Vi comunico che il 20 novembre u.s., con la
firma presso un Notaio, sono state espletate tutte le formalità necessarie alla
costituzione del Fondo di Previdenza Complementare di Settore. Il prossimo 20
dicembre si svolgerà a Roma, presso Federreti, la prima riunione del Consiglio di
Amministrazione provvisorio che provvederà all'elezione del Presidente del Fondo e
predisporrà l'invio di tutta la documentazione necessaria alla CIVIP, affinché la stessa
possa provvedere all'iscrizione del Fondo (denominato ASTRI, acronimo di Autostrade Strade
TRasporti e Infrastrutture). Successivamente, si procederà allo svolgimento delle
assemblee, con l'obiettivo di raggiungere il numero minimo di 2500 aderenti.
ACCORDO ISTITUTIVO DEL FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I
LAVORATORI DEL SETTORE AUTOSTRADALE E AFFINI
Addì 18 novembre 2004, in Roma
FEDERRETI, FISE
e
FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, SLA-CISAL e UGL-Ausiliari del
Traffico
- visto lassetto della previdenza obbligatoria e complementare
risultante dal Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e
integrazioni, nonché dalla Legge 8 agosto 1995, n. 335;
- tenuto conto di quanto stabilito dai Decreti del Ministro del Tesoro
del 21 novembre 1996, n. 703 e del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 14
gennaio 1997, n. 211 e successive modificazioni e integrazioni;
- in attuazione di quanto previsto dallart. 54 del contratto
collettivo nazionale di lavoro 16 febbraio 2000 per il personale dipendente da Società e
Consorzi concessionari di autostrade e trafori e al fine di contribuire a un più elevato
livello di copertura previdenziale aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal sistema
previdenziale obbligatorio;
convengono
di istituire, ai sensi del Decreto Legislativo 21 aprile 1993 n. 124 e
successive modificazioni e integrazioni, il Fondo nazionale di previdenza complementare
per i lavoratori del settore autostradale e affini denominato "ASTRI"
Fondo Pensione Autostrade, Strade, Trasporti, Infrastrutture. Detto Fondo, a contribuzione
definita ed a capitalizzazione individuale, non ha fine di lucro e ha lo scopo esclusivo
di erogare prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio pubblico,
secondo quanto di seguito stabilito.
1 - Costituzione del Fondo
Il Fondo è istituito ai sensi del Decreto Legislativo 21 aprile 1993
n. 124 e successive modificazioni e integrazioni ed è costituito come associazione
riconosciuta ai sensi degli artt. 12 e seguenti del Codice Civile.
I contenuti del presente Accordo vengono recepiti nello Statuto
dellistituendo Fondo.
2 - Destinatari
Sono destinatari del Fondo i lavoratori assunti da aziende che
applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da
società e consorzi concessionari di autostrade e trafori.
Possono essere altresì destinatari del Fondo, alle condizioni di cui
al successivo punto 3, i lavoratori dipendenti:
- da imprese che svolgono attività di
gestione di infrastrutture stradali e del sistema della viabilità;
- da imprese dei settori convenzionalmente
denominati "affini", intendendosi per tali quelle operanti nellarea dei
trasporti e dei servizi alla mobilità, ivi comprese quelle che svolgono attività di
supporto e ausiliarie dei trasporti.
Resta ferma la condizione che dette imprese applichino contratti
collettivi sottoscritti da almeno una delle Organizzazioni che stipulano il contratto
collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da società e consorzi
concessionari di autostrade e trafori e che i contratti collettivi di lavoro applicati non
prevedano la costituzione di Fondi di previdenza complementare.
3 - Soci
Al Fondo sono associati:
a) i lavoratori non in prova, così come indicati al precedente punto
2, che abbiano aderito volontariamente al Fondo;
b) le aziende che hanno alle loro dipendenze lavoratori soci del Fondo;
c) i percettori delle pensioni complementari di anzianità e vecchiaia
da parte del Fondo.
Al Fondo potranno essere altresì associati i lavoratori dipendenti e
le rispettive imprese di cui al secondo comma del precedente punto 2. Lassociazione
al Fondo di tali lavoratori e imprese è condizionata alla sottoscrizione di specifiche
fonti istitutive comportanti lintegrale accettazione delle norme statutarie
del Fondo e del Regolamento elettorale che stabiliscono i requisiti di accesso, i
relativi tempi di adesione, nonché la misura dei contributi. Ladesione al Fondo
dovrà essere autorizzata, sentito il parere delle parti firmatarie il presente Accordo
istitutivo, dal Consiglio di Amministrazione del Fondo a maggioranza dei due terzi dei
componenti.
Possono, inoltre, essere associati al Fondo le imprese e i lavoratori
dipendenti da aziende che applichino uno dei contratti collettivi indicati nel presente
Accordo istitutivo, nelle quali siano operanti iniziative aziendali, Fondi o Casse,
preesistenti alla data di costituzione del Fondo, istituite con finalità integrativa dei
trattamenti pensionistici e che prevedano un contributo a carico dellazienda non
inferiore o quanto meno equivalente a quello previsto dalla fonte istitutiva di
riferimento, a condizione che i competenti organi del Fondo o Cassa preesistente
deliberino la confluenza nel Fondo e che tale confluenza sia autorizzata dal Consiglio di
Amministrazione del Fondo medesimo.
Possono restare associati al Fondo previo assenso del datore di lavoro
che acquisisce di conseguenza la qualità di associato al Fondo - i lavoratori che,
a seguito di trasferimento dazienda o di ramo dazienda, operato ai sensi
dellart. 2112 cod. civ., e successive modificazioni e integrazioni, abbiano perso i
requisiti di cui al precedente punto 2., a condizione che nellimpresa accipiente non
operi analogo Fondo di previdenza complementare.
4 - Adesione e permanenza nel Fondo
Ladesione al Fondo del lavoratore che ne abbia i requisiti
avviene su libera scelta individuale, con le modalità previste dallo Statuto.
Ladesione deve comunque essere preceduta dalla consegna al
lavoratore di una scheda informativa redatta sulla base dello schema emanato dalla
Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione.
Ladesione decorre a partire dal primo giorno del mese successivo
a quello in cui la domanda è stata presentata.
I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato nelle aziende di
cui al primo comma del precedente punto 2 che cumulino nellarco dellanno
solare (1° gennaio-31 dicembre), presso la stessa azienda, periodi di lavoro non
inferiori a tre mesi, potranno aderire al Fondo al compimento di tale periodo. La
contribuzione al Fondo, che decorre dal termine di cui al terzo comma del presente punto,
sarà riferita a ciascun periodo di lavoro effettuato nellanno solare.
La qualità di socio permane purché linteressato non abbia
esercitato la facoltà di riscatto della propria posizione individuale; qualora il
lavoratore a tempo determinato abbia esercitato tale facoltà non potrà iscriversi
nuovamente al Fondo.
A seguito delladesione, il lavoratore e limpresa dalla
quale dipende assumono lobbligo di versare i contributi dovuti ai sensi dei
successivi punti 12. e 13.
Ladesione del lavoratore comporta la contestuale adesione
dellimpresa ove questa non sia già socia del Fondo.
Il rapporto associativo cessa con il venir meno dei requisiti di
partecipazione al Fondo nonché, pur sussistendo i requisiti, in caso di richiesta di
trasferimento della posizione individuale ad un Fondo pensione aperto o forma
pensionistica individuale secondo quanto previsto al successivo punto 11. La cessazione
della qualità di socio e, conseguentemente, dellobbligo contributivo al Fondo a
carico sia dei lavoratori che dellimpresa decorre dalla data nella quale si è
determinata la perdita dei requisiti ovvero dal 1° gennaio dellanno successivo alla
data della richiesta, in caso di trasferimento della posizione individuale richiesto in
costanza dei requisiti.
5 - Organi del Fondo
Sono organi del Fondo:
- lAssemblea dei Rappresentanti
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente e il Vice Presidente
- il Collegio dei Revisori
La rappresentanza delle imprese e dei lavoratori negli organi
collegiali del Fondo è regolata secondo il criterio della pariteticità.
6 - Assemblea dei Rappresentanti
LAssemblea è costituita da 60 componenti, per metà eletti dalle
imprese e per laltra metà eletti dai lavoratori, secondo le modalità stabilite nel
Regolamento elettorale definito dalle parti firmatarie il presente Accordo istitutivo. I
componenti restano in carica tre anni e possono essere rieletti per non più di due volte
consecutive.
Le modalità di convocazione dellAssemblea, le maggioranze
necessarie per la validità delle deliberazioni e le materie di competenza della stessa
sono stabilite nello Statuto del Fondo.
Le elezioni per linsediamento della prima Assemblea verranno
indette al raggiungimento di un numero di adesioni pari a 2.500 lavoratori con contratto a
tempo indeterminato del settore autostradale.
7 - Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 6 a 16 componenti, in
possesso dei requisiti previsti dal Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e
successive modificazioni e integrazioni, di cui la metà in rappresentanza delle imprese e
la metà in rappresentanza dei lavoratori, eletti disgiuntamente dai rispettivi componenti
lAssemblea dei Rappresentanti, secondo le modalità stabilite nello Statuto del
Fondo. I componenti il Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni e possono
essere rieletti.
Le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione e le maggioranze
necessarie per la validità delle deliberazioni sono stabilite nello Statuto del Fondo.
8 - Presidente e Vice Presidente
Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di
Amministrazione tra i propri componenti, per la stessa durata triennale, con il criterio
della rotazione rispettivamente tra i rappresentanti delle imprese e i rappresentanti dei
lavoratori.
Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo.
Il Vice Presidente sostituisce, in caso di impedimento o assenza, il
Presidente.
9 - Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori è composto da 4 componenti effettivi e 2
supplenti eletti dallAssemblea disgiuntamente, per la metà in rappresentanza dei
lavoratori e per la metà in rappresentanza delle imprese, secondo le modalità stabilite
nello Statuto del Fondo. I componenti il Collegio restano in carica tre anni e possono
essere rieletti.
Tutti i componenti il Collegio devono essere in possesso dei requisiti
di onorabilità di cui allart. 4 del Decreto del Ministero del Lavoro n. 211/1997 e
devono essere iscritti al Registro dei Revisori contabili.
Il Collegio elegge nel proprio seno il Presidente tra i componenti
della rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Fondo.
10- Prestazioni
Al verificarsi delle condizioni di seguito definite il lavoratore socio
ha diritto a richiedere al Fondo la prestazione pensionistica complementare per vecchiaia
o per anzianità.
Il diritto alla prestazione pensionistica complementare per vecchiaia
si consegue al compimento delletà pensionabile stabilita nel regime pensionistico
obbligatorio, avendo maturato almeno 10 anni di iscrizione al Fondo.
Il diritto alla prestazione pensionistica complementare per anzianità
si consegue al compimento di unetà di non più di dieci anni inferiore a quella
stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo
maturato almeno quindici anni di iscrizione al Fondo.
Le previsioni di cui ai comma precedenti troveranno applicazione anche
nei confronti del lavoratore socio la cui posizione venga acquisita per trasferimento da
altro Fondo pensione complementare ovvero da una forma pensionistica individuale,
computando anche lanzianità di iscrizione alla forma pensionistica di provenienza.
Il lavoratore socio, avente diritto, può chiedere la liquidazione
della prestazione pensionistica in capitale per un importo non superiore al 50% di quello
maturato. Qualora limporto che si ottiene convertendo in rendita pensionistica annua
a favore del socio quanto maturato sulla posizione individuale risulti inferiore
allassegno sociale di cui allart. 3, comma 6 e 7, della Legge n. 335/1995, il
socio può optare per la liquidazione in capitale dellintero importo maturato.
In ogni caso il diritto alle prestazioni sopra indicate è esigibile a
condizione che il lavoratore socio abbia cessato il rapporto di lavoro e si trovi nella
situazione di poter fruire effettivamente delle corrispondenti prestazioni previste dal
sistema obbligatorio.
I lavoratori soci che provengano da altri Fondi pensione o da altre
forme pensionistiche complementari, ai quali sia stata riconosciuta sulla base della
documentazione prodotta la qualifica di "vecchio iscritto" agli effetti di cui
al Decreto Legislativo n. 124/93 e successive modificazioni ed integrazioni, possono
optare per la liquidazione in capitale dellintero importo maturato.
Il lavoratore socio che abbia perso i requisiti di partecipazione al
Fondo e non possa richiedere le prestazioni di cui al presente punto ha diritto al
riscatto della propria posizione individuale, che deve essere richiesto nei termini
stabiliti nello Statuto. Il Fondo provvede entro sei mesi dalla richiesta, sulla base
dellintero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al momento della
domanda.
In caso di morte del lavoratore socio in attività di servizio la
posizione individuale può essere riscattata dal coniuge ovvero, in mancanza, dai figli
ovvero, in mancanza, dai genitori, se già viventi a carico del lavoratore deceduto. In
mancanza di tali soggetti valgono le disposizioni delladerente in assenza delle
quali la posizione resta acquisita al Fondo.
