo. I percettori delle prestazioni erogate dal Fondo mantengono la qualifica di socio.

 

Con l’adesione al Fondo il lavoratore socio si obbliga a fornire le informazioni e i dati richiesti, a versare le contribuzioni previste dalla fonte istitutiva e sue successive modifiche, conferendo delega non revocabile al datore di lavoro ad operare le trattenute corrispondenti a quanto dovuto al Fondo e ad osservare le norme previste dallo Statuto.

 

Cessazione della qualità di socio – Il rapporto associativo cessa con la risoluzione del rapporto di lavoro ovvero in caso di promozione alla qualifica di dirigente nonché, pur sussistendo i requisiti di partecipazione al Fondo, in caso di richiesta di trasferimento della posizione individuale ad un Fondo pensione aperto o forma pensionistica individuale di cui agli artt. 9 bis e 9 ter del D.Lgs. 124/93. La cessazione della qualità di socio e, conseguentemente, dell’obbligo contributivo al Fondo a carico sia del lavoratore che dell’impresa decorre dalla data nella quale si è determinata la perdita dei requisiti ovvero dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data della richiesta di cui al comma 3 dell’art. 20 dello Statuto.

 

Organi sociali – Sono organi del Fondo: l’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Vice Presidente, il Collegio dei Revisori.

 

La rappresentanza delle imprese e dei lavoratori negli organi collegiali del Fondo è regolata secondo il criterio della pariteticità.

 

L’Assemblea è formata da 60 componenti, di cui 30 eletti in rappresentanza dei lavoratori soci e 30 eletti in rappresentanza delle imprese associate, secondo le modalità indicate nel Regolamento elettorale.

 

Il Consiglio di Amministrazione viene eletto dall’Assemblea ed è composto da sei ovvero da sedici componenti, di cui la metà in rappresentanza dei lavoratori soci e l’altra metà in rappresentanza delle imprese associate.

 

Il Collegio dei Revisori viene eletto dall’Assemblea ed è composto da quattro componenti effettivi e da due supplenti, la metà dei quali in rappresentanza dei lavoratori soci e l’altra metà in rappresentanza delle imprese associate.

 

Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione.

 

Norma transitoria – All’atto della costituzione del Fondo, il Consiglio di Amministrazione – che è formato da sei componenti – ed il Collegio dei Revisori sono stati congiuntamente designati, nel rispetto del principio di pariteticità, dalle Associazioni imprenditoriali e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.

 

2. Prestazioni

Criteri di determinazione delle prestazioni – L’ammontare della prestazione pensionistica è commisurato ai contributi versati ed ai rendimenti conseguiti nella gestione del patrimonio registrati sui conti individuali. Al verificarsi delle condizioni previste dalla presente scheda il lavoratore socio ha diritto a richiedere l’erogazione della prestazione pensionistica complementare.

 

Prestazioni pensionistiche – Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si consegue, alla cessazione dell’attività lavorativa, per:

 

vecchiaia, al compimento dell’età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza, con un minimo di dieci anni di iscrizione al Fondo;

 

anzianità, con un’età non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia dal regime pensionistico obbligatorio e con almeno quindici anni di iscrizione al Fondo. L’anzianità di iscrizione che l’aderente abbia maturato presso altri Fondi pensione ovvero altre forme pensionistiche individuali è riconosciuta, ai fini del diritto alle prestazioni.

 

Modalità di erogazione delle prestazioni – Il Fondo provvede alla erogazione delle suddette prestazioni pensionistiche sotto forma di rendita attraverso una o più imprese di assicurazione che saranno successivamente individuate e con le quali verranno definite apposite convenzioni.

 

Erogazione delle prestazioni in forma di capitale – Al momento in cui il lavoratore esercita il diritto alla pensione complementare, la prestazione potrà essere liquidata, su sua richiesta, sotto forma di capitale fino ad un massimo del 50% della propria posizione individuale.

 

Qualora l’importo che si ottiene convertendo in rendita pensionistica annua quanto maturato nella posizione individuale risulti inferiore a quello dell’assegno sociale di cui all’art.3, commi 6 e 7, della Legge 335/1995, il lavoratore socio, ai sensi del D. Lgs. 18 febbraio 2000, n.47, può optare per la liquidazione sotto forma di capitale dell’intero importo maturato.

 

Gli iscritti che provengono da altri Fondi pensione, ai quali sia stata riconosciuta, sulla base della documentazione prodotta, la qualifica di "vecchi iscritti" ai sensi dell’art. 18, comma 7 del D.Lgs. 124/93, possono optare per la liquidazione in forma di capitale dell’intero importo della posizione individuale maturata.

 

Anticipazioni – Trascorsi otto anni di iscrizione al Fondo, il lavoratore socio può richiedere un’anticipazione, a valere sull’intera posizione maturata, per eventuali spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato da atto notarile, o per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 31, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 457 relativamente alla prima casa di abitazione. Il socio ha facoltà di reintegrare la propria posizione al Fondo, con le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione. Non sono ammesse altre forme di anticipazione.

 

 

3. Trasferimento e riscatto

 

Trasferimento a seguito di perdita dei requisiti di partecipazione – Il lavoratore socio che perda i requisiti per essere socio del Fondo, può richiedere, entro sei mesi, il trasferimento della propria posizione individuale ad altro Fondo di previdenza complementare, cui acceda in relazione alla nuova attività, ovvero a Fondi pensione aperti o forme pensionistiche individuali. Il Fondo provvede, entro sei mesi dal ricevimento della richiesta, al trasferimento dell’intera posizione individuale.

 

Trasferimento in costanza dei requisiti di partecipazione – Qualora sussistano i requisiti di partecipazione al Fondo, il lavoratore socio può chiedere il trasferimento della propria posizione individuale ad un Fondo pensione aperto, ovvero ad una forma pensionistica individuale. Il trasferimento non potrà essere richiesto prima di 5 anni di permanenza nel Fondo, limitatamente ai primi 5 anni di vita del Fondo stesso e, successivamente a tale termine, prima di 3 anni. Le richieste di trasferimento potranno effettuarsi entro il 30 novembre di ciascun anno, mediante comunicazione scritta all’impresa che la trasmetterà al Fondo; la relativa contribuzione cesserà dal 1° gennaio dell’anno successivo. Il Fondo provvede, entro 6 mesi dalla cessazione dell’obbligo contributivo, al trasferimento dell’intera posizione individuale.

 

Riscatto della posizione – Il lavoratore socio che abbia perso i requisiti di partecipazione al Fondo e non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche, ovvero non abbia chiesto il trasferimento della propria posizione, ha diritto al riscatto della posizione individuale maturata presso il Fondo. La domanda deve essere presentata entro 6 mesi dal verificarsi dell’evento. Decorso tale termine il Fondo provvede, comunque, entro i 6 mesi successivi, alla liquidazione a titolo di riscatto della posizione individuale.

 

In caso di morte del lavoratore socio in attività di servizio la posizione individuale è riscattata dal coniuge, ovvero dai figli, ovvero, in mancanza, dai genitori se già viventi a carico del lavoratore deceduto. In mancanza di tali soggetti valgono le disposizioni dell’aderente, in assenza delle quali la posizione resta acquisita al Fondo. Il Fondo provvede alla liquidazione dell’importo maturato entro 6 mesi dal ricevimento della richiesta di riscatto da parte degli aventi diritto.

 

 

4. Contribuzioni e altri oneri

 

La contribuzione complessivamente destinata al Fondo è determinata dalla fonte istitutiva e sue successive modifiche ed è obbligatoria per i lavoratori soci, ivi compresa l’ulteriore contribuzione a loro esclusivo carico, e per le imprese associate.

 

L’adesione e l’obbligo contributivo, per le aziende e per i lavoratori, decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda di adesione al Fondo.

 

Le trattenute avranno cadenza mensile e saranno versate al Fondo ogni tre mesi (aprile,luglio,ottobre,gennaio) con riferimento al trimestre precedente.

 

In attuazione degli accordi sindacali in vigore, i contributi al Fondo per i lavoratori dipendenti da Società concessionarie di autostrade e trafori sono trattenuti in occasione della corresponsione delle competenze di ciascun mese, della 13^ mensilità e del premio annuo e sono calcolati sugli elementi della retribuzione mensile di cui al punto 1 dell’art. 22 del CCNL 16 febbraio 2000 nelle seguenti misure percentuali:

 

• a carico dell’azienda: 1%;

• a carico del lavoratore: 1%

 

Norma transitoria – In attuazione degli specifici accordi sindacali definiti al riguardo, i lavoratori in servizio alla data di autorizzazione all’esercizio dell’attività del Fondo da parte della Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione potranno esprimere formalmente, contestualmente alla presentazione della domanda di adesione – semprechè venga effettuata entro 120 giorni dalla consegna della scheda informativa – l’opzione per una contribuzione del 2%, - in luogo delle sopraindicate misure dell’1% - che troverà applicazione per un periodo pari al numero dei mesi intercorrenti tra il 1° aprile 2003 – o la data di assunzione del lavoratore, se successiva – e la data di autorizzazione all’esercizio da parte della Commissione di Vigilanza.

 

E’ altresì dovuta al Fondo una quota mensile dell’accantonamento del TFR maturando nel corso dell’anno nella misura dell’1% della retribuzione utile al computo di tale istituto.

 

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 è dovuta al Fondo l’integrale destinazione del TFR maturato nel corso dell’anno.

 

Il lavoratore può optare per una contribuzione aggiuntiva, a suo esclusivo carico, fissata alternativamente nella misura dell’1%, del 2%, del 3%, del 4%, che va calcolata sugli stessi elementi della retribuzione mensile di cui al punto 1 dell’art. 22 del CCNL 16 febbraio 2000.

 

In costanza di rapporto di lavoro, il lavoratore socio, pur mantenendo la qualità di associato al Fondo, può sospendere, non prima di cinque anni dalla sua adesione al Fondo, il versamento della contribuzione a suo carico. Tale facoltà può essere esercitata, con le modalità espressamente stabilite, per una sola volta e limitatamente ad un periodo massimo di dodici mesi consecutivi. La sospensione dell’obbligo contributivo da parte del lavoratore socio determina automaticamente la sospensione, per lo stesso periodo, della contribuzione a carico dell’impresa associata e del versamento del trattamento di fine rapporto.

 

Quota di iscrizione e quota associativa – La quota di iscrizione"una tantum" e, sempre a titolo di contribuzione, la quota associativa annuale dovute al Fondo sono determinate, in misura paritetica, dal Consiglio di amministrazione. In attesa dell’elezione degli Organi del Fondo, le misure in vigore sono state determinate dalle parti firmatarie l’Accordo istitutivo nei seguenti importi:

 

– quota di iscrizione"una tantum": € 15,00 a carico dell’impresa e € 15,00 a carico del lavoratore.

– quota associativa annuale: € 25,00 a carico dell’impresa e € 25,00 a carico del lavoratore.

Le suddette quote sono destinate alla copertura delle spese di gestione amministrativa del Fondo e non vengono accreditate sulla posizioni individuali dei lavoratori soci.

 

La quota associativa annuale è altresì dovuta al Fondo dai percettori delle pensioni complementari di anzianità e vecchiaia nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina anche le modalità di versamento.

 

 

5. Regime delle spese – Le principali tipologie di spese di gestione amministrativa attengono a:

• spese generali di funzionamento, struttura organizzativa e beni strumentali;

• gestione amministrativa e contabile del Fondo;

• spese legali e di consulenza.

 

Gli oneri relativi alla gestione finanziaria e ai servizi resi dalla Banca depositaria sono addebitati direttamente sul patrimonio del Fondo.

 

6. Regime fiscale – Alle contribuzioni e alle prestazioni si applica il seguente regime fiscale, fatte salve le modifiche e le decorrenze intervenute per effetto di nuove norme.

 

Contributi

 

I contributi annui complessivamente versati al Fondo dal lavoratore socio e dal datore di lavoro, ad eccezione delle quote di TFR, sono deducibili entro il limite massimo del 12% del reddito complessivo del lavoratore e, comunque, non oltre Euro 5.164,57. Per i redditi da lavoro dipendente, fermi restando i limiti sopra indicati, la deduzione spetta per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata al Fondo.

 

Risultati di gestione

 

I rendimenti finanziari ottenuti attraverso la gestione del patrimonio del Fondo sono tassati con aliquota dell’11% applicata al "risultato netto di gestione" maturato per ciascun periodo di imposta.

 

Prestazioni

 

a) Pensione complementare: è soggetta, ai sensi del D. Lgs. 47/00, a tassazione progressiva per la parte relativa ai contributi versati, al netto dei rendimenti finanziari ottenuti, già assoggettati a tassazione. Le eventuali rivalutazioni della pensione complementare nella fase di erogazione della prestazione sono tassate con imposta sostitutiva nella misura del 12,5%;

 

b) Prestazione pensionistica erogata in capitale: è soggetta a tassazione separata con aliquota calcolata dal Fondo prendendo come reddito di riferimento l’importo da liquidare in capitale, al netto dei rendimenti e dei contributi già tassati, diviso per il numero di anni o frazione di anno di effettiva contribuzione e moltiplicando il risultato per dodici. Se l’importo liquidato in capitale è superiore ad 1/3 del montante maturato dal lavoratore, l’imposta si applica anche sui rendimenti già sottoposti a tassazione. Qualora gli importi da liquidare in capitale siano inferiori ad 1/3 del montante maturato, l’imposta si applica sull’importo maturato, al netto dei rendimenti finanziari già tassati e dei contributi eccedenti i limiti stabiliti. Questa stessa modalità di calcolo della base imponibile si applica anche se la prestazione in capitale è superiore ad 1/3 della posizione maturata, laddove si verifichino le seguenti situazioni:

 

· l’iscritto ha optato per la liquidazione dell’intera posizione in capitale perché l’importo annuo della rendita vitalizia risulta inferiore a quello dell’assegno sociale;

· il riscatto avviene per cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti;

· il riscatto è esercitato dagli aventi diritto in caso di morte del lavoratore socio;

 

c) Anticipazioni – Le anticipazioni sono assoggettate a tassazione separata. Gli importi tassati sono comprensivi della quota relativa ai rendimenti finanziari ottenuti dal Fondo mentre rimangono comunque esclusi i contributi non dedotti;

 

d) Riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo – Gli importi riscattati per perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo, non conseguente a pensionamento o a cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, sono soggetti a tassazione progressiva. Anche in questo caso rimangono esenti i rendimenti ottenuti nella gestione finanziaria e i contributi eccedenti i limiti stabiliti.

 

7. Criteri di impiego delle risorse

 

Gestione delle risorse – Per i primi tre esercizi la politica di investimento del patrimonio del Fondo è diretta a realizzare un unico tasso di rendimento (gestione monocomparto), tramite affidamento in gestione delle risorse, mediante convenzione con soggetti gestori abilitati a svolgere l’attività, così come disciplinata dall’art. 6 del D. Lgs 124/93 e successive modificazioni e integrazioni. Successivamente il Fondo potrà individuare linee di investimento distinte secondo uno schema pluricomparto, che prevede differenziati profili di rischio e di rendimento in funzione delle diverse volontà dei lavoratori soci.

 

L’adesione al Fondo non garantisce rendimenti certi o rispondenti alle aspettative, non potendosi escludere, in via generale, la possibilità di variazione in negativo del valore del patrimonio.

 

Banca depositaria e Gestori – Il Consiglio di Amministrazione del Fondo individuerà l’Istituto di credito designato quale Banca depositaria ed i Gestori delle risorse finanziarie del Fondo, tenendo conto delle modalità contenute nelle vigenti disposizioni di legge in materia e delle istruzioni della Commissione di vigilanza sui Fondi pensione.

 

8. Informazioni ai Soci

 

Il Fondo provvede a fornire ai Soci una informazione periodica circa l’andamento amministrativo e finanziario del Fondo in conformità a quanto stabilito dall’art. 17, comma 2, lettera h), del D. Lgs. 124/93 e secondo le indicazioni della Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione. Il Fondo provvede altresì a fornire annualmente a ogni lavoratore socio un estratto conto, con riferimento alla fine dell’anno precedente, della sua posizione individuale (contributi versati, quantitativo delle quote possedute e valorizzazione delle stesse), secondo le indicazioni della Commissione di Vigilanza.

 

9. Fase iniziale

A seguito dell’avvenuto rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte della Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione e del riconoscimento della personalità giuridica del Fondo da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Fondo inizierà a svolgere la propria attività.

 

Qualora entro il termine di 18 mesi dalla data di iscrizione all’Albo dei Fondi pensione non sia stata raggiunta la prevista base associativa minima pari a 2.500 adesioni di lavoratori con contratto a tempo indeterminato nel settore autostradale, decadrà la suddetta autorizzazione. In tal caso, per le posizioni individuali maturate dai soci troveranno applicazione le disposizioni di cui all’art. 10, comma 1 del Decreto Legislativo n. 124/93.

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL FONDO

 


 

 

A S T R I

Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori

del settore autostrade, strade, trasporti e infrastrutture

 

 

 

 

SCHEMA PREVISIONALE TRIENNALE

(in Euro)

 

 

 

Ipotesi di base

2005 2006 2007

N° di appartenenti all’area destinatari 12.000 12.000 12.000

- già occupati al 28 aprile 1993 10.800 10.800 10.800

- di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 1.200 1.200 1.200

N° di adesioni 3.000 4.800 6.500

 

- già occupati al 28 aprile 1993 2.835 4.535 6.140

- di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 165 265 360

 

Tasso di adesione 25% 40% 55%

Retribuzione imponibile media 22.218 22.551 22.867

Aliquota contributiva totale (1) 3,61% 3,61% 3,61%

- già occupati al 28 aprile 1993 3,19% 3,19% 3,19%

- di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 10,80% 10,80% 10,80%

 

Contributo medio annuo pro capite 802,07 814,09 825,50

- già occupati al 28 aprile 1993 708,75 719,38 729,46

- di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 2.399,74 2.435,51 2.469,64

Quota di iscrizione una tantum

- a carico del datore di lavoro 15,00 15,00 15,00

- a carico del lavoratore 15,00 15,00 15,00

 

 

Schema previsionale

 

2005 2006 2007

Contributi per le prestazioni 2.406.210 3.907.632 5.365.750

Anticipazioni (*)

Trasferimenti e riscatti (*)

Trasformazioni in rendita (*)

Erogazioni in forma di capitale (*)

Premi per prestazioni accessorie (*)

 

Saldo della gestione previdenziale 2.406.210 3.907.632 5.365.750

Margine della gestione finanziaria (2) 36.093,15 85.967,91 160.972,50

 

 

 

Contributi destinati a copertura oneri amm.vi (3) 240.000 294.000 376.000

Oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi 40.000 54.000 55.000

Spese generali e amministrative (3) 150.000 160.000 160.000

Spese per il personale (4) 50.000 80.000 110.000

Ammortamenti (*)

Storno oneri amministrativi alla fase di erogazione (*)

Oneri e proventi diversi (*)

Risconto contributi per copertura oneri amm.vi (*) 51.000

Saldo della gestione amministrativa = = =

Variazione attivo netto destinato alle prestazioni 36.093,15 85.967,91 160.972,50

 

 

Attivo netto destinato alle prestazioni 2.442.303,15 3.993.599,91 5.526.722,50

 

Note

L’aliquota contributiva costituisce la risultante dell’1% a carico del lavoratore e dell’1% a carico dell’azienda, da calcolare sulla base imponibile espressamente concordata, e della quota del TFR, che è stata stabilita nella misura dell’1% della retribuzione utile per il computo del TFR per i lavoratori già occupati al 28 aprile 1993, fermo restando l’intero conferimento del TFR per gli altri. Non sono stati invece considerati gli effetti connessi alla facoltà attribuita ai lavoratori in servizio di optare, all’atto della prima adesione al Fondo, per una contribuzione paritetica pari al 2%, da applicare per un arco temporale massimo compreso tra il 1° aprile 2003 e la data di autorizzazione all’operatività del Fondo. Non sono stati altresì considerati gli effetti connessi alla facoltà attribuita al lavoratore di una contribuzione aggiuntiva, a suo esclusivo carico, in una delle misure percentuali concordate.