Trascorsi otto anni di iscrizione al Fondo, il lavoratore socio può
richiedere unanticipazione, a valere sullintera posizione maturata, per
eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle
competenti strutture pubbliche ovvero per lacquisto della prima casa di abitazione
per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli
interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dellart. 31 della Legge 5
agosto 1978, n. 457 relativamente alla prima casa di abitazione e documentati come
previsto dalla normativa stabilita ai sensi dellarticolo 1, comma 3, della Legge 27
dicembre 1997, n. 449. Il lavoratore socio ha facoltà di reintegrare la propria posizione
nel Fondo secondo le modalità definite dal Consiglio stesso.
Non sono ammesse altre forme di anticipazione sulle prestazioni.
11- Trasferimenti
I lavoratori che, a seguito di assunzione alle dipendenze di una delle
aziende di cui al precedente punto 2, presentano domanda di adesione al Fondo possono
procedere al trasferimento della propria posizione individuale maturata presso altri Fondi
pensione o altre forme pensionistiche complementari.
Il lavoratore socio che perda i requisiti per la partecipazione al
Fondo può richiedere, entro sei mesi, nellipotesi che non intenda riscattare la
propria posizione individuale, il trasferimento della stessa ad altro Fondo di previdenza
complementare, cui acceda in relazione alla nuova attività, ovvero a Fondi pensione
aperti o forme pensionistiche individuali. In tale caso il Fondo provvede, entro sei mesi
dal ricevimento della richiesta, al trasferimento dellintera posizione individuale,
sulla base dellintero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al momento
della domanda.
Qualora sussistano invece i requisiti di partecipazione al Fondo, il
lavoratore socio può richiedere il trasferimento della propria posizione individuale ad
altro Fondo pensione aperto o a forma pensionistica individuale di cui agli artt. 9 bis e
9 ter del Decreto Legislativo n. 124/1993 non prima di cinque anni di permanenza nel Fondo
stesso limitatamente ai primi cinque anni di vita del Fondo e, successivamente a tale
termine, prima di tre anni. Le richieste di trasferimento potranno effettuarsi entro il 30
novembre di ciascun anno, mediante comunicazione scritta allimpresa che la
trasmetterà al Fondo; la relativa contribuzione cesserà dal 1° gennaio dellanno
successivo. Il Fondo provvede entro sei mesi dalla cessazione dellobbligo
contributivo al trasferimento dellintera posizione individuale.
12- Contribuzione
I contributi complessivamente destinati al Fondo sono determinati dalla
fonte istitutiva e sue successive modifiche e sono obbligatori per la parte in essa
stabilita a carico del lavoratore socio ivi compresa lulteriore contribuzione
a suo esclusivo carico e dellimpresa associata. Contribuzioni più elevate
sono ammesse nel caso che le stesse siano previste da preesistenti forme di previdenza
complementare aziendalmente in atto per le quali, ai sensi del precedente punto 3, sia
stata autorizzata la confluenza nel Fondo.
Salvo quanto espressamente disposto, lobbligo di contribuzione al
Fondo permane per tutta la durata del rapporto di lavoro.
Le contribuzioni a carico delle imprese sono dovute solamente per i
lavoratori aderenti al Fondo e pertanto non si avrà alcun trattamento sostitutivo o
alternativo anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, nelle ipotesi di
mancata adesione del lavoratore al Fondo o di successiva perdita della qualità di socio.
La contribuzione al Fondo decorre dalla data di adesione del singolo
lavoratore e comunque non prima del rilascio dellautorizzazione allesercizio
dellattività da parte della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.
La contribuzione al Fondo è dovuta per intero, sempre a condizione di
pariteticità, anche in caso di mancata prestazione lavorativa dovuta a malattia,
nellambito del periodo di comporto, infortunio ed assenza obbligatoria per
maternità. In caso di sospensione del rapporto di lavoro con corresponsione di
retribuzione intera o ridotta la contribuzione a carico sia dei lavoratori soci che delle
imprese è commisurata al trattamento retributivo effettivamente dovuto dalle imprese ai
sensi delle disposizioni di legge o degli accordi collettivi di lavoro vigenti.
Le predette contribuzioni, ivi compresi gli importi prelevati dal
Trattamento di fine rapporto, saranno trattenute, con cadenza mensile, in occasione della
corresponsione delle relative competenze e versate al Fondo ogni tre mesi (aprile, luglio,
ottobre, gennaio).
Il lavoratore socio, può sospendere, per una sola volta e
limitatamente a dodici mesi consecutivi, il versamento della contribuzione a suo carico,
non prima di cinque anni dalla sua adesione al Fondo. Tale sospensione determina
automaticamente, per lo stesso periodo, la sospensione della contribuzione a carico
dellimpresa associata e il versamento del Trattamento di fine rapporto.
13 Spese di gestione del Fondo
Alla copertura delle spese di gestione amministrativa del Fondo
concorrono, a titolo di contribuzione, una quota di iscrizione "una tantum" ed
una quota associativa annuale.
Al momento delladesione di ogni singolo lavoratore,
lazienda provvede a versare al Fondo una quota "una tantum" di iscrizione,
la cui misura, ripartita pariteticamente tra azienda e lavoratore da essa dipendente, è
stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Fino alla elezione degli Organi del Fondo la
misura è quella definita dalle parti firmatarie il presente Accordo istitutivo.
Al Fondo è dovuta, inoltre, una quota associativa annuale, la cui
misura è ripartita pariteticamente tra azienda e lavoratore. Detta quota associativa
annuale è stabilita dal Consiglio di Amministrazione e va indicata nella scheda
informativa. In attesa della elezione degli Organi del Fondo la misura è quella definita
dalle parti firmatarie il presente Accordo istitutivo.
La quota associativa annuale è altresì dovuta al Fondo dai percettori
delle pensioni complementari di anzianità e vecchiaia nella misura stabilita dal
Consiglio di Amministrazione, che ne determina anche le modalità di versamento.
La quota di adesione e la quota associativa non sono accreditate sulle
posizioni individuali dei soci. Gli oneri relativi alla gestione finanziaria e ai servizi
resi dalla banca depositaria sono addebitati direttamente sul patrimonio del Fondo. Attesa
la loro specifica finalità di destinazione, tali quote non sono trasferibili né
conferibili ad altre forme di previdenza complementare o a fondi aventi analoghe
finalità.
14- Cessazione della contribuzione al Fondo
La contribuzione al Fondo, a carico sia del lavoratore che
dellimpresa, cessa al momento della risoluzione del rapporto di lavoro ovvero in
caso di promozione alla qualifica di dirigente.
La contribuzione cessa, altresì, in caso di trasferimento ad un Fondo
pensione aperto o a forma pensionistica individuale secondo quanto previsto al precedente
punto 11.
15- Impiego delle risorse
Le risorse finanziarie del Fondo sono affidate in gestione, mediante
convenzione, a soggetti gestori abilitati a svolgere lattività secondo la
disciplina di cui allart. 6 del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e
successive modificazioni e integrazioni.
I criteri generali in materia di ripartizione del rischio e di impiego
delle risorse nella scelta degli investimenti sono indicati nello Statuto.
Le convenzioni di gestione dovranno prevedere le linee di indirizzo
dellattività, le modalità di eventuali modificazioni delle stesse, i termini e le
condizioni per esercitare la facoltà di recesso dalle convenzioni medesime.
Gli investimenti potranno riguardare una o più tipologie e dovranno
essere opportunamente bilanciati in modo da soddisfare le esigenze di sicurezza connesse
allutilizzo del Trattamento di fine rapporto. Il Fondo può attuare una gestione
articolata su più linee di investimento.
Per i primi tre esercizi verrà attuata una gestione monocomparto delle
risorse finanziarie, che produca un unico tasso di rendimento per tutti i lavoratori
aderenti; successivamente il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di sviluppare
una gestione multicomparto, differenziando i profili di rischio-rendimento.
16- Disposizioni finali
Allatto della costituzione del Fondo le parti firmatarie il
presente Accordo istitutivo designeranno i componenti del Consiglio di Amministrazione e
del Collegio dei Revisori che resteranno in carica fino allinsediamento dei
rispettivi Organi eletti dalla prima Assemblea dei Rappresentanti.
Nel quadro di quanto stabilito dallart. 11 dello Statuto, il
Consiglio di Amministrazione di cui sopra è costituito, nel rispetto del principio di
pariteticità, da 6 componenti, di cui 3 designati congiuntamente dalle Associazioni
imprenditoriali e 3 designati congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali dei
lavoratori.
Sempre nel rispetto del principio di pariteticità, il Collegio dei
Revisori di cui sopra è costituito da 4 componenti, di cui la metà designata
congiuntamente dalle Associazioni imprenditoriali e laltra metà designata
congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.
I suddetti Organi esercitano, nel rispetto delle vigenti disposizioni
di legge in materia, le funzioni previste dalle relative norme statutarie.
In particolare, il Consiglio di Amministrazione attua gli adempimenti
necessari allavvio del Fondo, espleta le formalità preliminari alla richiesta di
autorizzazione allesercizio e svolge ogni attività per la promozione del Fondo e la
raccolta delle adesioni.
Allatto della costituzione del Fondo, sempre nel rispetto del
principio di pariteticità, le parti firmatarie il presente accordo designeranno il
Presidente e il Vice Presidente, che eserciteranno le loro funzioni con firma congiunta.
Allo scopo di assicurare il più largo e positivo coinvolgimento nella
fase di avvio, costituzione e promozione del Fondo viene costituito, su base paritetica,
un Comitato di indirizzo delle parti firmatarie il presente Accordo istitutivo, che
rappresenta lo strumento di raccordo funzionale con il Consiglio di Amministrazione e che
lo assiste nellesercizio delle sue funzioni con le modalità appositamente definite.
Detto Comitato è composto da un rappresentante designato da ciascuna
delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente Accordo istitutivo e
da altrettanti rappresentanti designati dalle Associazioni imprenditoriali firmatarie.
17- Dichiarazione congiunta
Qualora si producessero alterazioni sostanziali del quadro normativo,
economico e finanziario entro il quale le parti hanno deciso la costituzione e definito il
finanziamento del Fondo, le parti medesime, su richiesta di una di esse, si incontreranno
per una verifica del presente Accordo e per valutare le eventuali deliberazioni
conseguenti.
VERBALE DI INCONTRO
In data 25 giugno 2004, presso gli Uffici della Direzione di Tronco, si sono
incontrate:
. la Direzione 2° Tronco
. le RSA CGIL, CISL, UIL
per l'esame delle problematiche evidenziate dal Comunicato Sindacale del 18 giugno
u.s..
Le parti, pur nella piena consapevolezza del quadro generale di riferimento e della
trattativa in corso a livello nazionale sul riassetto e il maggior efficientamento dei
comparti dell'esercizio e dell'esazione, concordano sull'opportunità di proseguire nel
percorso finora intrapreso e finalizzato all'ottimizzazione degli stessi settori, nelle
more di una più completa definizione nazionale.
AI termine dell'incontro si conviene di attivare i seguenti interventi:
Manutenzione/Viabilltà
Organizzazione di un corso per l'acquisizione del patentino di idoneità al Servizio
Viabilità per personale esattoriale e operai P.M., da completarsi nella prossima
settimana.
Inserimento, dal 1 luglio p.V., di 3 unità Ausiliari Viabilità.
Inserimento, dal 1 luglio al 31 ottobre p.v. di 1 esattore nella posizione di Operaio
Autista P.M.
Allo scopo di garantire la copertura delle 10 posizioni di Operaio Autista P.M.
attualmente vacanti rispetto a precedenti accordi sottoscritti e per verificare la
disponibilità, anche temporanea, di risorse per sopperire ad eventuali maggiori esigenze
operative, sarà attivata una fase sperimentale, di durata limitata, per il passaggio di
risorse dall'esazione alla manutenzione che verrà realizzata alternando le prestazioni
mensili in entrambi i settori.
La metodologia attuativa di tale fase sperimentale non modifica gli attuali assetti
retributivi e prevede, inoltre, il riconoscimento del trattamento di trasferta
"esattore" (art. 30 punti 2 e 3 del vigente C.C.N.L.) a coloro che forniranno la
prestazione lontano dalla propria sede di lavoro.
La ricerca delle risorse disponibili dovrà comunque essere completata entro la metà
del mese di luglio. data nella quale le parti si incontreranno per valutarne l'esito e
definire le modalità della sperimentazione.
AI fine di agevolare la fruizione delle ferie nei mesi di luglio e agosto, nonché per
eventuali sostituzioni di ausiliari assenti per lungo periodo, verranno utilizzati
esattori disponibili e già in possesso del patentino per il servizio viabilità.
Impianti
Le parti, alla luce del sempre più elevato utilizzo degli automatismi e delle
innovazioni tecnologiche in corso, si danno atto della necessità di attivare un
processo di verifica dellefficienza complessiva degli impianti di esazione
A tale scopo nella prossima settimana sarà fissato un apposito incontro di
approfondimento con la presenza della Linea tecnica.
Punti Blu
· Il 1 luglio verrà integrata la
posizione vacante, a seguito di selezione interna, al Punto Blu di Novate Milanese;
· Per le restanti 3 posizioni vacanti
dal corrente mese di giugno, sempre a seguito di selezione interna, la copertura verrà
effettuata al termine dell'esito del periodo di mutamento temporaneo mansioni degli
attuali dedicati, e comunque entro il 1 settembre p.v..; resta inteso che, nelle more, le
posizioni vacanti saranno coperte con personale di bacino.
Esazione
Nelle more dell'esito della trattativa nazionale in corso, le parti convengono, per il
mese di luglio p.v., di applicare livelli di servizio nelle stazioni come da tabelle,
fermo restando che, qualora dovessero verificarsi livelli di traffico superiori alle
previsioni, la Linea dovrà immediatamente provvedere con opportuni interventi, entro
comunque il limite complessivo di 9.850 turni nel mese.
Inoltre, nei prossimi giorni, la Linea provvederà, d'intesa con i delegati di
stazione, ad apportare eventuali interventi migliorativi nell'organizzazione del servizio
di stazione.
Le RSA giudicando che quanto espresso dal verbale di incontro indica un percorso
costruttivo e pieno di buona volontà, pur mantenendo lo stato di agitazione, sospendono
lo sciopero proclamato per i giorni 27 e 28 giugno p.v. fino alla verifica di metà
luglio.
A S T R I
Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori
del settore autostrade, strade, trasporti e infrastrutture
DOMANDA DI ADESIONE
Io sottoscritto/a
(cognome)____________________________________(nome)_________________________ sesso M F
nato/a________________________________ prov.___ il_____________________ residente a
_______________________prov.___ Via_________________________________________ cap._______
Tel. _____________________ e-mail _____________________________
C.F.__________________________
Numero Matricola Aziendale___________________________________ Livello
inq. _____________________
Dipendente presso lAzienda sottoindicata: con prima occupazione
antecedente al 28 aprile 1993
con prima occupazione successiva al 28 aprile 1993
Già iscritto ad una forma pensionistica complementare antecedente al
28 aprile 1993
Ricevuti lo Statuto e la scheda informativa del Fondo di previdenza
complementare per i lavoratori del settore autostrade, strade, trasporti e infrastrutture,
di seguito denominato ASTRI, e dopo averne preso visione
DICHIARO di aderire ad ASTRI
· Scelgo di optare per il versamento
della specifica contribuzione del 2%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui
al punto 1 dellart. 22 del CCNL 16 febbraio 2000, di cui alla Norma transitoria
contenuta nel punto 4 della scheda informativa SI NO
· Per il contributo a mio esclusivo carico,
in aggiunta a quello stabilito dagli accordi sindacali in vigore, scelgo di versare una
quota calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 1 dellart. 22 del
CCNL 16 febbraio 2000 pari al:
1% 2% 3% 4%
DELEGO il mio datore di lavoro a prelevare dalla mia retribuzione e
dalla quota del mio T.F.R. i contributi dovuti e a provvedere al relativo versamento
secondo i termini e le modalità stabiliti dallo Statuto e dagli Organi del Fondo.
Autorizzo il mio datore di lavoro ad operare sulla mia retribuzione
la trattenuta "una tantum" di 15 da versare al Fondo quale quota di
iscrizione di mia competenza e la quota associativa annuale di mia competenza di
25.
Io sottoscritto mi impegno ad osservare le disposizioni previste dallo
Statuto e dalle norme operative interne ed a fornire tutti gli elementi utili per la
costituzione e laggiornamento della mia posizione previdenziale
Dichiaro sotto la mia responsabilità che quanto sopra riportato
corrisponde al vero.
Data____________________________ Firma_______________________________
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Presa visione dellinformativa allegata ed ai sensi degli artt.
23, 26, 37, 42, 43, 44, 45 del D. Lgs 30.6.2003 n. 196
acconsento
- al trattamento dei dati personali comuni e
sensibili che mi riguardano, funzionale allesercizio dellattività
previdenziale complementare
- alla comunicazione degli stessi dati alle
categorie di soggetti indicate al punto 5, lett. a) della predetta informativa, che li
possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1, lett. a) della
medesima informativa od obbligatori per legge
- alla comunicazione degli stessi dati a
terzi per la fornitura di servizi informatici o di servizi di archiviazione
- al trasferimento degli stessi dati
allestero come indicato al punto 7 della predetta informativa (Paesi UE e Paesi
extra UE)
Rimane fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto delle
disposizioni della vigente normativa.
Data______________________________
Firma_____________________________________
DATI RIGUARDANTI IL DATORE DI LAVORO (da compilarsi a
cura dellAzienda)
.....
INFORMATIVA RESA ALLINTERESSATO PER IL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dellart. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 (in seguito denominato Decreto) ed in relazione ai dati personali che La riguardano e
che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue.
1. FINALITA DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento
a) è diretto allespletamento da parte del Fondo Pensione
ASTRI (in seguito denominato Fondo) delle finalità attinenti esclusivamente
allesercizio dellattività previdenziale complementare e di quelle ad essa
connesse (ivi compresa quella liquidativa), a cui il Fondo è autorizzato ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge;
b) può anche essere diretto allespletamento da parte del
Fondo delle finalità di informazione e promozione delle prestazioni del Fondo stesso.
2. MODALITA DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento
a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di
operazioni indicati allart. 4, comma 1 lett. A) del Decreto: raccolta, registrazione
e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo,
comprese consultazione, comunicazione, conservazione; cancellazione/distruzione;
sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela;
b) è effettuato anche con lausilio di mezzi elettronici o
comunque automatizzati;
c) è svolto direttamente dallorganizzazione del Fondo e
da soggetti esterni a tale organizzazione (quali Compagnie di Assicurazione, Banche, SIM,
etc.).
3. CONFERIMENTO DEI DATI
Ferma lautonomia personale dellinteressato, il conferimento
dei dati personali può essere:
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa
comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio);
b) strettamente necessario alla esecuzione dei rapporti
giuridici in essere o alla erogazione delle prestazioni;
c) facoltativo ai fini dello svolgimento dellattività di
informazione e di promozione delle prestazioni nei confronti dellinteressato stesso.
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI
Leventuale rifiuto da parte dellinteressato di conferire
dati personali
a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), può comportare
limpossibilità di garantire le prestazioni di previdenza complementare;
b) nel caso di cui al punto 3, lett. c) , non comporta alcuna
conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude
la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione delle prestazioni
nei confronti dellinteressato.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI
a) i dati personali possono essere comunicati, per le
finalità di cui al punto 1, lett. a), ai soggetti deputati alla gestione dei contributi
previdenziali complementari quali le Compagnie assicurative, SIM, Banche e ai soggetti
deputati allerogazione delle prestazioni pensionistiche complementari quali
Compagnie assicurative, agli organismi associativi propri del settore previdenziale
(Assoprevidenza), al Ministero del Lavoro, alla Commissione di Vigilanza sui Fondo
Pensione. In tal caso, i dati identificativi dei corrispondenti titolari e degli eventuali
responsabili possono essere acquisiti presso il Registro Pubblico tenuto dal Garante per
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e
presso i suddetti soggetti. Inoltre i dati personali possono essere comunicati a pubbliche
Amministrazioni ai sensi di legge;
b) i dati personali possono essere inoltre comunicati a terzi
per la fornitura di servizi informatici o di servizi di archiviazione.
6. DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALLESTERO
I dati personali possono essere trasferiti, sempre per le medesime
finalità di cui al punto 1, lett. a) verso Paesi dellUnione Europea e verso Paesi
terzi rispetto allUnione Europea.
8. DIRITTI DELLINTERESSATO
Lart. 7 del Decreto conferisce allinteressato
lesercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare o dai
responsabili del trattamento dei dati la conferma dellesistenza o meno di propri
dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza
dellorigine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il
trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, nonché laggiornamento, la rettificazione
o, se vi è interesse, lintegrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al
trattamento.
9. TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è il Fondo Pensione ASTRI.
I dati identificativi del responsabile del trattamento dei dati
personali possono essere acquisiti presso la sede di ASTRI .
REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI
A) Elezione dei
rappresentanti dei lavoratori soci per la costituzione o il rinnovo dellAssemblea
Art. 1
Indizione delle elezioni
1 - Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dei componenti
l'Assemblea dei Rappresentanti di cui allart. 9 dello Statuto, il Consiglio di
Amministrazione avvia la procedura per le elezioni, ne fissa la data di svolgimento in un
periodo compreso tra il 13 ed il 16 del mese e ne dà immediata informazione alle parti
firmatarie lAccordo istitutivo del Fondo.
Contestualmente il Consiglio di Amministrazione comunica il numero
delle aziende associate e quello dei lavoratori soci aventi diritto al voto e provvede ad
informare le aziende associate e, per il tramite di queste ultime, i lavoratori soci
mediante avviso da affiggere negli spazi solitamente adibiti alle comunicazioni di natura
sindacale ovvero, in mancanza, con altre modalità.
Norma transitoria
Per la costituzione della prima Assemblea del Fondo la procedura
elettorale di cui sopra è attivata dallOrgano di Amministrazione provvisorio entro
i 30 giorni successivi al raggiungimento di 2.500 adesioni da parte di dipendenti da
aziende del settore autostradale come espressamente stabilito al punto 6 dellAccordo
istitutivo. Le elezioni avranno luogo entro i quattro mesi successivi.
2 - Le elezioni per lAssemblea dei Rappresentanti debbono
svolgersi almeno 20 giorni prima della scadenza dellAssemblea in carica.
3 - Ove il Consiglio di Amministrazione non provveda nei termini sopra
richiamati ad avviare la procedura elettorale, le parti firmatarie lAccordo
istitutivo provvedono congiuntamente, in sostituzione ed in tempo utile,
allindizione delle elezioni ed ai relativi adempimenti.
Art. 2
Elettorato attivo e passivo
1 - I rappresentanti dei soci nell'Assemblea dei Rappresentanti
sono eletti separatamente, dai lavoratori soci e dalle rispettive aziende, su collegio
unico nazionale, a suffragio universale e diretto, con voto libero e segreto.
2 - Hanno diritto di voto e sono eleggibili i lavoratori che, a norma
dellart. 4, comma 1, dello Statuto, risultano iscritti al Fondo al primo giorno del
mese di indizione delle elezioni e che abbiano versato la quota di iscrizione nel caso
delle elezioni per la costituzione della prima Assemblea ovvero che siano in regola con il
versamento dei contributi nel caso di elezioni per le Assemblee successive.
Art.3
Presentazione delle liste
1 - Le liste dei candidati vanno depositate presso la Sede del Fondo e
vanno presentate alla Commissione elettorale di cui al successivo art. 4 entro il termine
tassativo di venti giorni dalla data di indizione delle elezioni di cui al precedente art.
1. A tale deposito provvede un rappresentante delle Organizzazioni sindacali firmatarie
lAccordo istitutivo del Fondo per le rispettive liste ovvero un elettore; questi
dovranno depositare la lista in duplice copia e firmare l'originale all'atto stesso del
deposito assumendo, in tal modo, la qualità di presentatori di lista.
2 - All'elezione dei rappresentanti dei lavoratori soci per la
costituzione o il rinnovo
dellAssemblea concorrono:
a) liste a carattere nazionale presentate - congiuntamente o
disgiuntamente - dalle Organizzazioni sindacali firmatarie l'Accordo istitutivo del Fondo
e sottoscritte da un rappresentante di ciascuna di esse;
b) liste sottoscritte da almeno il 5% dei lavoratori soci i quali
dovranno comunque essere complessivamente presenti in non meno di 1/3 delle aziende
associate al Fondo. A tal fine le firme dei sottoscrittori devono essere apposte su una
copia della lista e vanno corredate da una fotocopia del tesserino aziendale di
identificazione.
Le liste dovranno contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione
del rispettivo componente della Commissione elettorale nazionale di cui al successivo art.
4.
La firma di presentazione di più liste comporta la sua invalidità su
tutte le liste.
3 - E considerata non valida la firma apposta da un candidato per
la presentazione di qualsiasi lista.
4 - Ciascuna lista non può contenere un numero di candidati inferiore
a 20 e superiore a 45.
5 - Le liste devono contenere lindicazione dei promotori ed i
nominativi dei candidati, contrassegnati con numeri progressivi secondo l'ordine di
precedenza, con indicazione, per ciascuno, dei seguenti elementi identificativi: dati
anagrafici, indirizzo, azienda dalla quale il candidato dipende e qualifica contrattuale.
Laccettazione della candidatura da parte di ciascun candidato
deve risultare da apposita dichiarazione, firmata dal candidato stesso, che dovrà essere
depositata contestualmente alla presentazione della lista.
Ciascun candidato non può figurare in più di una lista. La
candidatura su più liste decade da tutte le liste. I componenti la Commissione elettorale
nazionale non sono candidabili.
6 - Al presentatore di lista sarà restituita una copia della lista
presentata con indicazione del giorno e dellora del deposito.
Art. 4
Commissione elettorale nazionale
1 - Entro il termine di sette giorni dalla data di indizione delle
elezioni si costituisce presso la Sede del Fondo la Commissione elettorale nazionale
composta da un rappresentante designato da ciascuna delle Organizzazioni sindacali
firmatarie lAccordo istitutivo del Fondo.
Tali componenti saranno successivamente integrati per lo svolgimento
dei compiti di cui al successivo comma 7 da un rappresentante per ciascuna lista di cui al
comma 2, lettera b) del precedente art. 3, sempre che risulti validamente presentata ai
sensi del successivo comma 3.