Importi al netto dell’imposta sostitutiva.

L’importo comprende l’indicata quota "una tantum" di iscrizione e la quota annua per le spese di gestione, stabilita nella misura di 50 €, pariteticamente ripartita tra azienda e lavoratore. Non è stato invece considerato il contributo "una tantum" a carico delle aziende per far fronte alle spese di costituzione, promozione e avvio del Fondo, il cui importo globale ammonta a circa 300.000 €.

Fino al raggiungimento della prescritta soglia di 2500 adesioni e nella fase di avvio operativo del Fondo, la sede, determinati beni strumentali e il personale necessario sono messi a disposizione, in misura parziale, da terzi.

(*) Voci non obbligatorie.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE AUTOSTRADE

E AFFINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

statuto

 

 

 

 

 

 

 

STATUTO

 

TITOLO I

 

 

Costituzione e Scopo

 

 

 

Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede e durata

 

1. In attuazione dell’art. 54 del contratto collettivo nazionale di lavoro 16 febbraio 2000 per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori e dei successivi Accordi sottoscritti tra Federreti, Fise e le Organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, SLA-CISAL E UGL-Ausiliari del Traffico, aventi valore di fonte istitutiva, è costituito, ai sensi del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, di seguito denominato Decreto, il Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori del settore autostradale e affini.

2. Il Fondo, denominato "ASTRI" – Fondo Pensione Autostrade, Strade, Trasporti, Infrastrutture, è costituito nella forma di associazione riconosciuta ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

3. Il Fondo ha sede in Roma, Viale Liegi n. 33.

4. Il Fondo ha durata indeterminata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui all’art. 31 del presente Statuto.

 

 

Art. 2 – Scopo

1. Il Fondo non ha fini di lucro ed ha lo scopo esclusivo di erogare agli aventi diritto trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare, in conformità a quanto disposto dall’art. 1 del Decreto, un più elevato livello di copertura previdenziale.

2. Il Fondo opera secondo criteri di corrispettività mediante il sistema di gestione a capitalizzazione in regime di contribuzione definita.

3. Il Fondo non può assumere né concedere prestiti né compiere atti comunque non inerenti allo scopo di cui al comma 1 del presente articolo.

 

 

 

 

 

TITOLO II

 

 

Associati

 

 

 

Art. 3 – Destinatari

 

1. Sono destinatari del Fondo i lavoratori assunti da aziende che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori.

2. Possono essere altresì destinatari del Fondo, alle condizioni di cui al comma 2 del successivo art. 4, i lavoratori dipendenti:

- da imprese che svolgono attività di gestione di infrastrutture stradali e del sistema della viabilità;

- da imprese dei settori convenzionalmente denominati "affini", intendendosi per tali quelle operanti nell’area dei trasporti e dei servizi alla mobilità, ivi comprese quelle che svolgono attività di supporto e ausiliarie dei trasporti.

Resta ferma la condizione che dette imprese applichino contratti collettivi sottoscritti da almeno una delle organizzazioni che stipulano il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori e che i contratti collettivi di lavoro applicati non prevedano la costituzione di Fondi di previdenza complementare.

 

 

Art. 4 – Soci

1. Al Fondo sono associati:

a) i lavoratori non in prova, come indicati al precedente art. 3, che abbiano aderito volontariamente al Fondo;

b) le aziende che hanno alle loro dipendenze lavoratori soci del Fondo;

c) i percettori delle pensioni complementari di anzianità e vecchiaia da parte del Fondo.

2. Al Fondo potranno essere altresì associati i lavoratori dipendenti e le rispettive imprese di cui al comma 2 del precedente art. 3. L’associazione al Fondo di tali lavoratori e imprese è condizionata alla sottoscrizione di specifiche fonti istitutive – comportanti l’integrale accettazione delle norme statutarie del Fondo e del Regolamento elettorale – che stabiliscono i requisiti di accesso, i relativi tempi di adesione e la misura della contribuzione. L’adesione al Fondo dovrà essere autorizzata, sentito il parere delle parti firmatarie della fonte istitutiva di cui al comma 1 del precedente art. 1, dal Consiglio di Amministrazione del Fondo a maggioranza dei due terzi dei componenti.

3. Possono, inoltre, essere associati al Fondo le imprese ed i lavoratori dipendenti da aziende che applichino uno dei contratti collettivi indicati nel precedente art. 3, nelle quali siano operanti iniziative aziendali, Fondi o Casse, preesistenti alla data di costituzione del Fondo, istituite con finalità integrativa dei trattamenti pensionistici e che prevedano un contributo a carico dell’azienda non inferiore o quanto meno equivalente a quello previsto dalla fonte istitutiva di riferimento. L’adesione al Fondo, che dovrà essere autorizzata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo, potrà avvenire alla condizione che i competenti organi del Fondo o Cassa preesistente deliberino la confluenza nel Fondo.

4. Possono restare associati al Fondo previo assenso del datore di lavoro – che acquisisce di conseguenza la qualità di associato al Fondo – i lavoratori che, a seguito di trasferimento d’azienda o di ramo di azienda, operato ai sensi dell’art. 2112 cod. civ, e successive modificazioni e integrazioni, abbiano perso i requisiti di cui al precedente art. 3, a condizione che nell’impresa accipiente non operi analogo Fondo di previdenza complementare.

 

 

Art. 5 – Adesione e permanenza nel Fondo

 

1. L’adesione al Fondo del lavoratore che ne abbia i requisiti avviene su libera scelta individuale.

2. L’adesione deve essere preceduta dalla consegna al lavoratore del presente Statuto e della scheda informativa del Fondo redatta sulla base dello schema emanato dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione di cui all’art. 16 del Decreto.

La suddetta scheda informativa illustra le principali caratteristiche del Fondo, con particolare riferimento al regime delle prestazioni, alle contribuzioni, alle modalità di trasferimento e riscatto, al regime delle spese, ai criteri di impiego delle risorse, ai risultati di gestione.

3. La raccolta delle adesioni può essere promossa presso l’azienda di appartenenza, presso le sedi delle organizzazioni firmatarie della fonte istitutiva e negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività dei soggetti sottoscrittori della fonte istitutiva stessa.

4. La domanda di adesione al Fondo avviene mediante la sottoscrizione di apposito modulo, predisposto dal Fondo stesso, ed è presentata dal lavoratore per il tramite del proprio datore di lavoro, che la sottoscrive.

L’adesione decorre a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda è stata presentata.

5. Con la domanda di adesione il lavoratore si obbliga a fornire le informazioni e i dati richiesti, a versare le contribuzioni stabilite dalla fonte istitutiva e sue successive modifiche, conferendo delega non revocabile al datore di lavoro ad operare le trattenute corrispondenti.

6. L’adesione del lavoratore comporta la contestuale adesione dell’impresa, ove questa non sia già socia del Fondo, che provvede tempestivamente al successivo inoltro al Fondo della stessa, comunicando tutti i dati riguardanti il lavoratore e lo stesso datore di lavoro, in conformità alle indicazioni formulate dal Fondo.

7. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato dalle aziende di cui al comma 1 del precedente art. 3, che cumulino nell’arco dell’anno solare (1° gennaio-31 dicembre), presso la stessa azienda, periodi di lavoro non inferiori a tre mesi, potranno aderire al Fondo al compimento di tale periodo. In deroga a quanto stabilito dal comma 1 del successivo art. 7 la qualità di socio permane purché l’interessato non abbia esercitato la facoltà di riscatto di cui all’art. 21. La contribuzione al Fondo, che decorre dal termine di cui al comma 4, sarà riferita a ciascun periodo di lavoro effettuato nell’anno solare.

8. Il lavoratore a tempo determinato che abbia esercitato la facoltà di riscatto di cui all’art. 21 non può iscriversi nuovamente al Fondo.

 

 

Art. 6 – Sospensione del rapporto di lavoro

 

1. In caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa permane la condizione di socio. La contribuzione al Fondo è dovuta per intero, sempre a condizione di pariteticità, in caso di mancata prestazione lavorativa dovuta a malattia, nell’ambito del periodo di comporto, infortunio ed assenza obbligatoria per maternità. In caso di sospensione del rapporto di lavoro con corresponsione di retribuzione intera o ridotta, la contribuzione a carico sia dei lavoratori soci che delle imprese è commisurata al trattamento retributivo effettivamente dovuto dalle imprese ai sensi delle disposizioni di legge o degli accordi collettivi di lavoro vigenti.

 

 

Art. 7 – Cessazione della qualità di socio

 

1. Il rapporto associativo cessa con la risoluzione del rapporto di lavoro ovvero in caso di promozione alla qualifica di dirigente nonché, pur sussistendo i requisiti di partecipazione al Fondo, in caso di richiesta di trasferimento della posizione individuale ad un Fondo pensione aperto o forma pensionistica individuale di cui agli artt. 9 bis e 9 ter del Decreto.

2. La cessazione della qualità di socio e, conseguentemente, dell’obbligo contributivo al Fondo a carico sia del lavoratore che dell’impresa decorre dalla data nella quale si è determinata la perdita dei requisiti ovvero dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data della richiesta nel caso di cui al comma 3 dell’art. 20.

 

 

TITOLO III

Organi Sociali

 

 

 

Art. 8 – Organi del Fondo

 

1. Sono organi del Fondo:

- l’Assemblea dei Rappresentanti

- il Consiglio di Amministrazione

- il Presidente e il Vice Presidente

- il Collegio dei Revisori.

2. La rappresentanza delle imprese e dei lavoratori negli organi collegiali del Fondo è regolata secondo il criterio della pariteticità.

 

 

Art. 9 – Assemblea dei Rappresentanti

 

1. L’Assemblea è formata da sessanta componenti, dei quali trenta eletti in rappresentanza dei lavoratori soci e trenta eletti in rappresentanza delle imprese associate, secondo le modalità indicate nel Regolamento elettorale definito dalle parti firmatarie l’Accordo istitutivo.

2. I componenti restano in carica tre anni e possono essere rieletti per non più di due volte consecutive. I componenti dell’Assemblea decadono in caso di elezione nel Consiglio di Amministrazione o nel Collegio dei Revisori.

3. Il componente dell’Assemblea che cessa o decade dalla sua funzione per qualsiasi motivo viene sostituito da altro componente della stessa rappresentanza di appartenenza secondo le modalità indicate nel Regolamento elettorale. Il componente subentrato rimane in carica fino alla scadenza del mandato di quello sostituito.

4. Ogni componente dell’Assemblea ha diritto ad un voto e può delegare un altro componente, della stessa rappresentanza cui appartiene, a votare in sua vece per singole Assemblee. Ciascun componente non può avere più di una delega. La delega deve essere conferita per iscritto, anche in calce all’avviso di convocazione, e va conservata agli atti del Fondo.

5. L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, su delibera del Consiglio stesso, ovvero dal Presidente del Collegio dei Revisori nel caso previsto dal comma 11 dell’art. 11, mediante comunicazione contenente l’indicazione del luogo, giorno e ora e degli argomenti posti all’ordine del giorno, da inviare, a mezzo raccomandata ovvero telegramma, telefax o altro mezzo di comunicazione con ricezione documentabile, ai componenti dell’Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. Qualora, ad insindacabile giudizio del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sussistano ragioni di urgenza, la convocazione va inviata almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.

6. L’Assemblea deve, inoltre, essere convocata quando il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta scritta e motivata al Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno un decimo dei componenti l’Assemblea.

7. I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori hanno diritto a partecipare all’Assemblea senza diritto di voto.

 

 

Art. 10 – Attribuzioni dell’Assemblea

 

1. L’Assemblea è ordinaria o straordinaria.

2. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente, coadiuvato da un Segretario nominato, di volta in volta, dall’Assemblea anche al di fuori del proprio ambito. Il Presidente constata la regolarità della convocazione e dello svolgimento dell’Assemblea, sottoscrivendo il verbale che è redatto dal Segretario ovvero dal notaio nei casi previsti dalla Legge o dal Decreto.

3. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei componenti.

4. L’Assemblea ordinaria:

a) elegge disgiuntamente, tramite le rispettive rappresentanze dei lavoratori soci e delle imprese associate, nel rispetto del principio di pariteticità, il Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto al successivo art. 11;

b) elegge disgiuntamente, tramite le rispettive rappresentanze dei lavoratori soci e delle imprese associate, nel rispetto del principio di pariteticità, i componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori, secondo quanto previsto al successivo art. 15.

5. L’Assemblea ordinaria, le cui deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, è convocata almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio predisposto dal Consiglio di Amministrazione. L’Assemblea, inoltre, ha le seguenti attribuzioni:

a) approva i bilanci consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi di quanto previsto dall’art.12, lettera g) del presente Statuto;

b) promuove le azioni di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, a norma degli artt. 22 e 2393 del codice civile, e nei confronti dei componenti del Collegio dei Revisori, secondo quanto previsto dall’art. 2407 del codice civile;

c) delibera su ogni questione sottoposta al suo esame dal Consiglio di Amministrazione;

d) definisce, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l’eventuale compenso per i componenti del Consiglio di Amministrazione, per il Presidente, il Vice Presidente e per i componenti del Collegio dei Revisori.

6. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei componenti e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti ovvero di almeno tre quarti dei componenti con riferimento alle delibere di cui alla lettera b) del presente comma. L’Assemblea straordinaria ha le seguenti attribuzioni:

a) delibera sulle modifiche del presente Statuto, di cui all’art. 12, lettera k), proposte dal Consiglio di Amministrazione;

b) delibera sullo scioglimento del Fondo e nomina i liquidatori.

 

Art. 11 – Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da sei a sedici componenti, di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori soci e l’altra metà eletta in rappresentanza delle imprese associate.

2. Possono essere eletti componenti del Consiglio di Amministrazione persone fisiche in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all’art. 4 del Decreto del Ministro del Lavoro n. 211 del 14 gennaio 1997 e successive modificazioni e integrazioni e nei cui confronti non ricorrano cause di ineleggibilità o di incompatibilità secondo la normativa vigente.

3. Almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del principio di pariteticità tra aziende e lavoratori, deve essere specificatamente in possesso dei requisiti di professionalità di cui all’art. 4, comma 2, lettere a) o b) del Decreto suddetto.

4. La perdita dei requisiti di onorabilità e professionalità o il sopravvenire di cause di ineleggibilità o incompatibilità di cui alla richiamata normativa vigente comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.

5. In attuazione del principio di pariteticità, i componenti dell’Assemblea in rappresentanza dei lavoratori soci e quelli in rappresentanza delle imprese provvedono disgiuntamente alla elezione dei rispettivi componenti del Consiglio di Amministrazione secondo le seguenti modalità.

6. L’elezione dei Consiglieri in rappresentanza dei lavoratori soci avviene sulla base di liste presentate e sottoscritte, congiuntamente o disgiuntamente, dalle Organizzazioni sindacali firmatarie l’Accordo istitutivo del Fondo ovvero da almeno 1/3 dei relativi componenti l’Assemblea dei Rappresentanti. Le liste sono composte da un numero di candidati pari a quello dei Consiglieri da eleggere; a ciascun candidato effettivo è collegato un candidato supplente che subentra al Consigliere eletto quando questi venga a cessare per qualsiasi motivo dalla carica. Sono eletti Consiglieri i candidati della lista che abbia ottenuto il voto favorevole di almeno 2/3 degli aventi diritto di voto.

7. L’elezione dei Consiglieri in rappresentanza delle imprese avviene sulla base di una lista unica presentata e sottoscritta congiuntamente dalle Associazioni imprenditoriali firmatarie l’Accordo istitutivo del Fondo. La lista é composta da un numero di candidati pari a quello dei Consiglieri da eleggere maggiorato del 50%. I candidati sono eletti secondo l’ordine progressivo di lista. In caso di revoca del mandato da parte dell’azienda nei confronti del proprio rappresentante eletto nel Consiglio di Amministrazione, di dimissioni, di cessazione del rapporto di lavoro o di sopravvenienza di cause che non consentano l’esercizio delle funzioni, l’azienda è tenuta a darne comunicazione al Presidente del Fondo entro quindici giorni dalla data della revoca, delle dimissioni o del verificarsi degli altri eventi indicati, designando al contempo un sostituto. In mancanza di tale designazione subentra il primo dei non eletti.