2 - Non possono far parte della Commissione elettorale i candidati di
lista, i componenti del Collegio dei Revisori e coloro che prestano attività lavorativa
presso la struttura amministrativa del Fondo.
3 - La Commissione elettorale riceve dal Presidente del Fondo l'elenco
dei lavoratori soci aventi diritto al voto suddivisi per azienda e accerta che ricorrano i
requisiti di ammissibilità delle liste presentate e in particolare:
a) verifica il rispetto delle condizioni stabilite per la presentazione
delle liste e ne accerta la regolarità in ordine al numero dei candidati inseriti e alle
firme di presentazione;
b) cancella i nomi dei candidati per i quali manca la prevista
dichiarazione di accettazione;
c) cancella, in caso di sovrabbondanza, gli ultimi candidati inseriti
sino alla regolarizzazione della lista.
4 - La dichiarazione di inammissibilità di una lista è comunicata al
corrispondente presentatore ed ha effetto immediato. Avverso la dichiarazione di
inammissibilità il presentatore di lista può inoltrare alla Commissione elettorale,
entro il giorno successivo alla comunicazione di cui sopra, ricorso scritto che dovrà
essere definito entro tre giorni dalla sua presentazione.
5 - Accertata l'ammissibilità delle liste, la Commissione elettorale
è definitivamente costituita ed è composta compiutamente dai membri di cui al precedente
comma 1.
6 - Tutte le decisioni della Commissione elettorale sono adottate a
maggioranza assoluta dei componenti.
7 - Oltre a quanto previsto nei commi precedenti, la Commissione
elettorale svolge i seguenti compiti:
a) sulla base delle liste di cui sia stata accertata l'ammissibilità
predispone la scheda elettorale, tenendo conto di quanto stabilito ai successivi artt. 5 e
6;
b) almeno 30 giorni prima della data delle elezioni, riportata sulla
scheda elettorale:
trasmette a ciascuna azienda lelenco dei lavoratori soci
con contratto a tempo indeterminato aventi diritto al voto unitamente alle liste
presentate e ammesse ed alle istruzioni per la votazione;
provvede, per il tramite dei soggetti promotori, ad informare i
lavoratori soci relativamente alle liste dei candidati ed alle istruzioni per la
votazione, che dovranno essere esposti nei quindici giorni precedenti la data delle
elezioni negli spazi aziendali solitamente adibiti alle comunicazioni di natura sindacale
o, in mancanza, in luoghi visibili ai lavoratori;
c) invia alle aziende in tempo utile, provvedendo alla relativa
annotazione, un congruo numero di schede elettorali corredate di apposita busta per
la restituzione che dovranno pervenire almeno dieci giorni prima per consentire la
consegna ai lavoratori soci insieme alla busta paga del mese in corso. Contestualmente il
lavoratore appone la propria firma per ricevuta sullapposito elenco;
d) provvede ad inviare direttamente, a mezzo posta, agli altri
lavoratori soci la scheda elettorale corredata di apposita busta per la restituzione;
e) riceve da ciascuna azienda, con apposito plico chiuso e sigillato,
le schede elettorali non utilizzate e quelle non ritirate dagli aventi diritto al voto
nonché il relativo elenco attestante il ricevimento della scheda elettorale da parte dei
lavoratori soci. Il plico dovrà pervenire alla Commissione elettorale nazionale entro il
decimo giorno successivo alla data riportata sulla scheda elettorale;
f) procede, come previsto al successivo art. 6, alle operazioni di
scrutinio generale delle schede elettorali che dovranno pervenire con le modalità di cui
al comma 8 del successivo art. 5;
g) esamina e risolve - in unica istanza - eventuali casi di
contestazione;
h) trasmette alle aziende apposito comunicato conclusivo in ordine alle
operazioni di voto ed ai relativi esiti di cui verrà data informazione ai lavoratori
soci, per il tramite delle aziende stesse, mediante affissione negli spazi solitamente
adibiti alle comunicazioni di natura sindacale o, in mancanza, in luoghi visibili ai
lavoratori;
h) invia tutta la documentazione relativa alle operazioni di voto e di
scrutinio al Consiglio di Amministrazione del Fondo che la conserva per tutta la durata
del mandato dell'Assemblea dei Rappresentanti.
8 - La Commissione elettorale cessa le proprie funzioni con la
proclamazione dei risultati e la comunicazione degli stessi agli eletti, ai presentatori
di lista, agli Organi del Fondo e alle parti firmatarie lAccordo istitutivo del
Fondo.
Art.5
Modalità di votazione
1 - La votazione avviene a mezzo di scheda comprendente tutte le
liste presentate e ammesse, con la specificazione, in testa a ciascuna lista, delle
organizzazioni sindacali proponenti la lista stessa o del gruppo sottoscrittore.
Le schede devono essere siglate da almeno due componenti la Commissione
elettorale nazionale.
2 - Le schede elettorali, inviate dalla Commissione elettorale ai sensi
del precedente art. 4, comma 7, riprodurranno, secondo lordine temporale di
presentazione, la sigla e i candidati di ciascuna lista della quale sia stata accertata
lammissibilità. Accanto alla sigla di ciascuna lista sarà apposto un riquadro
riservato allespressione del voto di lista.
3 - Non è ammesso il voto di preferenza.
4 - Lelettore esprime il proprio voto mediante lapposizione
del segno "x" nel riquadro predisposto a norma del precedente comma 2.
5 - Il voto si considera validamente espresso quale voto di lista anche
nei casi in cui l'elettore:
a) abbia apposto il segno "x" nel riquadro relativo ad una
lista ed apposto lo stesso segno accanto o sopra al nominativo di uno o più candidati
presenti all'interno della medesima lista a favore della quale ha votato;
b) non abbia apposto il segno "x" nel riquadro relativo ad
alcuna lista, ma lo abbia apposto accanto o sopra al nominativo di uno o più candidati
presenti all'interno della medesima lista.
6 - Il voto è nullo quando l'elettore:
a) abbia apposto il segno "x" nei riquadri relativi a più
liste;
b) abbia apposto il segno "x" nel riquadro relativo ad una
lista ed abbia apposto lo stesso segno accanto o sopra al nominativo di un candidato
inserito in una lista diversa;
c) non avendo apposto il segno "x" nel riquadro relativo ad
alcuna lista, lo abbia apposto accanto o sopra al nominativo di due o più candidati
presenti all'interno di liste concorrenti.
È inoltre nullo il voto apposto su una scheda non predisposta dalla
Commissione elettorale. Qualunque altro modo di espressione del voto, diverso da quello
indicato nel presente articolo, rende nulla la scheda. Sono altresì nulle le schede che
presentino segni non attinenti all'esercizio del voto.
7 - Il voto non è valido qualora la scheda non rechi alcun segno
(scheda bianca).
8 - La restituzione della scheda contenente il voto espresso viene
effettuata dal lavoratore socio mediante lapposita busta ricevuta, che va rimessa
per posta, chiusa e anonima, alla Commissione elettorale nazionale. La busta deve
pervenire, ai fini dell'ammissione allo scrutinio, entro il decimo giorno successivo alla
data riportata sulla scheda elettorale.
Art.6
Scrutinio delle schede e proclamazione dei risultati
1 - La Commissione elettorale nazionale, sulla base della
documentazione pervenuta dalle aziende e conclusa l'acquisizione delle schede elettorali,
provvede al relativo scrutinio nei tre giorni successivi al termine fissato per la
restituzione delle schede stesse, redigendo apposito verbale, sottoscritto dai suoi
componenti, al quale andranno allegate le liste elettorali.
Nel verbale devono essere annotati:
- il numero dei lavoratori soci aventi
diritto al voto;
- il numero delle schede elettorali inviate
alle aziende, di quelle consegnate ai lavoratori, di quelle non utilizzate e non ritirate;
- il numero dei lavoratori che hanno votato;
- il numero di voti attribuito a
ciascuna lista, quello delle schede nulle e quello delle schede bianche.
2 - La Commissione elettorale nazionale provvede altresì
all'attribuzione dei seggi spettanti a ciascuna lista con il sistema proporzionale e
all'individuazione dei candidati eletti nell'ambito di ciascuna lista secondo le seguenti
modalità:
a) determina il numero dei voti validi espressi a favore di ciascuna
lista;
b) ripartisce i seggi tra le liste sulla base del numero dei voti
validi ricevuti da ciascuna lista con il seguente procedimento: divide il totale dei voti
validi espressi per tutte le liste per il numero dei rappresentanti da eleggere al fine di
ottenere il quoziente elettorale; attribuisce ad ogni lista tanti seggi quante volte il
quoziente elettorale è contenuto nel numero dei voti validi ricevuti dalla lista stessa.
I seggi residui, indipendentemente dall'avere la lista conseguito o meno quozienti
elettorali pieni, vengono attribuiti con precedenza alle liste che hanno un resto di voti
più alto una volta effettuata la divisione di cui sopra. In caso di parità di resti il
seggio o i seggi residui vengono assegnati alle liste mediante sorteggio;
c) proclama gli eletti sulla base dell'ordine progressivo di lista sino
a concorrenza del numero di seggi assegnato a ciascuna lista.
Art.7
Sostituzione degli eletti
1 - Qualora nel corso del mandato un componente lAssemblea
dei Rappresentanti eletto dai lavoratori perda la qualità di socio ovvero venga a mancare
per qualsiasi motivo si procederà alla sua sostituzione mediante il subentro del primo
dei non eletti della stessa lista secondo l'ordine progressivo di lista.
B) Elezione dei rappresentanti delle aziende per la costituzione o il
rinnovo dellAssemblea
Art. 8
Indizione delle elezioni
1 - Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dei componenti
l'Assemblea dei Rappresentanti di cui allart. 9 dello Statuto, il Consiglio di
Amministrazione avvia la procedura per le elezioni, ne fissa la data di svolgimento in un
periodo compreso tra il 13 ed il 16 del mese e ne dà immediata informazione alle parti
firmatarie lAccordo istitutivo del Fondo.
Contestualmente il Consiglio di Amministrazione comunica il numero
delle aziende associate e quello dei lavoratori soci aventi diritto al voto e provvede ad
informare le aziende associate e, per il tramite di queste ultime, i lavoratori soci
mediante avviso da affiggere negli spazi solitamente adibiti alle comunicazioni di natura
sindacale ovvero, in mancanza, con altre modalità.
Norma transitoria
Per la costituzione della prima Assemblea del Fondo la procedura
elettorale di cui sopra è attivata dallOrgano di Amministrazione provvisorio entro
i 30 giorni successivi al raggiungimento di 2.500 adesioni da parte di dipendenti da
aziende del settore autostradale come espressamente stabilito al punto 6 dellAccordo
istitutivo. Le elezioni avranno luogo entro i quattro mesi successivi.
2 - Le elezioni per lAssemblea dei Rappresentanti debbono
svolgersi almeno 20 giorni prima della scadenza dellAssemblea in carica.
3 - Ove il Consiglio di Amministrazione non provveda nei termini sopra
richiamati ad avviare la procedura elettorale, le parti firmatarie lAccordo
istitutivo provvedono congiuntamente, in sostituzione ed in tempo utile,
allindizione delle elezioni ed ai relativi adempimenti.
Art. 9
Elettorato attivo e passivo
1 - I rappresentanti dei soci nell'Assemblea dei Rappresentanti
sono eletti separatamente, dai lavoratori soci e dalle rispettive Aziende, su collegio
unico nazionale, a suffragio universale e diretto, con voto libero e segreto.
2 - Hanno diritto di voto e sono eleggibili i rappresentanti delle
aziende che, a norma dellart. 4, comma 1, dello Statuto, risultano iscritte al Fondo
al primo giorno del mese di indizione delle elezioni e che abbiano versato la quota di
iscrizione nel caso delle elezioni per la costituzione della prima Assemblea ovvero che
siano in regola con il versamento dei contributi nel caso di elezioni per le Assemblee
successive.
Art.10
Presentazione delle liste
1 - Le Associazioni imprenditoriali firmatarie lAccordo istitutivo del Fondo
provvedono congiuntamente alla formazione di una lista elettorale unica che sarà composta
sulla base di criteri volti ad assicurare lelezione di un numero di rappresentanti
commisurato alla consistenza degli iscritti al Fondo dipendenti da ciascuna azienda, fatte
salve le specifiche intese intervenute per favorire la più larga rappresentatività
possibile delle aziende associate al Fondo. In ogni caso sarà salvaguardata
lelezione di almeno un candidato in rappresentanza delle imprese di cui al 2°comma
dellart. 3 dello Statuto del Fondo.
2 - La lista dei candidati rappresentanti le aziende associate
va depositata presso la sede del Fondo e presentata alla Commissione elettorale di cui al
successivo art. 11 entro il termine tassativo di venti giorni dalla data di indizione
delle elezioni di cui al precedente art. 8. A tale deposito provvede, a nome e per conto
delle Associazioni imprenditoriali firmatarie dellAccordo istitutivo del Fondo, un
rappresentante da esse designato; questi dovrà depositare la lista in duplice copia e
firmare loriginale allatto stesso del deposito.