8. Il mandato dei Consiglieri subentrati quali sostituti scade contestualmente a quello dei componenti in carica.

9. L’elezione del Consiglio di Amministrazione avviene entro un mese dalla elezione dell’Assemblea dei Rappresentanti.

10. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

11. Se viene contestualmente meno la metà dei componenti del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori rimasti in carica procedono all’attivazione delle modalità per la rielezione dell’intero Consiglio. Se viene contestualmente meno la totalità dei componenti, il Collegio dei Revisori procede all’attivazione delle modalità per la loro rielezione e provvede nel frattempo allo svolgimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

 

 

 

 

Art. 12 – Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

 

1. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di amministrare il Fondo ed è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l’attuazione di quanto previsto dal presente Statuto. In particolare:

a) nomina al suo interno, nella prima seduta successiva alla sua elezione, il Presidente, individuato alternativamente fra i componenti eletti in rappresentanza delle imprese associate e quelli eletti in rappresentanza dei lavoratori soci, e il Vice Presidente fra i componenti della rappresentanza che non ha espresso il Presidente;

b) determina gli indirizzi generali di organizzazione e gestione del Fondo, adottando misure finalizzate alla trasparenza nel rapporto con i soci, secondo i criteri previsti dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione ai sensi dell’art. 17, comma 2, lettera h), del Decreto e di quanto indicato dall’articolo 30 del presente Statuto;

c) adotta, in conformità a quanto previsto dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, i criteri per la tenuta delle scritture contabili, ai sensi dell’art. 17, comma 2, lettera g) del Decreto, verificando l’operato dei soggetti a cui le stesse siano state affidate;

d) individua, con la maggioranza dei due terzi dei componenti e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dagli artt. 26 e 29 del presente Statuto, la banca depositaria e l’eventuale soggetto a cui affidare la gestione amministrativa del Fondo e approva le relative convenzioni;

e) individua, sempre con la maggioranza dei due terzi dei componenti e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dall’art. 24 del presente Statuto, i soggetti a cui affidare la gestione del patrimonio del Fondo, attribuisce ad essi gli obiettivi prioritari della gestione, identificando la combinazione di rischio e rendimento maggiormente rispondente ai suddetti obiettivi, approva le relative convenzioni e valuta i risultati ottenuti dai singoli gestori mediante raffronto con parametri di mercato oggettivi e confrontabili;

f) esercita i diritti di voto eventualmente inerenti ai valori mobiliari nei quali risultino investite le disponibilità del Fondo, se del caso anche mediante delega da conferire di volta in volta;

g) predispone e sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei Rappresentanti il bilancio annuale del Fondo e la relazione attinente alla situazione consuntiva di ogni esercizio, all’attività svolta dal Fondo ed alla composizione del patrimonio, secondo le indicazioni della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, unitamente al bilancio preventivo per l’esercizio successivo;

h) propone all’Assemblea, ove ne abbia ravvisato l’opportunità, la Società di revisione per la certificazione del bilancio del Fondo;

i) in presenza di vicende del Fondo tali da incidere sull’equilibrio del Fondo medesimo, segnala alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, ai sensi della normativa vigente, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio del Fondo;

j) delibera le modifiche necessarie per adeguare le norme statutarie a sopravvenute disposizioni di legge o di normativa secondaria ovvero della fonte istitutiva. Tali modifiche dovranno essere comunicate alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione e portate a conoscenza della prima Assemblea ordinaria immediatamente successiva alla predetta approvazione;

k) propone all’approvazione dell’Assemblea straordinaria dei Rappresentanti le altre modifiche al presente Statuto;

l) definisce il limite massimo delle risorse destinate al finanziamento delle spese di gestione e determina, secondo quanto previsto dal successivo art. 23, la misura della quota di adesione e della quota associativa annuale;

m) stabilisce criteri e modalità in ordine al versamento dei contributi di cui agli artt. 22 e 23, alle domande di prestazione, di riscatto, di trasferimento, di anticipazione e di reintegro della posizione;

n) può conferire deleghe a propri componenti affinché, anche disgiuntamente, pongano in essere tutti gli atti necessari e conseguenti al perfezionamento di operazioni preventivamente autorizzate;

o) nomina a maggioranza dei due terzi dei componenti, ove ritenuto necessario, il Direttore del Fondo, stabilendone i poteri, le facoltà ed il compenso e conferisce al Presidente, con la stessa maggioranza, il mandato di provvedere, sussistendo oggettive necessità, ad eventuali assunzioni di personale e all’eventuale attribuzione di incarichi professionali o di collaborazione;

p) autorizza, a maggioranza dei due terzi dei componenti, le adesioni al Fondo di cui all’art. 4, comma 2, del presente Statuto;

q) autorizza le adesioni al Fondo di cui all’art. 4, comma 3, del presente Statuto;

r) individua, ai fini dell’art. 6, comma 2, del Decreto le imprese assicurative incaricate di provvedere all’erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita e approva, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, le relative convenzioni;

s) indice le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea dei Rappresentanti, secondo quanto disposto al riguardo dal Regolamento elettorale, e provvede alla sua convocazione entro 45 giorni dalla proclamazione degli eletti;

t) propone all’Assemblea straordinaria dei Rappresentanti, nei casi previsti, la liquidazione del Fondo.

 

 

Art. 13 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

 

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l’anno su convocazione del Presidente o, in caso di impedimento, del Vice Presidente. Il Consiglio è altresì convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ai fini del corretto funzionamento del Fondo ovvero qualora ne faccia richiesta scritta e motivata al Presidente almeno un terzo dei Consiglieri.

2. Il Consiglio è convocato mediante comunicazione contenente l’indicazione del luogo, giorno e ora e degli argomenti all’ordine del giorno, da inviare a mezzo raccomandata ovvero telegramma, telefax o altro mezzo di comunicazione con ricezione documentabile, ai componenti del Consiglio stesso e del Collegio dei Revisori almeno dieci giorni prima della data della riunione. Qualora, ad insindacabile giudizio del Presidente, sussistano ragioni d’urgenza la convocazione va inviata almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.

3. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso d’impedimento, dal Vice Presidente.

4. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito e delibera, salvo le ipotesi nelle quali si richiedano maggioranze speciali, con la maggioranza assoluta dei componenti. Non sono ammesse deleghe. Per la validità delle delibere aventi ad oggetto le materie di cui agli artt. 6, 6 bis e 6 ter del Decreto è necessaria la presenza di almeno due consiglieri in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall’art. 4, comma 2, lettera a) o b) del citato Decreto del Ministro del Lavoro, n. 211/1997, dei quali uno in rappresentanza delle imprese associate e uno dei lavoratori soci.

5. Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che viene nominato dal Consiglio, su proposta del Presidente, anche al di fuori del proprio ambito.

6. I componenti che non prendono parte, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono automaticamente e si provvede alla loro sostituzione con le modalità di cui ai comma 6 e 7 del precedente art. 11.

 

 

Art. 14 – Presidente e Vice Presidente

 

1. Il Presidente ed il Vice Presidente del Fondo sono nominati, per la stessa durata triennale, dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, fra i componenti eletti in rappresentanza delle imprese associate e quelli eletti in rappresentanza dei lavoratori soci. In caso di decadenza dal mandato, per qualunque causa, il Consiglio provvede, nell’ambito della componente di appartenenza, alla nomina del nuovo Presidente e/o Vice Presidente per il periodo mancante alla scadenza della carica.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo. In caso di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente. Il Presidente può delegare determinate attribuzioni al Vice Presidente definendo i limiti della delega.

3. Il Presidente, inoltre, dispone in particolare delle seguenti attribuzioni:

a) indice, previa delibera del Consiglio di Amministrazione a norma del precedente art. 12, le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea dei Rappresentanti secondo le procedure e modalità previste dal Regolamento elettorale;

b) convoca, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, e presiede l’Assemblea dei Rappresentanti;

c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;

d) tiene i rapporti con la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, provvede alle comunicazioni in materia di andamento della gestione, trasmette ogni variazione o innovazione della fonte istitutiva e segnala, in presenza di vicende che possano incidere sull’equilibrio del Fondo, i provvedimenti che si intendono adottare per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;

e) trasmette alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione le delibere aventi ad oggetto le modifiche statutarie per la conseguente approvazione;

f) sovrintende al funzionamento del Fondo;

g) cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e svolge ogni altro compito che gli venga attribuito dal Consiglio stesso;

h) vigila sull’insorgenza di situazioni di conflitto di interesse ed effettua le comunicazioni in materia alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.

 

Art. 15 – Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è composto da quattro componenti effettivi e da due supplenti, la metà dei quali eletta in rappresentanza dei lavoratori soci e l’altra metà in rappresentanza delle imprese associate.

2. Possono essere eletti componenti del Collegio dei Revisori persone fisiche in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al citato Decreto del Ministro del Lavoro n. 211/1997 e successive modificazioni e integrazioni e nei cui confronti non ricorrano cause di ineleggibilità o incompatibilità secondo la normativa vigente. Tutti i componenti devono essere iscritti al registro dei Revisori Contabili.

3. La perdita dei suddetti requisiti o il sopravvenire di cause di ineleggibilità o incompatibilità di cui alla richiamata normativa vigente comportano la decadenza dal Collegio dei Revisori.

4. In attuazione del principio di pariteticità, i componenti dell’Assemblea in rappresentanza dei lavoratori soci e quelli in rappresentanza delle imprese associate provvedono disgiuntamente alla elezione dei rispettivi componenti del Collegio dei Revisori secondo le seguenti modalità.

5. L’elezione dei Revisori in rappresentanza dei lavoratori soci avviene sulla base di liste presentate e sottoscritte, congiuntamente o disgiuntamente, dalle Organizzazioni sindacali firmatarie l’Accordo istitutivo del Fondo ovvero da almeno 1/3 dei relativi componenti l’Assemblea dei Rappresentanti. Ciascuna lista contiene i nomi di due Revisori effettivi e di un Revisore supplente. Risultano eletti i candidati della lista che abbia ottenuto il voto favorevole di almeno 2/3 degli aventi diritto di voto.

6. L’elezione dei Revisori in rappresentanza delle imprese avviene sulla base di una lista unica, presentata e sottoscritta congiuntamente dalle Associazioni imprenditoriali firmatarie l’Accordo istitutivo del Fondo, contenente i nomi di due Revisori effettivi e di un Revisore supplente.

7. L’elezione dei componenti del Collegio dei Revisori avviene contestualmente a quella dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

8. I componenti del Collegio dei Revisori restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

9. Al Collegio dei Revisori spettano i compiti ed i poteri previsti dall’art. 2403 del codice civile. Il Collegio ha l’obbligo di vigilare sulla corretta gestione del Fondo. Al Collegio viene inoltre attribuita la funzione di controllo contabile, attraverso l’accertamento della regolare tenuta della contabilità e della corrispondenza del bilancio con le risultanze dei libri e delle risultanze contabili. Il Collegio esprime, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio d’esercizio. Spetta al Collegio comunicare alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, informandone per conoscenza il Presidente del Fondo, rilevanti irregolarità in grado di incidere negativamente sull’equilibrio e sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo, inviando ad essa copia dei verbali delle riunioni nelle quali siano state riscontrate dette irregolarità ovvero ne sia stata esclusa la sussistenza in presenza di dissenso in seno al Collegio.

10. Il Collegio dei Revisori elegge il Presidente fra i componenti della rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Fondo. Il Presidente sovraintende all’attività del Collegio, cura i rapporti con gli altri organi del Fondo e presiede le riunioni del Collegio. Delle riunioni e delle verifiche effettuate viene redatto verbale, sottoscritto dal Presidente, che è conservato, a cura del Collegio, agli atti del Fondo.

11. Il Collegio dei Revisori, che si riunisce di norma a cadenza trimestrale, è convocato dal Presidente mediante comunicazione contenente l’indicazione del luogo, giorno e ora e degli argomenti all’ordine del giorno, da inviare a mezzo raccomandata ovvero telegramma, telefax o altro mezzo di comunicazione con ricezione documentabile, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. Qualora, ad insindacabile giudizio del Presidente del Collegio, sussistano ragioni di urgenza la convocazione può essere inviata almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.

12. Il Collegio dei Revisori è validamente costituito con la partecipazione di almeno tre componenti effettivi e delibera a maggioranza assoluta dei componenti. Non sono ammesse deleghe. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

13. Qualora nel corso del mandato vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più componenti del Collegio dei Revisori si provvede alla loro sostituzione con il membro supplente omogeneo per rappresentanza. La prima Assemblea successiva alla cessazione provvede alla nomina dei Revisori effettivi e supplenti necessari per l’integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. Se con i Revisori supplenti non si completa il Collegio, l’Assemblea dei Rappresentanti provvede all’integrazione del Collegio.

 

 

 

TITOLO IV

 

Prestazioni, trasferimenti e riscatti

 

 

Art. 16 – Prestazioni

 

1. Al verificarsi delle condizioni di seguito definite il lavoratore socio ha diritto a richiedere al Fondo la prestazione pensionistica complementare per vecchiaia o per anzianità.

2. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare per vecchiaia si consegue al compimento dell’età pensionabile stabilita dal regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno dieci anni di iscrizione al Fondo.

3. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare per anzianità si consegue al compimento di un’età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia dal regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno quindici anni di iscrizione al Fondo.

4. Le previsioni di cui ai comma precedenti trovano applicazione anche nei confronti del lavoratore socio che abbia trasferito la propria posizione da altro Fondo pensione complementare ovvero da una forma pensionistica individuale, computando anche l’anzianità di iscrizione alla forma pensionistica di provenienza.

5. Il lavoratore socio, avente diritto, può chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica in capitale per un importo non superiore al 50 per cento di quello maturato. Qualora l’importo che si ottiene convertendo in rendita pensionistica annua a favore del socio quanto maturato sulla posizione individuale risulti inferiore all’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il socio può optare per la liquidazione in capitale dell’intero importo maturato.

6. Le prestazioni sotto forma di rendita sono corrisposte da imprese di assicurazione, in forza di apposite convenzioni con il Fondo. Nella stipula di tali convenzioni, il Consiglio di Amministrazione terrà anche conto dell’esigenza di superare diversità di trattamento tra lavoratori e lavoratrici.

7. Il diritto alle prestazioni è esigibile a condizione che il lavoratore socio abbia cessato il rapporto di lavoro e si trovi nella situazione di poter fruire effettivamente delle corrispondenti prestazioni previste dal sistema obbligatorio. Il Consiglio di Amministrazione definisce le modalità e i termini per la richiesta della prestazione.

 

 

Art. 17 – Deroghe al regime delle prestazioni

 

1. I lavoratori soci che provengano da altri Fondi pensione o da altre forme pensionistiche complementari, ai quali sia stata riconosciuta sulla base della documentazione prodotta la qualifica di "vecchio iscritto" agli effetti di cui al Decreto e successive modificazioni ed integrazioni, possono optare per la liquidazione in forma di capitale dell’intero importo maturato.

 

Art. 18 – Anticipazioni

1. Trascorsi otto anni di iscrizione al Fondo, il lavoratore socio può richiedere una anticipazione, a valere sull’intera posizione maturata, per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Il lavoratore socio ha facoltà di reintegrare la propria posizione nel Fondo con le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione.

2. Non sono ammesse altre forme di anticipazioni.

 

 

Art. 19 – Trasferimento da altri Fondi pensione

 

1. I lavoratori che, a seguito di assunzione alle dipendenze di una delle aziende di cui all’art. 3 del presente Statuto, presentano domanda di adesione al Fondo possono procedere al trasferimento della posizione individuale maturata presso altri Fondi pensione o Fondi aperti ovvero forme pensionistiche individuali.

 

 

Art. 20 – Trasferimento ad altro Fondo pensione

 

1. Il lavoratore socio che perda i requisiti per la partecipazione al Fondo può richiedere, entro sei mesi, il trasferimento della propria posizione individuale ad altro Fondo di previdenza complementare, cui acceda in relazione alla nuova attività, ovvero a Fondi pensione aperti o forme pensionistiche individuali.

2. Il Fondo provvede, entro sei mesi dal ricevimento della richiesta, al trasferimento dell’intera posizione individuale.

3. Qualora sussistano, invece, i requisiti di partecipazione al Fondo, il lavoratore socio può richiedere il trasferimento della propria posizione individuale ad un Fondo pensione aperto o forma pensionistica individuale di cui agli artt. 9 bis e 9 ter del Decreto. Il trasferimento della posizione non potrà essere richiesto prima di cinque anni di permanenza nel Fondo stesso limitatamente ai primi cinque anni di vita del Fondo e, successivamente a tale termine, prima di tre anni. Le richieste di trasferimento potranno effettuarsi entro il 30 novembre di ciascun anno, mediante comunicazione scritta all’impresa che la trasmetterà al Fondo; la relativa contribuzione cesserà dal 1° gennaio dell’anno successivo. Il Fondo provvede entro sei mesi dalla cessazione dell’obbligo contributivo al trasferimento dell’intera posizione individuale.

 

 

Art. 21 – Riscatti

 

1. Il lavoratore socio, che abbia perso i requisiti di partecipazione al Fondo e non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche di cui al precedente art. 16, ovvero non abbia chiesto il trasferimento ai sensi del precedente art. 20, ha diritto al riscatto della posizione individuale maturata presso il Fondo. La domanda deve essere presentata entro sei mesi dal verificarsi dell’evento. Decorso tale termine, il Fondo provvede comunque, entro i sei mesi successivi, alla liquidazione a titolo di riscatto della posizione individuale.

2. In caso di morte del lavoratore socio in attività di servizio la posizione individuale può essere riscattata dal coniuge, ovvero in mancanza dai figli, ovvero, in mancanza, dai genitori se già viventi a carico del lavoratore deceduto. In mancanza di tali soggetti valgono le disposizioni dell’aderente, in assenza delle quali la posizione resta acquisita al Fondo. Il Fondo provvede alla liquidazione dell’importo maturato entro sei mesi dal ricevimento della richiesta di riscatto da parte degli aventi diritto.

 

 

 

TITOLO V

 

Contribuzioni e spese

 

 

Art. 22 - Contribuzione

 

1. I contributi complessivamente destinati al Fondo sono determinati dalla fonte istitutiva e sue successive modifiche e sono obbligatori per la parte in essa stabilita a carico dei lavoratori soci, ivi compresa l’ulteriore contribuzione a loro esclusivo carico, e delle imprese associate.

2. Contribuzioni più elevate rispetto a quelle di cui al precedente comma 1 sono ammesse nel caso che le stesse siano previste da preesistenti forme di previdenza complementare aziendalmente in atto per le quali, ai sensi dell’art. 4, sia stata autorizzata la confluenza nel Fondo.

3. Le contribuzioni al Fondo sono dovute dalla data di decorrenza dell’adesione del singolo lavoratore in conformità a quanto stabilito all’art. 5, fatto salvo quanto eventualmente previsto in materia di anticipazione della decorrenza da specifiche disposizioni definite dalle parti firmatarie la fonte istitutiva.

4. Le contribuzioni a carico delle imprese sono dovute solamente per i lavoratori aderenti al Fondo e pertanto non si avrà alcun trattamento sostitutivo o alternativo anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, nelle ipotesi di mancata adesione del lavoratore al Fondo o di successiva perdita della qualità di socio.

5. Le predette contribuzioni, ivi compresi gli importi prelevati dal trattamento di fine rapporto, saranno trattenute, con cadenza mensile, in occasione della corresponsione delle relative competenze e versate al Fondo ogni tre mesi (aprile, luglio, ottobre, gennaio) con riferimento al trimestre precedente.

6. Il Consiglio di Amministrazione definisce le modalità per il versamento dei contributi nonché le penalità dovute in caso di mancato o ritardato versamento da parte delle imprese nei confronti del Fondo.