3 - Tale lista dovrà essere composta da un numero complessivo di
candidati non inferiore a 30 e non superiore a 45, i cui nominativi saranno contrassegnati
con numeri progressivi secondo lordine di precedenza, con indicazione, per ciascuno
di essi, dei seguenti elementi identificativi: dati anagrafici, indirizzo, azienda alla
quale il candidato fa riferimento.
4 - La lista riporterà accanto al nome della azienda associata quello
del candidato che la rappresenta.
Laccettazione della candidatura da parte di ciascun candidato
deve risultare da apposita dichiarazione, firmata dal candidato stesso, che dovrà essere
depositata contestualmente alla presentazione della lista.
I componenti la Commissione elettorale nazionale non sono candidabili.
Art.11
Commissione elettorale nazionale
1 - Entro il termine di sette giorni dalla indizione delle elezioni
si costituisce presso la Sede del Fondo la Commissione elettorale nazionale composta da
due rappresentanti designati da ciascuna delle Associazioni imprenditoriali firmatarie
lAccordo istitutivo del Fondo.
2 - Non possono far parte del Commissione elettorale i candidati di
lista, i componenti del Collegio dei Revisori e coloro che prestano attività lavorativa
presso la struttura amministrativa del Fondo.
3 - La Commissione elettorale riceve dal Presidente del Fondo
lelenco delle aziende associate e quello dei lavoratori soci aventi diritto al voto
suddivisi per azienda e in particolare:
a) verifica il rispetto delle condizioni stabilite per la presentazione
della lista e ne accerta la regolarità in ordine al numero dei candidati inseriti;
b) cancella i nomi dei candidati per i quali manca la prevista
dichiarazione di accettazione;
c) cancella, in caso di sovrabbondanza, gli ultimi candidati inseriti
sino alla regolarizzazione della lista.
4 - Tutte le decisioni del Commissione elettorale sono adottate a
maggioranza assoluta dei componenti.
5 - Oltre a quanto previsto nei commi precedenti, la Commissione
elettorale svolge i seguenti compiti:
a) predispone la scheda elettorale contenente la lista dei candidati,
tenendo conto di quanto stabilito ai successivi artt. 12 e 13;
b) almeno 30 giorni prima della data delle elezioni, riportata sulla
scheda elettorale, trasmette a ciascuna azienda associata la lista presentata e le
istruzioni per la votazione;
c) invia a ciascuna azienda, provvedendo alla relativa annotazione, un
numero di schede elettorali corredate di apposita busta per la restituzione
che dovranno pervenire almeno sette giorni prima della data delle elezioni, variabile in
funzione del numero dei rispettivi lavoratori iscritti al Fondo ed aventi diritto di voto.
La Commissione predisporrà schede elettorali di diverso valore (1, 5, 10, 100, 250 voti),
che saranno consegnate a ciascuna azienda associata in numero da eguagliare in valore
quello dei lavoratori iscritti al Fondo ed aventi diritto di voto;
d) riceve da ciascuna azienda le schede utilizzate per la votazione e
procede, come previsto al successivo art. 13 alle operazioni di scrutinio generale delle
schede elettorali che dovranno pervenire con le modalità di cui al comma 8 del successivo
art. 12;
e) esamina e risolve - in unica istanza - eventuali casi di
contestazione;
f) trasmette alle aziende apposito comunicato conclusivo in ordine alle
operazioni di voto ed ai relativi esiti;
g) invia tutta la documentazione relativa alle operazioni di voto e di
scrutinio al Consiglio di Amministrazione del Fondo che la conserva per tutta la durata
del mandato dell'Assemblea dei Rappresentanti.
6 - La Commissione elettorale cessa le proprie funzioni con la
proclamazione dei risultati e la comunicazione degli stessi agli eletti, agli Organi del
Fondo e alle parti firmatarie lAccordo istitutivo del Fondo.
Art.12
Modalità di votazione
1 - La votazione avviene a mezzo di scheda che riporta la lista
presentata.
Le schede devono essere siglate da almeno due componenti la Commissione
elettorale nazionale.
2 - Le schede elettorali predisposte dalla Commissione elettorale ai
sensi del precedente art. 11, comma 5, lettere a) e c), riprodurranno i nomi dei candidati
e dellazienda di riferimento e indicheranno il numero di voti a disposizione di
ciascuna azienda che sarà pari, nel complesso, a quello dei rispettivi lavoratori
iscritti al Fondo con diritto di voto. In testa alla scheda elettorale sarà apposto un
riquadro riservato allespressione del voto di lista.
3 - Non è ammesso il voto di preferenza.
4 - La votazione avviene apponendo il segno "x" nel riquadro
relativo alla lista predisposto a norma del precedente comma 2.
5 - Il voto si considera validamente espresso quale voto di lista anche
nei casi in cui l'elettore:
a) abbia apposto il segno "x" nel riquadro relativo alla
lista ed apposto lo stesso segno accanto o sopra al nominativo di uno o più candidati
presenti allinterno della lista stessa;
b) non abbia apposto il segno "x" nel riquadro relativo alla
lista ma lo abbia apposto accanto o sopra al nominativo di uno o più candidati presenti
allinterno della lista stessa.
6 - È nullo il voto apposto su una scheda non predisposta dalla
Commissione elettorale. Qualunque altro modo di espressione del voto, diverso da quello
indicato nel presente articolo, rende nulla la scheda. Sono altresì nulle le schede che
presentino segni non attinenti all'esercizio del voto.
7 - Il voto non è valido qualora la scheda non rechi alcun segno
(scheda bianca).
8 - La restituzione delle schede contenenti il voto espresso viene
effettuata dallazienda associata mediante lapposita busta ricevuta, che va
rimessa per posta, chiusa e anonima, alla Commissione elettorale nazionale. La busta deve
pervenire, ai fini dell'ammissione allo scrutinio, entro il decimo giorno successivo alla
data riportata sulla scheda elettorale
Art.13
Scrutinio delle schede e proclamazione dei risultati
1 - La Commissione elettorale nazionale, conclusa l'acquisizione
delle schede elettorali, provvede al relativo scrutinio nei tre giorni successivi al
termine fissato per la restituzione delle schede stesse, redigendo apposito verbale,
sottoscritto dai suoi componenti, al quale andrà allegata la lista elettorale.
Nel verbale devono essere annotati:
- il numero delle aziende associate aventi diritto al voto,
il numero delle schede elettorali inviate ed il numero di voti spettanti a ciascuna di
esse;
- il numero delle aziende che hanno votato
ed il totale dei voti da esse espressi;
- il numero di voti attribuito alla
lista, quello delle schede nulle e quello delle schede bianche.
2 - La Commissione elettorale nazionale provvede altresì alla
individuazione ed alla proclamazione dei candidati eletti, nel numero di seggi stabilito,
sulla base dell'ordine progressivo di lista.
Art.14
Sostituzione degli eletti
1 - Qualora un'azienda perda per qualsiasi motivo la qualità di
socio, il componente eletto in sua rappresentanza decade e viene sostituito dal primo dei
candidati non eletti.
2 - In caso di revoca del mandato da parte dell'azienda nei confronti
del proprio rappresentante eletto in Assemblea, di rinuncia al mandato stesso, di
cessazione del rapporto di lavoro o di sopravvenienza di cause che non consentano
l'esercizio della funzione, l'azienda è tenuta a darne comunicazione al Presidente del
Fondo entro dieci giorni dalla data della revoca, del ricevimento della rinuncia o del
verificarsi degli altri eventi indicati designando, al contempo, un sostituto. In
mancanza, si provvede alla sua sostituzione con il primo dei candidati non eletti.
3 - Qualora il rappresentante di un'azienda sia eletto nel Consiglio di
Amministrazione o nel Collegio dei Revisori, l'azienda, entro dieci giorni dall'elezione,
dovrà comunicare al Presidente del Fondo il nominativo del nuovo rappresentante in
Assemblea. In mancanza subentrerà il primo dei candidati non eletti.
Art.15
Disposizione finale
1 - Le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori soci e della
rispettive aziende, quando abbiano avuto luogo secondo le norme del presente Regolamento,
sono comunque valide indipendentemente dal numero degli aventi diritto che ha
effettivamente partecipato alle votazioni.
ASTRI Fondo Pensione
Scheda informativa
Scheda informativa per i potenziali aderenti al Fondo nazionale di
previdenza complementare per i lavoratori del settore autostrade, strade, trasporti e
infrastrutture
ASTRI Fondo Pensione è stato autorizzato allesercizio
dellattività dalla Commissione di vigilanza sui Fondi pensione in
data
ed ha ottenuto il riconoscimento della
personalità giuridica con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
del
...... E iscritto allAlbo dei Fondi
pensione con il numero dordine
..
Il Fondo ha la sede legale in Roma,
via
...
Il funzionamento del Fondo è disciplinato dallo Statuto. La presente
scheda fornisce un quadro sintetico dei dati e delle norme utili per ladesione.
Lorgano di amministrazione si assume la responsabilità della completezza e
veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente scheda.
Ladesione al Fondo deve essere preceduta dalla consegna e presa
visione della presente scheda e dello Statuto del Fondo.
1 - Dati relativi al Fondo
Fonte istitutiva Il Fondo di previdenza complementare per i
lavoratori del settore autostrade, strade, trasporti e infrastrutture ASTRI è
stato istituito in attuazione del CCNL 16 febbraio 2000 e dei successivi accordi
sottoscritti tra FEDERRETI, FISE e le Organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL,
UILTRASPORTI, SLA-CISAL e UGL-Ausiliari del Traffico.
Costituzione e natura giuridica Il Fondo è stato
costituito con atto notarile in data
..in
conformità al Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e
integrazioni.
Il Fondo è unassociazione, senza fini di lucro, costituita ai
sensi dellart. 12 cod. civ.
Scopo e regime del Fondo Il Fondo ha lo scopo esclusivo
di realizzare a favore dei lavoratori soci trattamenti pensionistici complementari a
quelli erogati dal sistema pensionistico pubblico ed opera secondo criteri di
corrispettività mediante il sistema di gestione a capitalizzazione in regime di
contribuzione definita.
Durata Il Fondo ha durata indeterminata, fatte salve le
ipotesi di scioglimento di cui allart. 31 dello Statuto.
Area dei destinatari Possono aderire al Fondo i
lavoratori assunti da aziende che applichino il Contratto collettivo nazionale di lavoro
per il personale dipendente da Società e Consorzi Concessionari di Autostrade e Trafori.
I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato dalle aziende
sopra indicate, che cumulino nellarco dellanno solare (1° gennaio-31
dicembre), presso la stessa azienda, periodi di lavoro non inferiori a 3 mesi, potranno
aderire al Fondo al compimento di tale periodo. La qualità di socio permane purché
linteressato non abbia esercitato la facoltà di riscatto di cui allart. 21
dello Statuto.
Possono inoltre aderire al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende dei
settori interessati nelle quali siano operanti iniziative aziendali, Fondi o Casse, la cui
confluenza in ASTRI sia stata deliberata dai competenti organi del Fondo e venga
autorizzata dal Consiglio di Amministrazione di ASTRI.
Possono essere altresì destinatari del Fondo, alle condizioni di cui
al comma 2 dellart. 3 e al comma 2 dellart. 4 dello Statuto, i lavoratori
dipendenti:
da imprese che svolgono attività di gestione di infrastrutture
stradali e del sistema della viabilità;
da imprese dei settori convenzionalmente denominati "affini",
intendendosi per tali quelle operanti nellarea dei trasporti e dei servizi alla
mobilità, ivi comprese quelle che svolgono attività di supporto e ausiliarie dei
trasporti.
Adesione e permanenza nel Fondo Ladesione del
lavoratore al Fondo, che deve risultare da apposito atto scritto, è volontaria e comporta
la contestuale adesione dellimpresa, ove questa non sia già socia del Fondo. I
percettori delle prestazioni erogate dal Fondo mantengono la qualifica di socio.
Con ladesione al Fondo il lavoratore socio si obbliga a fornire
le informazioni e i dati richiesti, a versare le contribuzioni previste dalla fonte
istitutiva e sue successive modifiche, conferendo delega non revocabile al datore di
lavoro ad operare le trattenute corrispondenti a quanto dovuto al Fondo e ad osservare le
norme previste dallo Statuto.
Cessazione della qualità di socio Il rapporto associativo
cessa con la risoluzione del rapporto di lavoro ovvero in caso di promozione alla
qualifica di dirigente nonché, pur sussistendo i requisiti di partecipazione al Fondo, in
caso di richiesta di trasferimento della posizione individuale ad un Fondo pensione aperto
o forma pensionistica individuale di cui agli artt. 9 bis e 9 ter del D.Lgs.
124/93. La cessazione della qualità di socio e, conseguentemente, dellobbligo
contributivo al Fondo a carico sia del lavoratore che dellimpresa decorre dalla data
nella quale si è determinata la perdita dei requisiti ovvero dal 1° gennaio
dellanno successivo alla data della richiesta di cui al comma 3 dellart. 20
dello Statuto.
Organi sociali Sono organi del Fondo: lAssemblea,
il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Vice Presidente, il Collegio dei
Revisori.
La rappresentanza delle imprese e dei lavoratori negli organi
collegiali del Fondo è regolata secondo il criterio della pariteticità.
LAssemblea è formata da 60 componenti, di cui 30 eletti
in rappresentanza dei lavoratori soci e 30 eletti in rappresentanza delle imprese
associate, secondo le modalità indicate nel Regolamento elettorale.
Il Consiglio di Amministrazione viene eletto dallAssemblea
ed è composto da sei ovvero da sedici componenti, di cui la metà in rappresentanza dei
lavoratori soci e laltra metà in rappresentanza delle imprese associate.
Il Collegio dei Revisori viene eletto dallAssemblea ed è
composto da quattro componenti effettivi e da due supplenti, la metà dei quali in
rappresentanza dei lavoratori soci e laltra metà in rappresentanza delle imprese
associate.
Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal
Consiglio di Amministrazione.
Norma transitoria Allatto della costituzione del Fondo, il
Consiglio di Amministrazione che è formato da sei componenti ed il Collegio
dei Revisori sono stati congiuntamente designati, nel rispetto del principio di
pariteticità, dalle Associazioni imprenditoriali e dalle Organizzazioni sindacali dei
lavoratori.
2. Prestazioni
Criteri di determinazione delle prestazioni Lammontare
della prestazione pensionistica è commisurato ai contributi versati ed ai rendimenti
conseguiti nella gestione del patrimonio registrati sui conti individuali. Al verificarsi
delle condizioni previste dalla presente scheda il lavoratore socio ha diritto a
richiedere lerogazione della prestazione pensionistica complementare.
Prestazioni pensionistiche Il diritto alla prestazione
pensionistica complementare si consegue, alla cessazione dellattività lavorativa,
per:
vecchiaia, al compimento delletà pensionabile
stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza, con un minimo di dieci anni di
iscrizione al Fondo;
anzianità, con unetà non più di dieci anni
inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia dal regime pensionistico
obbligatorio e con almeno quindici anni di iscrizione al Fondo. Lanzianità di
iscrizione che laderente abbia maturato presso altri Fondi pensione ovvero altre
forme pensionistiche individuali è riconosciuta, ai fini del diritto alle prestazioni.
Modalità di erogazione delle prestazioni Il Fondo
provvede alla erogazione delle suddette prestazioni pensionistiche sotto forma di rendita
attraverso una o più imprese di assicurazione che saranno successivamente individuate e
con le quali verranno definite apposite convenzioni.
Erogazione delle prestazioni in forma di capitale Al momento
in cui il lavoratore esercita il diritto alla pensione complementare, la prestazione
potrà essere liquidata, su sua richiesta, sotto forma di capitale fino ad un massimo del
50% della propria posizione individuale.
Qualora limporto che si ottiene convertendo in rendita
pensionistica annua quanto maturato nella posizione individuale risulti inferiore a quello
dellassegno sociale di cui allart.3, commi 6 e 7, della Legge 335/1995, il
lavoratore socio, ai sensi del D. Lgs. 18 febbraio 2000, n.47, può optare per la
liquidazione sotto forma di capitale dellintero importo maturato.
Gli iscritti che provengono da altri Fondi pensione, ai quali sia stata
riconosciuta, sulla base della documentazione prodotta, la qualifica di "vecchi
iscritti" ai sensi dellart. 18, comma 7 del D.Lgs. 124/93, possono optare per
la liquidazione in forma di capitale dellintero importo della posizione individuale
maturata.
Anticipazioni Trascorsi otto anni di iscrizione al Fondo,
il lavoratore socio può richiedere unanticipazione, a valere sullintera
posizione maturata, per eventuali spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari
riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per lacquisto della prima
casa di abitazione per sé o per i figli, documentato da atto notarile, o per la
realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere a),
b), c) e d) dellart. 31, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 457 relativamente
alla prima casa di abitazione. Il socio ha facoltà di reintegrare la propria posizione al
Fondo, con le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione. Non sono ammesse altre
forme di anticipazione.
3. Trasferimento e riscatto
Trasferimento a seguito di perdita dei requisiti di partecipazione
Il lavoratore socio che perda i requisiti per essere socio del Fondo, può
richiedere, entro sei mesi, il trasferimento della propria posizione individuale ad altro
Fondo di previdenza complementare, cui acceda in relazione alla nuova attività, ovvero a
Fondi pensione aperti o forme pensionistiche individuali. Il Fondo provvede, entro sei
mesi dal ricevimento della richiesta, al trasferimento dellintera posizione
individuale.
Trasferimento in costanza dei requisiti di partecipazione
Qualora sussistano i requisiti di partecipazione al Fondo, il lavoratore socio può
chiedere il trasferimento della propria posizione individuale ad un Fondo pensione aperto,
ovvero ad una forma pensionistica individuale. Il trasferimento non potrà essere
richiesto prima di 5 anni di permanenza nel Fondo, limitatamente ai primi 5 anni di vita
del Fondo stesso e, successivamente a tale termine, prima di 3 anni. Le richieste di
trasferimento potranno effettuarsi entro il 30 novembre di ciascun anno, mediante
comunicazione scritta allimpresa che la trasmetterà al Fondo; la relativa
contribuzione cesserà dal 1° gennaio dellanno successivo. Il Fondo provvede, entro
6 mesi dalla cessazione dellobbligo contributivo, al trasferimento dellintera
posizione individuale.
Riscatto della posizione Il lavoratore socio che abbia
perso i requisiti di partecipazione al Fondo e non abbia maturato il diritto alle
prestazioni pensionistiche, ovvero non abbia chiesto il trasferimento della propria
posizione, ha diritto al riscatto della posizione individuale maturata presso il Fondo. La
domanda deve essere presentata entro 6 mesi dal verificarsi dellevento. Decorso tale
termine il Fondo provvede, comunque, entro i 6 mesi successivi, alla liquidazione a titolo
di riscatto della posizione individuale.
In caso di morte del lavoratore socio in attività di servizio la
posizione individuale è riscattata dal coniuge, ovvero dai figli, ovvero, in mancanza,
dai genitori se già viventi a carico del lavoratore deceduto. In mancanza di tali
soggetti valgono le disposizioni delladerente, in assenza delle quali la posizione
resta acquisita al Fondo. Il Fondo provvede alla liquidazione dellimporto maturato
entro 6 mesi dal ricevimento della richiesta di riscatto da parte degli aventi diritto.
4. Contribuzioni e altri oneri
La contribuzione complessivamente destinata al Fondo è determinata
dalla fonte istitutiva e sue successive modifiche ed è obbligatoria per i lavoratori
soci, ivi compresa lulteriore contribuzione a loro esclusivo carico, e per le
imprese associate.
Ladesione e lobbligo contributivo, per le aziende e per i
lavoratori, decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda di
adesione al Fondo.
Le trattenute avranno cadenza mensile e saranno versate al Fondo ogni
tre mesi (aprile,luglio,ottobre,gennaio) con riferimento al trimestre precedente.
In attuazione degli accordi sindacali in vigore, i contributi al Fondo
per i lavoratori dipendenti da Società concessionarie di autostrade e trafori sono
trattenuti in occasione della corresponsione delle competenze di ciascun mese, della 13^
mensilità e del premio annuo e sono calcolati sugli elementi della retribuzione mensile
di cui al punto 1 dellart. 22 del CCNL 16 febbraio 2000 nelle seguenti misure
percentuali:
a carico dellazienda: 1%;
a carico del lavoratore: 1%
Norma transitoria In attuazione degli specifici accordi
sindacali definiti al riguardo, i lavoratori in servizio alla data di autorizzazione
allesercizio dellattività del Fondo da parte della Commissione di Vigilanza
sui Fondi pensione potranno esprimere formalmente, contestualmente alla presentazione
della domanda di adesione semprechè venga effettuata entro 120 giorni dalla
consegna della scheda informativa lopzione per una contribuzione del 2%, - in
luogo delle sopraindicate misure dell1% - che troverà applicazione per un periodo
pari al numero dei mesi intercorrenti tra il 1° aprile 2003 o la data di
assunzione del lavoratore, se successiva e la data di autorizzazione
allesercizio da parte della Commissione di Vigilanza.
E altresì dovuta al Fondo una quota mensile
dellaccantonamento del TFR maturando nel corso dellanno nella misura
dell1% della retribuzione utile al computo di tale istituto.
Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 è
dovuta al Fondo lintegrale destinazione del TFR maturato nel corso dellanno.
Il lavoratore può optare per una contribuzione aggiuntiva, a suo
esclusivo carico, fissata alternativamente nella misura dell1%, del 2%, del 3%, del
4%, che va calcolata sugli stessi elementi della retribuzione mensile di cui al punto 1
dellart. 22 del CCNL 16 febbraio 2000.
In costanza di rapporto di lavoro, il lavoratore socio, pur mantenendo
la qualità di associato al Fondo, può sospendere, non prima di cinque anni dalla sua
adesione al Fondo, il versamento della contribuzione a suo carico. Tale facoltà può
essere esercitata, con le modalità espressamente stabilite, per una sola volta e
limitatamente ad un periodo massimo di dodici mesi consecutivi. La sospensione
dellobbligo contributivo da parte del lavoratore socio determina automaticamente la
sospensione, per lo stesso periodo, della contribuzione a carico dellimpresa
associata e del versamento del trattamento di fine rapporto.
Quota di iscrizione e quota associativa La quota
di iscrizione"una tantum" e, sempre a titolo di contribuzione, la quota
associativa annuale dovute al Fondo sono determinate, in misura paritetica, dal Consiglio
di amministrazione. In attesa dellelezione degli Organi del Fondo, le misure in
vigore sono state determinate dalle parti firmatarie lAccordo istitutivo nei
seguenti importi:
quota di iscrizione"una tantum": 15,00 a carico
dellimpresa e 15,00 a carico del lavoratore.
quota associativa annuale: 25,00 a carico
dellimpresa e 25,00 a carico del lavoratore.
Le suddette quote sono destinate alla copertura delle spese di gestione
amministrativa del Fondo e non vengono accreditate sulla posizioni individuali dei
lavoratori soci.
La quota associativa annuale è altresì dovuta al Fondo dai percettori
delle pensioni complementari di anzianità e vecchiaia nella misura stabilita dal
Consiglio di Amministrazione, che ne determina anche le modalità di versamento.
5. Regime delle spese Le principali tipologie di
spese di gestione amministrativa attengono a:
spese generali di funzionamento, struttura organizzativa e beni
strumentali;
gestione amministrativa e contabile del Fondo;
spese legali e di consulenza.
Gli oneri relativi alla gestione finanziaria e ai servizi resi dalla
Banca depositaria sono addebitati direttamente sul patrimonio del Fondo.
6. Regime fiscale Alle contribuzioni e alle
prestazioni si applica il seguente regime fiscale, fatte salve le modifiche e le
decorrenze intervenute per effetto di nuove norme.
Contributi
I contributi annui complessivamente versati al Fondo dal lavoratore
socio e dal datore di lavoro, ad eccezione delle quote di TFR, sono deducibili entro il
limite massimo del 12% del reddito complessivo del lavoratore e, comunque, non oltre Euro
5.164,57. Per i redditi da lavoro dipendente, fermi restando i limiti sopra indicati, la
deduzione spetta per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di
TFR destinata al Fondo.
Risultati di gestione
I rendimenti finanziari ottenuti attraverso la gestione del patrimonio
del Fondo sono tassati con aliquota dell11% applicata al "risultato netto di
gestione" maturato per ciascun periodo di imposta.
Prestazioni
a) Pensione complementare: è soggetta, ai sensi del D. Lgs. 47/00,
a tassazione progressiva per la parte relativa ai contributi versati, al netto dei
rendimenti finanziari ottenuti, già assoggettati a tassazione. Le eventuali rivalutazioni
della pensione complementare nella fase di erogazione della prestazione sono tassate con
imposta sostitutiva nella misura del 12,5%;
b) Prestazione pensionistica erogata in capitale: è soggetta a
tassazione separata con aliquota calcolata dal Fondo prendendo come reddito di riferimento
limporto da liquidare in capitale, al netto dei rendimenti e dei contributi già
tassati, diviso per il numero di anni o frazione di anno di effettiva contribuzione e
moltiplicando il risultato per dodici. Se limporto liquidato in capitale è
superiore ad 1/3 del montante maturato dal lavoratore, limposta si applica anche sui
rendimenti già sottoposti a tassazione. Qualora gli importi da liquidare in
capitale siano inferiori ad 1/3 del montante maturato, limposta si applica
sullimporto maturato, al netto dei rendimenti finanziari già tassati e dei
contributi eccedenti i limiti stabiliti. Questa stessa modalità di calcolo della base
imponibile si applica anche se la prestazione in capitale è superiore ad 1/3 della
posizione maturata, laddove si verifichino le seguenti situazioni:
· liscritto ha optato per la
liquidazione dellintera posizione in capitale perché limporto annuo della
rendita vitalizia risulta inferiore a quello dellassegno sociale;
· il riscatto avviene per cessazione del
rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle
parti;
· il riscatto è esercitato dagli aventi
diritto in caso di morte del lavoratore socio;
c) Anticipazioni Le anticipazioni sono assoggettate a
tassazione separata. Gli importi tassati sono comprensivi della quota relativa ai
rendimenti finanziari ottenuti dal Fondo mentre rimangono comunque esclusi i contributi
non dedotti;
d) Riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo
Gli importi riscattati per perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo, non
conseguente a pensionamento o a cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per
altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, sono soggetti a tassazione
progressiva. Anche in questo caso rimangono esenti i rendimenti ottenuti nella gestione
finanziaria e i contributi eccedenti i limiti stabiliti.