7. Il lavoratore socio, pur mantenendo la qualità di associato al Fondo, può sospendere, non prima di cinque anni dalla sua adesione al Fondo, il versamento della contribuzione a suo carico. Tale facoltà può essere esercitata per una sola volta e limitatamente ad un periodo massimo di dodici mesi consecutivi. La relativa dichiarazione deve essere inviata, mediante lettera raccomandata A.R., dal lavoratore socio all’azienda, che a sua volta la trasmette al Fondo, e produce effetti dal primo giorno del mese successivo a quello del suo ricevimento. La sospensione dell’obbligo contributivo da parte del lavoratore socio determina automaticamente la sospensione, per lo stesso periodo, della contribuzione a carico dell’impresa associata e del versamento del trattamento di fine rapporto.

 

Art. 23 – Regime delle spese di gestione

 

1. Alla copertura delle spese di gestione amministrativa il Fondo provvede con le contribuzioni di cui ai successivi comma del presente articolo oltre che con le eventuali entrate diverse dai contributi complessivamente destinati alle posizioni individuali dei lavoratori soci.

2. Al momento dell’adesione di ogni singolo lavoratore, l’azienda provvede a versare al Fondo, a titolo di contribuzione, una quota "una tantum" di adesione, la cui misura, ripartita pariteticamente tra azienda e lavoratore da essa dipendente, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Fino alla elezione degli Organi del Fondo la misura è quella definita dalla parti firmatarie l’Accordo istitutivo.

3. Sempre a titolo di contribuzione è dovuta al Fondo una quota associativa annuale, la cui misura è ripartita pariteticamente tra azienda e lavoratore. Detta quota associativa annuale è stabilita dal Consiglio di Amministrazione e va indicata nella scheda informativa. In attesa della elezione degli Organi del Fondo la misura è quella definita dalle parti firmatarie l’Accordo istitutivo.

4. La quota associativa annuale è altresì dovuta al Fondo dai percettori delle pensioni complementari di anzianità e vecchiaia nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina anche le modalità di versamento.

5. La quota di adesione e la quota associativa non sono accreditate sulle posizioni individuali dei soci ma destinate alla copertura delle spese di gestione amministrativa del Fondo. Attesa la loro specifica finalità di destinazione, tali quote non sono trasferibili né conferibili ad altre forme di previdenza complementare o a fondi aventi analoghe finalità.

6. Gli oneri relativi alla gestione finanziaria e ai servizi resi dalla banca depositaria sono addebitati direttamente sul patrimonio del Fondo.

 

 

TITOLO VI

 

Gestione del patrimonio

 

 

Art. 24 – Impiego delle risorse

 

1. Le risorse finanziarie del Fondo sono affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati a svolgere l’attività di cui all’art. 6 del Decreto e successive modificazioni e integrazioni.

2. La scelta dei gestori avviene previa richiesta di offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, in conformità alla normativa vigente in materia ed alle istruzioni emanate dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.

I soggetti abilitati devono essere scelti fra primari istituti italiani ed esteri presenti in modo significativo nel mercato dell’assicurazione sulla vita ovvero nel mercato dei servizi di gestione del risparmio. Il numero delle offerte pervenute e valutate deve in ogni caso essere non inferiore al doppio di quello dei gestori a cui viene affidata la gestione.

3. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla selezione dei gestori, previa identificazione di requisiti minimi qualitativi e quantitativi, secondo le istruzioni emanate dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del relativo procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dal Consiglio stesso, e i criteri di scelta dei gestori. Fra i criteri di valutazione e comparazione delle offerte di cui al comma 2 sono necessariamente inclusi i seguenti:

- fattori di solidità patrimoniale;

- volumi di risparmio complessivamente gestiti per conto terzi;

- risultati, tra loro obiettivamente raffrontabili, precedentemente conseguititi nella gestione di portafogli di attività caratterizzati da combinazioni di rischio e rendimento analoghe.

4. Il Consiglio di Amministrazione definisce altresì i contenuti della convenzione di gestione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6, comma 4 bis, del Decreto.

5. Le convenzioni di gestione devono, in particolare, uniformarsi ai seguenti criteri:

a) indicazione delle linee di indirizzo generali nell’ambito dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, previsti dalla normativa vigente, e delle modalità con le quali possono essere modificate le suddette linee di indirizzo;

b) deposito del patrimonio conferito in gestione in conti intestati al Fondo e rubricati come di gestione per conto terzi presso la banca depositaria, fermo restando che tale patrimonio, come previsto dall’art. 6, comma 4 ter, del Decreto, deve rimanere a tutti gli effetti separato ed autonomo rispetto a quello proprio del gestore e rispetto a quello degli altri clienti del gestore medesimo;

c) irrinunciabilità per il Fondo del diritto di attribuire ai soggetti gestori gli obiettivi prioritari della gestione delle singole linee di investimento e di identificare la combinazione di rischio e rendimento maggiormente rispondente ai suddetti obiettivi;

d) diversificazione degli strumenti di investimento in un’ottica di ottimizzazione del rapporto fra rischio e rendimento con orizzonte di medio/lungo termine;

e) misurabilità dei risultati ottenuti dai singoli gestori mediante confronto con indici di mercato oggettivi, confrontabili e pubblicati;

f) attribuzione al Fondo del potere di esercizio dei diritti di voto incorporati nei titoli in cui viene investito il patrimonio medesimo, ferma restando la possibilità dell’esercizio per procura da parte del gestore per singola assemblea;

g) previsione di apposita norma che impedisca che i gestori divulghino informazioni riservate in merito alla politica di investimento del Fondo stesso, con particolare riferimento all’esercizio dei diritti di voto;

h) recedibilità da parte del Fondo dalle convenzioni in qualsiasi momento senza penalizzazioni, con un preavviso massimo di tre mesi da comunicarsi tramite raccomandata con ricevuta di ritorno;

i) recedibilità da parte del Fondo dalle convenzioni senza preavviso e senza penalizzazioni, da comunicarsi tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, nei casi di scioglimento previsti dalla legge e comunque in caso di inadempimento o inadeguatezza dei risultati finanziari.

6. Le convenzioni di gestione, oltre a rispettare i criteri di cui al comma precedente, devono prevedere, inoltre, che ciascun gestore sia tenuto a fornire al Consiglio di Amministrazione del Fondo una rendicontazione, secondo tempi, modalità e contenuti individuati dal Consiglio di Amministrazione, in merito ai risultati conseguiti.

7. Nella stipulazione e nell’esercizio della convenzione il Fondo persegue l’obiettivo della diversificazione degli strumenti di investimento, della efficiente gestione del portafoglio e della diversificazione del rischio, contenendo i costi di transazione e gestione e massimizzando i rendimenti netti.

8. Nella identificazione degli investimenti il Fondo, avvalendosi del gestore e in collaborazione con la banca depositaria, rispetta i limiti agli stessi indicati dal Decreto del Ministro del Tesoro del 21 novembre 1996, n. 703.

9. Il Consiglio di Amministrazione realizza un assetto di gestione delle risorse finanziarie inteso a produrre un unico tasso di rendimento (gestione monocomparto) oppure procede a differenziare i profili di rischio/rendimento in funzione delle diverse esigenze dei lavoratori soci (gestione multicomparto). Per i primi tre esercizi verrà adottata una gestione monocomparto; a decorrere dal quarto esercizio, previe le necessarie modifiche statutarie ai sensi dell’art. 3, comma 4, del citato Decreto n. 703/1996, e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 2, lettera b), del Decreto, potrà sviluppare una gestione multicomparto.

10. Della delibera di attuazione della gestione multicomparto vengono adeguatamente informati i soci, che potranno optare secondo regole e modalità definite dal Consiglio di Amministrazione.

 

 

Art. 25 – Patrimonio del Fondo

 

1. Il patrimonio complessivo di cui il Fondo è titolare, destinato a realizzare le finalità associative, è costituito:

a) dai contributi definiti dalla fonte istitutiva e sue successive modifiche;

b) dagli importi acquisiti con il trasferimento della posizione maturata presso altri Fondi di previdenza complementare;

c) da interessi, frutti, dividendi e qualsiasi altro provento derivante dalle disponibilità patrimoniali;

d) da ogni altro provento che spetti o affluisca al Fondo a qualsiasi titolo.

 

 

Art. 26 – Banca depositaria

 

1. Le disponibilità del Fondo affidate in gestione e la liquidità necessaria per finanziarie le spese correnti sono depositate presso un’unica banca che presenti i requisiti di cui all’art. 2 bis della Legge 23 marzo 1983 n. 77, introdotto dall’art. 3 del Decreto Legislativo 25 gennaio 1992 n. 83.

2. La selezione della banca depositaria avviene previa identificazione di requisiti minimi di natura qualitativa e quantitativa. Il Fondo provvede a richiedere offerte di convenzionamento esclusivamente a banche che presentino i requisiti prefissati, operando accurate ed obiettive comparazioni.

Il processo di selezione per la scelta della banca depositaria sarà condotto nel rispetto della normativa vigente.

3. La banca depositaria è scelta dal Consiglio di Amministrazione, previa richieste di offerte contrattuali, fra le banche aventi sede in Italia ed in possesso dei seguenti requisiti minimi complessivi:

a) patrimonio netto non inferiore ad un livello tale da garantire adeguata solidità e solvibilità;

b) volumi di risparmio per i quali viene svolta la funzione di depositaria con riferimento al comparto dei Fondi comuni di investimento, cosicché siano assicurate adeguata esperienza ed elevata efficienza operativa;

c) adeguata trasparenza attraverso la quotazione in mercati regolamentati riconosciuti ai sensi dell’art. 16 della direttiva 93/22/CEE.