7. Criteri di impiego delle risorse
Gestione delle risorse Per i primi tre esercizi la politica
di investimento del patrimonio del Fondo è diretta a realizzare un unico tasso di
rendimento (gestione monocomparto), tramite affidamento in gestione delle risorse,
mediante convenzione con soggetti gestori abilitati a svolgere lattività, così
come disciplinata dallart. 6 del D. Lgs 124/93 e successive modificazioni e
integrazioni. Successivamente il Fondo potrà individuare linee di investimento distinte
secondo uno schema pluricomparto, che prevede differenziati profili di rischio e di
rendimento in funzione delle diverse volontà dei lavoratori soci.
Ladesione al Fondo non garantisce rendimenti certi o rispondenti
alle aspettative, non potendosi escludere, in via generale, la possibilità di variazione
in negativo del valore del patrimonio.
Banca depositaria e Gestori Il Consiglio di
Amministrazione del Fondo individuerà lIstituto di credito designato quale Banca
depositaria ed i Gestori delle risorse finanziarie del Fondo, tenendo conto delle
modalità contenute nelle vigenti disposizioni di legge in materia e delle istruzioni
della Commissione di vigilanza sui Fondi pensione.
8. Informazioni ai Soci
Il Fondo provvede a fornire ai Soci una informazione periodica circa
landamento amministrativo e finanziario del Fondo in conformità a quanto stabilito
dallart. 17, comma 2, lettera h), del D. Lgs. 124/93 e secondo le indicazioni della
Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione. Il Fondo provvede altresì a fornire
annualmente a ogni lavoratore socio un estratto conto, con riferimento alla fine
dellanno precedente, della sua posizione individuale (contributi versati,
quantitativo delle quote possedute e valorizzazione delle stesse), secondo le indicazioni
della Commissione di Vigilanza.
9. Fase iniziale
A seguito dellavvenuto rilascio dellautorizzazione
allesercizio dellattività da parte della Commissione di Vigilanza sui Fondi
pensione e del riconoscimento della personalità giuridica del Fondo da parte del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Fondo inizierà a svolgere la propria
attività.
Qualora entro il termine di 18 mesi dalla data di iscrizione
allAlbo dei Fondi pensione non sia stata raggiunta la prevista base associativa
minima pari a 2.500 adesioni di lavoratori con contratto a tempo indeterminato nel settore
autostradale, decadrà la suddetta autorizzazione. In tal caso, per le posizioni
individuali maturate dai soci troveranno applicazione le disposizioni di cui allart.
10, comma 1 del Decreto Legislativo n. 124/93.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL FONDO
A S T R I
Fondo nazionale di previdenza
complementare per i lavoratori
del settore autostrade, strade, trasporti e infrastrutture
SCHEMA PREVISIONALE TRIENNALE
(in Euro)
Ipotesi di base
2005 2006 2007
N° di appartenenti allarea destinatari 12.000 12.000 12.000
- già occupati al 28 aprile 1993 10.800 10.800 10.800
- di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 1.200 1.200 1.200
N° di adesioni 3.000 4.800 6.500
- già occupati al 28 aprile 1993 2.835 4.535 6.140
- di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 165 265 360
Tasso di adesione 25% 40% 55%
Retribuzione imponibile media 22.218 22.551 22.867
Aliquota contributiva totale (1) 3,61% 3,61% 3,61%
- già occupati al 28 aprile 1993 3,19% 3,19% 3,19%
- di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 10,80% 10,80% 10,80%
Contributo medio annuo pro capite 802,07 814,09 825,50
- già occupati al 28 aprile 1993 708,75 719,38 729,46
- di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 2.399,74 2.435,51 2.469,64
Quota di iscrizione una tantum
- a carico del datore di lavoro 15,00 15,00 15,00
- a carico del lavoratore 15,00 15,00 15,00
Schema previsionale
2005 2006 2007
Contributi per le prestazioni 2.406.210 3.907.632 5.365.750
Anticipazioni (*)
Trasferimenti e riscatti (*)
Trasformazioni in rendita (*)
Erogazioni in forma di capitale (*)
Premi per prestazioni accessorie (*)
Saldo della gestione previdenziale 2.406.210 3.907.632 5.365.750
Margine della gestione finanziaria (2) 36.093,15 85.967,91 160.972,50
Contributi destinati a copertura oneri amm.vi (3) 240.000 294.000 376.000
Oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi 40.000 54.000 55.000
Spese generali e amministrative (3) 150.000 160.000 160.000
Spese per il personale (4) 50.000 80.000 110.000
Ammortamenti (*)
Storno oneri amministrativi alla fase di erogazione (*)
Oneri e proventi diversi (*)
Risconto contributi per copertura oneri amm.vi (*) 51.000
Saldo della gestione amministrativa = = =
Variazione attivo netto destinato alle prestazioni 36.093,15 85.967,91 160.972,50
Attivo netto destinato alle prestazioni 2.442.303,15 3.993.599,91 5.526.722,50
Note
Laliquota contributiva costituisce la risultante dell1%
a carico del lavoratore e dell1% a carico dellazienda, da calcolare sulla base
imponibile espressamente concordata, e della quota del TFR, che è stata stabilita nella
misura dell1% della retribuzione utile per il computo del TFR per i lavoratori già
occupati al 28 aprile 1993, fermo restando lintero conferimento del TFR per gli
altri. Non sono stati invece considerati gli effetti connessi alla facoltà attribuita ai
lavoratori in servizio di optare, allatto della prima adesione al Fondo, per una
contribuzione paritetica pari al 2%, da applicare per un arco temporale massimo compreso
tra il 1° aprile 2003 e la data di autorizzazione alloperatività del Fondo. Non
sono stati altresì considerati gli effetti connessi alla facoltà attribuita al
lavoratore di una contribuzione aggiuntiva, a suo esclusivo carico, in una delle misure
percentuali concordate.
Importi al netto dellimposta sostitutiva.
Limporto comprende lindicata quota "una tantum"
di iscrizione e la quota annua per le spese di gestione, stabilita nella misura di 50
, pariteticamente ripartita tra azienda e lavoratore. Non è stato invece
considerato il contributo "una tantum" a carico delle aziende per far fronte
alle spese di costituzione, promozione e avvio del Fondo, il cui importo globale ammonta a
circa 300.000 .
Fino al raggiungimento della prescritta soglia di 2500 adesioni e nella
fase di avvio operativo del Fondo, la sede, determinati beni strumentali e il personale
necessario sono messi a disposizione, in misura parziale, da terzi.
(*) Voci non obbligatorie.
FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE AUTOSTRADE
E AFFINI
statuto
STATUTO
TITOLO I
Costituzione e Scopo
Art. 1 Costituzione, denominazione, sede e durata
1. In attuazione dellart. 54 del contratto collettivo nazionale
di lavoro 16 febbraio 2000 per il personale dipendente da società e consorzi
concessionari di autostrade e trafori e dei successivi Accordi sottoscritti tra Federreti,
Fise e le Organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, SLA-CISAL E
UGL-Ausiliari del Traffico, aventi valore di fonte istitutiva, è costituito, ai sensi del
Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, di
seguito denominato Decreto, il Fondo nazionale di previdenza complementare per i
lavoratori del settore autostradale e affini.
2. Il Fondo, denominato "ASTRI" Fondo Pensione
Autostrade, Strade, Trasporti, Infrastrutture, è costituito nella forma di associazione
riconosciuta ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.
3. Il Fondo ha sede in Roma, Viale Liegi n. 33.
4. Il Fondo ha durata indeterminata, fatte salve le ipotesi di
scioglimento di cui allart. 31 del presente Statuto.
Art. 2 Scopo
1. Il Fondo non ha fini di lucro ed ha lo scopo esclusivo di erogare
agli aventi diritto trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio
pubblico, al fine di assicurare, in conformità a quanto disposto dallart. 1 del
Decreto, un più elevato livello di copertura previdenziale.
2. Il Fondo opera secondo criteri di corrispettività mediante il
sistema di gestione a capitalizzazione in regime di contribuzione definita.
3. Il Fondo non può assumere né concedere prestiti né compiere atti
comunque non inerenti allo scopo di cui al comma 1 del presente articolo.
TITOLO II
Associati
Art. 3 Destinatari
1. Sono destinatari del Fondo i lavoratori assunti da aziende che
applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da
società e consorzi concessionari di autostrade e trafori.
2. Possono essere altresì destinatari del Fondo, alle condizioni di
cui al comma 2 del successivo art. 4, i lavoratori dipendenti:
- da imprese che svolgono attività di
gestione di infrastrutture stradali e del sistema della viabilità;
- da imprese dei settori convenzionalmente
denominati "affini", intendendosi per tali quelle operanti nellarea dei
trasporti e dei servizi alla mobilità, ivi comprese quelle che svolgono attività di
supporto e ausiliarie dei trasporti.
Resta ferma la condizione che dette imprese applichino contratti
collettivi sottoscritti da almeno una delle organizzazioni che stipulano il contratto
collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da società e consorzi
concessionari di autostrade e trafori e che i contratti collettivi di lavoro applicati non
prevedano la costituzione di Fondi di previdenza complementare.
Art. 4 Soci
1. Al Fondo sono associati:
a) i lavoratori non in prova, come indicati al precedente art. 3, che
abbiano aderito volontariamente al Fondo;
b) le aziende che hanno alle loro dipendenze lavoratori soci del Fondo;
c) i percettori delle pensioni complementari di anzianità e vecchiaia
da parte del Fondo.
2. Al Fondo potranno essere altresì associati i lavoratori dipendenti
e le rispettive imprese di cui al comma 2 del precedente art. 3. Lassociazione al
Fondo di tali lavoratori e imprese è condizionata alla sottoscrizione di specifiche fonti
istitutive comportanti lintegrale accettazione delle norme statutarie del
Fondo e del Regolamento elettorale che stabiliscono i requisiti di accesso, i
relativi tempi di adesione e la misura della contribuzione. Ladesione al Fondo
dovrà essere autorizzata, sentito il parere delle parti firmatarie della fonte istitutiva
di cui al comma 1 del precedente art. 1, dal Consiglio di Amministrazione del Fondo a
maggioranza dei due terzi dei componenti.
3. Possono, inoltre, essere associati al Fondo le imprese ed i
lavoratori dipendenti da aziende che applichino uno dei contratti collettivi indicati nel
precedente art. 3, nelle quali siano operanti iniziative aziendali, Fondi o Casse,
preesistenti alla data di costituzione del Fondo, istituite con finalità integrativa dei
trattamenti pensionistici e che prevedano un contributo a carico dellazienda non
inferiore o quanto meno equivalente a quello previsto dalla fonte istitutiva di
riferimento. Ladesione al Fondo, che dovrà essere autorizzata dal Consiglio di
Amministrazione del Fondo, potrà avvenire alla condizione che i competenti organi del
Fondo o Cassa preesistente deliberino la confluenza nel Fondo.
4. Possono restare associati al Fondo previo assenso del datore di
lavoro che acquisisce di conseguenza la qualità di associato al Fondo i
lavoratori che, a seguito di trasferimento dazienda o di ramo di azienda, operato ai
sensi dellart. 2112 cod. civ, e successive modificazioni e integrazioni, abbiano
perso i requisiti di cui al precedente art. 3, a condizione che nellimpresa
accipiente non operi analogo Fondo di previdenza complementare.
Art. 5 Adesione e permanenza nel Fondo
1. Ladesione al Fondo del lavoratore che ne abbia i requisiti
avviene su libera scelta individuale.
2. Ladesione deve essere preceduta dalla consegna al lavoratore
del presente Statuto e della scheda informativa del Fondo redatta sulla base dello schema
emanato dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione di cui allart. 16 del
Decreto.
La suddetta scheda informativa illustra le principali caratteristiche
del Fondo, con particolare riferimento al regime delle prestazioni, alle contribuzioni,
alle modalità di trasferimento e riscatto, al regime delle spese, ai criteri di impiego
delle risorse, ai risultati di gestione.
3. La raccolta delle adesioni può essere promossa presso
lazienda di appartenenza, presso le sedi delle organizzazioni firmatarie della fonte
istitutiva e negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività dei soggetti
sottoscrittori della fonte istitutiva stessa.
4. La domanda di adesione al Fondo avviene mediante la sottoscrizione
di apposito modulo, predisposto dal Fondo stesso, ed è presentata dal lavoratore per il
tramite del proprio datore di lavoro, che la sottoscrive.
Ladesione decorre a partire dal primo giorno del mese successivo
a quello in cui la domanda è stata presentata.
5. Con la domanda di adesione il lavoratore si obbliga a fornire le
informazioni e i dati richiesti, a versare le contribuzioni stabilite dalla fonte
istitutiva e sue successive modifiche, conferendo delega non revocabile al datore di
lavoro ad operare le trattenute corrispondenti.