4. Alla banca depositaria sono attribuiti i seguenti compiti:

a) custodire il patrimonio del Fondo investito dai soggetti gestori;

b) accertare che siano conformi alla legge, ai regolamenti di attuazione ed alle prescrizioni della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, la valorizzazione delle quote e la destinazione dei redditi derivanti dall’investimento delle disponibilità del Fondo;

c) accertare che nelle operazioni relative al patrimonio del Fondo la controprestazione sia rimessa nei termini d’uso e che le negoziazioni siano regolate nel rispetto delle previsioni vigenti nei mercati in cui le negoziazioni hanno luogo;

d) eseguire le istruzioni dei soggetti gestori, se non siano contrarie alla legge, alle disposizioni contenute nel Decreto, a quelle emanate con Decreto del Ministro del Tesoro di cui all’art. 6, comma 4 quinquies, del Decreto, a quanto previsto dallo Statuto e a quanto stabilito nelle rispettive convenzioni di gestione, svolgendo pertanto una verifica sulla totalità delle operazioni avente ad oggetto la legittimità di ciascuna di esse e segnalando al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Revisori eventuali violazioni dei limiti agli investimenti fissati dalla normativa e dalla convenzione di gestione.

5. La banca depositaria è responsabile nei confronti del Fondo e dei soci per ogni pregiudizio subito in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi derivanti dallo svolgimento della sua funzione di depositaria. In relazione a ciò, avuto altresì presente l’obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Revisori del Fondo ed alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione sulle irregolarità riscontrate, la banca depositaria provvede ad attivare procedure idonee all’efficiente espletamento delle sue funzioni di controllo.

6. Ferma restando la responsabilità della banca depositaria, essa ha la facoltà di subdepositare la totalità o una parte dei valori mobiliari di pertinenza del Fondo presso la Monte Titoli S.p.A. e presso la gestione centralizzata della Banca d’Italia.

7. Qualora il patrimonio venga investito in titoli azionari emessi sul mercato italiano, la banca depositaria comunica in tempo utile al Fondo gli acquisti e le vendite di azioni effettuate per conto del Fondo medesimo che comportino il superamento, in aumento o in diminuzione, dei limiti percentuali stabiliti dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi in tema di segnalazione obbligatoria delle partecipazioni, tenendo conto solo delle azioni comprese nel patrimonio gestito.

8. La convenzione con la banca depositaria deve prevedere un termine di durata con facoltà di revoca in qualsiasi momento da parte del Fondo, senza penalizzazioni, e con possibilità di rinuncia da parte dell’Azienda di credito con preavviso non inferiore a sei mesi. La convenzione medesima deve inoltre precisare che l’efficacia della revoca o della rinuncia può essere sospesa, ad iniziativa del Fondo, fino alla data in cui un’altra banca, in possesso dei requisiti previsti, accetti l’incarico di depositaria in sostituzione della precedente, nonché fino alla data in cui i valori e le disponibilità del Fondo siano trasferiti ed accreditati presso la nuova banca depositaria.

 

 

Art. 27 – Conflitti d’interesse

 

1. In materia di conflitto d’interesse si fa riferimento a quanto previsto in materia dal Decreto n. 703/1996 del Ministero del Tesoro.

 

 

 

TITOLO VII

 

Sistema di contabilità e trasparenza

 

 

Art. 28 – Esercizio sociale

 

1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, il Consiglio di Amministrazione sottopone all’Assemblea dei Rappresentanti, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera g) del presente Statuto, il bilancio annuale del Fondo e la relazione attinente alla situazione consuntiva dell’esercizio, all’attività svolta dal Fondo ed alla composizione del patrimonio, unitamente al bilancio preventivo dell’esercizio successivo.

3. Il valore del patrimonio del Fondo e la redditività delle linee di investimento adottate sono determinati secondo i criteri indicati dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, come previsto dall’art. 17, comma 2, lettera g), del Decreto.

 

 

Art. 29 – Gestione amministrativa

 

1. Per attività di carattere amministrativo si intendono quelle non rientranti nel novero dei compiti da attribuirsi sia alla banca depositaria che ai gestori del patrimonio. Il Fondo può affidare la gestione dell’attività amministrativa inerente i propri fini istituzionali ad uno o più soggetti esterni sulla base di apposite convenzioni.

2. La stipula delle relative convenzioni deve essere preceduta da un’adeguata valutazione delle varie alternative disponibili sul mercato. La scelta finale viene operata dal Consiglio di Amministrazione, con riferimento alle specifiche esigenze del Fondo, in funzione di requisiti tecnico-operativi rispondenti a tali esigenze, dell’affidabilità del soggetto erogatore, oltreché del costo del servizio.

3. Il contenuto del dettaglio dell’attività amministrativa la cui gestione sia affidata ai sensi del precedente comma 1 è definito dal Consiglio di Amministrazione.

4. Nell’ambito delle convenzioni per la tenuta delle posizioni individuali dei lavoratori soci il Fondo adotta misure volte a tutelare la riservatezza dei dati relativi agli stessi, in applicazione della specifica disciplina in materia di tutela per il trattamento dei dati personali.

 

 

Art. 30 – Informazione periodica ai soci

 

1. Il rapporto fra il Fondo e gli associati è improntato alla massima trasparenza.

2. Il Fondo provvede annualmente, con le modalità stabilite in coerenza alle disposizioni della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione ai sensi dell’art. 17, comma 2, lettera h) del Decreto, a fornire a ogni singolo lavoratore socio un estratto conto della sua posizione individuale e a ciascuna Azienda un riepilogo delle contribuzioni dalla stessa versate, nonché informazioni sull’impiego delle risorse, sui soggetti a cui è affidata la gestione di tali risorse e sui risultati conseguiti nella gestione medesima.

 

 

 

TITOLO VIII

 

Norme finali

 

 

 

Art. 31 – Scioglimento e liquidazione del Fondo

 

1. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori hanno l’obbligo di segnalare tempestivamente all’Assemblea dei Rappresentanti nonché alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione tutti gli elementi che possono lasciar presumere la necessità di scioglimento del Fondo.

2. Oltre che per le cause derivanti da disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell’Assemblea in sede straordinaria, in caso di sopravvenienza di eventi tali da rendere impossibile il perseguimento dello scopo o il funzionamento del Fondo ovvero a seguito di conforme decisione intervenuta tra le parti firmatarie degli Accordi di cui all’art. 1.

3. In caso di scioglimento del Fondo, l’Assemblea straordinaria procederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e comunque in adempimento alle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, all’art. 11, comma 1 del Decreto.

 

Art. 32 – Consulta delle organizzazioni

 

1. Qualora, in applicazione dell’art. 4 comma 2, il campo dei destinatari del Fondo venga a ricomprendere i soggetti ed i settori convenzionalmente denominati "affini", sarà costituita, su base paritetica, la Consulta delle organizzazioni, formata da rappresentanti designati, nei rispettivi ambiti, dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori che hanno dato vita al Fondo nonché dai soggetti che abbiano sottoscritto specifiche fonti istitutive per l’adesione al Fondo.

2. La Consulta, che si riunisce almeno due volte l’anno, costituisce la sede per una informativa in ordine all’andamento del Fondo ed adempie a compiti consultivi al fine di contribuire al miglior funzionamento del Fondo stesso anche attraverso pareri, comunque non vincolanti, sulle problematiche di maggior rilievo.

 

 

Art. 33 – Clausola di rinvio

 

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge.

 

 

 

 

I N D I C E

 

 

Pag.

 

 

TITOLO I – Costituzione e Scopo 1

 

• Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede e durata 1

Art. 2 – Scopo 1

 

 

TITOLO II – Associati 2

 

Art. 3 – Destinatari 2

Art. 4 – Soci 2

Art. 5 – Adesione e permanenza nel Fondo 3

Art. 6 – Sospensione del rapporto di lavoro 4

Art. 7 – Cessazione della qualità di socio 4

 

 

TITOLO III – Organi Sociali 5

 

Art. 8 – Organi del Fondo 5

Art. 9 – Assemblea dei Rappresentanti 5

Art. 10 – Attribuzioni dell’Assemblea 6

Art. 11 – Consiglio di Amministrazione 7

Art. 12 – Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione 9

Art. 13 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione 11

Art. 14 – Presidente e Vice Presidente 11

Art. 15 – Collegio dei Revisori 12

 

 

TITOLO IV – Prestazioni, trasferimenti e riscatti 14

 

Art. 16 – Prestazioni 14

Art. 17 – Deroghe al regime delle prestazioni 15

Art. 18 – Anticipazioni 15

Art. 19 – Trasferimento da altri Fondi pensione 16

Art. 20 – Trasferimento ad altro Fondo pensione 16

Art. 21 – Riscatti 16

 

 

TITOLO V – Contribuzioni e spese 17

 

Art. 22 – Contribuzione 17

Art. 23 – Regime delle spese 18

 

 

TITOLO VI – Gestione del patrimonio 18

 

Art. 24 – Impiego delle risorse 18

Art. 25 – Patrimonio del Fondo 21

Art. 26 – Banca depositaria 21

Art. 27 – Conflitti d’interesse 23

 

 

TITOLO VII – Sistema di contabilità e trasparenza 23

 

Art. 28 – Esercizio sociale 23

Art. 29 – Gestione amministrativa 23

Art. 30 – Informazione periodica ai soci 24

 

 

TITOLO VIII – Norme finali 24

 

Art. 31 – Scioglimento e liquidazione del Fondo 24

Art. 32 – Consulta delle organizzazioni 25

Art. 33 – Clausola di rinvio 25