6. Ladesione del lavoratore comporta la contestuale adesione
dellimpresa, ove questa non sia già socia del Fondo, che provvede tempestivamente
al successivo inoltro al Fondo della stessa, comunicando tutti i dati riguardanti il
lavoratore e lo stesso datore di lavoro, in conformità alle indicazioni formulate dal
Fondo.
7. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato dalle aziende
di cui al comma 1 del precedente art. 3, che cumulino nellarco dellanno solare
(1° gennaio-31 dicembre), presso la stessa azienda, periodi di lavoro non inferiori a tre
mesi, potranno aderire al Fondo al compimento di tale periodo. In deroga a quanto
stabilito dal comma 1 del successivo art. 7 la qualità di socio permane purché
linteressato non abbia esercitato la facoltà di riscatto di cui allart. 21.
La contribuzione al Fondo, che decorre dal termine di cui al comma 4, sarà riferita a
ciascun periodo di lavoro effettuato nellanno solare.
8. Il lavoratore a tempo determinato che abbia esercitato la facoltà
di riscatto di cui allart. 21 non può iscriversi nuovamente al Fondo.
Art. 6 Sospensione del rapporto di lavoro
1. In caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa
permane la condizione di socio. La contribuzione al Fondo è dovuta per intero, sempre a
condizione di pariteticità, in caso di mancata prestazione lavorativa dovuta a malattia,
nellambito del periodo di comporto, infortunio ed assenza obbligatoria per
maternità. In caso di sospensione del rapporto di lavoro con corresponsione di
retribuzione intera o ridotta, la contribuzione a carico sia dei lavoratori soci che delle
imprese è commisurata al trattamento retributivo effettivamente dovuto dalle imprese ai
sensi delle disposizioni di legge o degli accordi collettivi di lavoro vigenti.
Art. 7 Cessazione della qualità di socio
1. Il rapporto associativo cessa con la risoluzione del rapporto di
lavoro ovvero in caso di promozione alla qualifica di dirigente nonché, pur sussistendo i
requisiti di partecipazione al Fondo, in caso di richiesta di trasferimento della
posizione individuale ad un Fondo pensione aperto o forma pensionistica individuale di cui
agli artt. 9 bis e 9 ter del Decreto.
2. La cessazione della qualità di socio e, conseguentemente,
dellobbligo contributivo al Fondo a carico sia del lavoratore che dellimpresa
decorre dalla data nella quale si è determinata la perdita dei requisiti ovvero dal 1°
gennaio dellanno successivo alla data della richiesta nel caso di cui al comma 3
dellart. 20.
TITOLO III
Organi Sociali
Art. 8 Organi del Fondo
1. Sono organi del Fondo:
- lAssemblea dei Rappresentanti
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente e il Vice Presidente
- il Collegio dei Revisori.
2. La rappresentanza delle imprese e dei lavoratori negli organi
collegiali del Fondo è regolata secondo il criterio della pariteticità.
Art. 9 Assemblea dei Rappresentanti
1. LAssemblea è formata da sessanta componenti, dei quali
trenta eletti in rappresentanza dei lavoratori soci e trenta eletti in rappresentanza
delle imprese associate, secondo le modalità indicate nel Regolamento elettorale definito
dalle parti firmatarie lAccordo istitutivo.
2. I componenti restano in carica tre anni e possono essere rieletti
per non più di due volte consecutive. I componenti dellAssemblea decadono in caso
di elezione nel Consiglio di Amministrazione o nel Collegio dei Revisori.
3. Il componente dellAssemblea che cessa o decade dalla sua
funzione per qualsiasi motivo viene sostituito da altro componente della stessa
rappresentanza di appartenenza secondo le modalità indicate nel Regolamento elettorale.
Il componente subentrato rimane in carica fino alla scadenza del mandato di quello
sostituito.
4. Ogni componente dellAssemblea ha diritto ad un voto e può
delegare un altro componente, della stessa rappresentanza cui appartiene, a votare in sua
vece per singole Assemblee. Ciascun componente non può avere più di una delega. La
delega deve essere conferita per iscritto, anche in calce allavviso di convocazione,
e va conservata agli atti del Fondo.
5. LAssemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione, su delibera del Consiglio stesso, ovvero dal Presidente del Collegio dei
Revisori nel caso previsto dal comma 11 dellart. 11, mediante comunicazione
contenente lindicazione del luogo, giorno e ora e degli argomenti posti
allordine del giorno, da inviare, a mezzo raccomandata ovvero telegramma, telefax o
altro mezzo di comunicazione con ricezione documentabile, ai componenti
dellAssemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori almeno
quindici giorni prima della data fissata per la riunione. Qualora, ad insindacabile
giudizio del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sussistano ragioni di urgenza,
la convocazione va inviata almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.
6. LAssemblea deve, inoltre, essere convocata quando il
Presidente del Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità o quando ne faccia
richiesta scritta e motivata al Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno un
decimo dei componenti lAssemblea.
7. I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei
Revisori hanno diritto a partecipare allAssemblea senza diritto di voto.
Art. 10 Attribuzioni dellAssemblea
1. LAssemblea è ordinaria o straordinaria.
2. LAssemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente, coadiuvato da un
Segretario nominato, di volta in volta, dallAssemblea anche al di fuori del proprio
ambito. Il Presidente constata la regolarità della convocazione e dello svolgimento
dellAssemblea, sottoscrivendo il verbale che è redatto dal Segretario ovvero dal
notaio nei casi previsti dalla Legge o dal Decreto.
3. LAssemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza
di almeno due terzi dei componenti.
4. LAssemblea ordinaria:
a) elegge disgiuntamente, tramite le rispettive rappresentanze dei
lavoratori soci e delle imprese associate, nel rispetto del principio di pariteticità, il
Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto al successivo art. 11;
b) elegge disgiuntamente, tramite le rispettive rappresentanze dei
lavoratori soci e delle imprese associate, nel rispetto del principio di pariteticità, i
componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori, secondo quanto previsto al
successivo art. 15.
5. LAssemblea ordinaria, le cui deliberazioni sono adottate con
il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, è convocata almeno una
volta allanno, entro quattro mesi dalla chiusura dellesercizio sociale, per
lapprovazione del bilancio predisposto dal Consiglio di Amministrazione.
LAssemblea, inoltre, ha le seguenti attribuzioni:
a) approva i bilanci consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio
di Amministrazione ai sensi di quanto previsto dallart.12, lettera g) del presente
Statuto;
b) promuove le azioni di responsabilità nei confronti dei componenti
del Consiglio di Amministrazione, a norma degli artt. 22 e 2393 del codice civile, e nei
confronti dei componenti del Collegio dei Revisori, secondo quanto previsto dallart.
2407 del codice civile;
c) delibera su ogni questione sottoposta al suo esame dal Consiglio di
Amministrazione;
d) definisce, su proposta del Consiglio di Amministrazione,
leventuale compenso per i componenti del Consiglio di Amministrazione, per il
Presidente, il Vice Presidente e per i componenti del Collegio dei Revisori.
6. LAssemblea straordinaria è validamente costituita con la
presenza di almeno tre quarti dei componenti e delibera con il voto favorevole di almeno
due terzi dei componenti ovvero di almeno tre quarti dei componenti con riferimento alle
delibere di cui alla lettera b) del presente comma. LAssemblea straordinaria ha le
seguenti attribuzioni:
a) delibera sulle modifiche del presente Statuto, di cui allart.
12, lettera k), proposte dal Consiglio di Amministrazione;
b) delibera sullo scioglimento del Fondo e nomina i liquidatori.
Art. 11 Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da sei a sedici
componenti, di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori soci e laltra
metà eletta in rappresentanza delle imprese associate.
2. Possono essere eletti componenti del Consiglio di Amministrazione
persone fisiche in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui
allart. 4 del Decreto del Ministro del Lavoro n. 211 del 14 gennaio 1997 e
successive modificazioni e integrazioni e nei cui confronti non ricorrano cause di
ineleggibilità o di incompatibilità secondo la normativa vigente.
3. Almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nel
rispetto del principio di pariteticità tra aziende e lavoratori, deve essere
specificatamente in possesso dei requisiti di professionalità di cui allart. 4,
comma 2, lettere a) o b) del Decreto suddetto.
4. La perdita dei requisiti di onorabilità e professionalità o il
sopravvenire di cause di ineleggibilità o incompatibilità di cui alla richiamata
normativa vigente comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.
5. In attuazione del principio di pariteticità, i componenti
dellAssemblea in rappresentanza dei lavoratori soci e quelli in rappresentanza delle
imprese provvedono disgiuntamente alla elezione dei rispettivi componenti del Consiglio di
Amministrazione secondo le seguenti modalità.
6. Lelezione dei Consiglieri in rappresentanza dei lavoratori
soci avviene sulla base di liste presentate e sottoscritte, congiuntamente o
disgiuntamente, dalle Organizzazioni sindacali firmatarie lAccordo istitutivo del
Fondo ovvero da almeno 1/3 dei relativi componenti lAssemblea dei Rappresentanti. Le
liste sono composte da un numero di candidati pari a quello dei Consiglieri da eleggere; a
ciascun candidato effettivo è collegato un candidato supplente che subentra al
Consigliere eletto quando questi venga a cessare per qualsiasi motivo dalla carica. Sono
eletti Consiglieri i candidati della lista che abbia ottenuto il voto favorevole di almeno
2/3 degli aventi diritto di voto.
7. Lelezione dei Consiglieri in rappresentanza delle imprese
avviene sulla base di una lista unica presentata e sottoscritta congiuntamente dalle
Associazioni imprenditoriali firmatarie lAccordo istitutivo del Fondo. La lista é
composta da un numero di candidati pari a quello dei Consiglieri da eleggere maggiorato
del 50%. I candidati sono eletti secondo lordine progressivo di lista. In caso di
revoca del mandato da parte dellazienda nei confronti del proprio rappresentante
eletto nel Consiglio di Amministrazione, di dimissioni, di cessazione del rapporto di
lavoro o di sopravvenienza di cause che non consentano lesercizio delle funzioni,
lazienda è tenuta a darne comunicazione al Presidente del Fondo entro quindici
giorni dalla data della revoca, delle dimissioni o del verificarsi degli altri eventi
indicati, designando al contempo un sostituto. In mancanza di tale designazione subentra
il primo dei non eletti.
8. Il mandato dei Consiglieri subentrati quali sostituti scade
contestualmente a quello dei componenti in carica.
9. Lelezione del Consiglio di Amministrazione avviene entro un
mese dalla elezione dellAssemblea dei Rappresentanti.
10. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre
anni e possono essere rieletti.
11. Se viene contestualmente meno la metà dei componenti del Consiglio
di Amministrazione, gli Amministratori rimasti in carica procedono allattivazione
delle modalità per la rielezione dellintero Consiglio. Se viene contestualmente
meno la totalità dei componenti, il Collegio dei Revisori procede allattivazione
delle modalità per la loro rielezione e provvede nel frattempo allo svolgimento di tutti
gli atti di ordinaria amministrazione.
Art. 12 Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di amministrare il
Fondo ed è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione
per lattuazione di quanto previsto dal presente Statuto. In particolare:
a) nomina al suo interno, nella prima seduta successiva alla sua
elezione, il Presidente, individuato alternativamente fra i componenti eletti in
rappresentanza delle imprese associate e quelli eletti in rappresentanza dei lavoratori
soci, e il Vice Presidente fra i componenti della rappresentanza che non ha espresso il
Presidente;
b) determina gli indirizzi generali di organizzazione e gestione del
Fondo, adottando misure finalizzate alla trasparenza nel rapporto con i soci, secondo i
criteri previsti dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione ai sensi dellart.
17, comma 2, lettera h), del Decreto e di quanto indicato dallarticolo 30 del
presente Statuto;
c) adotta, in conformità a quanto previsto dalla Commissione di
Vigilanza sui Fondi Pensione, i criteri per la tenuta delle scritture contabili, ai sensi
dellart. 17, comma 2, lettera g) del Decreto, verificando loperato dei
soggetti a cui le stesse siano state affidate;
d) individua, con la maggioranza dei due terzi dei componenti e nel
rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dagli artt. 26 e 29 del presente
Statuto, la banca depositaria e leventuale soggetto a cui affidare la gestione
amministrativa del Fondo e approva le relative convenzioni;
e) individua, sempre con la maggioranza dei due terzi dei componenti e
nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dallart. 24 del presente
Statuto, i soggetti a cui affidare la gestione del patrimonio del Fondo, attribuisce ad
essi gli obiettivi prioritari della gestione, identificando la combinazione di rischio e
rendimento maggiormente rispondente ai suddetti obiettivi, approva le relative convenzioni
e valuta i risultati ottenuti dai singoli gestori mediante raffronto con parametri di
mercato oggettivi e confrontabili;
f) esercita i diritti di voto eventualmente inerenti ai valori
mobiliari nei quali risultino investite le disponibilità del Fondo, se del caso anche
mediante delega da conferire di volta in volta;
g) predispone e sottopone allapprovazione dellAssemblea dei
Rappresentanti il bilancio annuale del Fondo e la relazione attinente alla situazione
consuntiva di ogni esercizio, allattività svolta dal Fondo ed alla composizione del
patrimonio, secondo le indicazioni della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione,
unitamente al bilancio preventivo per lesercizio successivo;
h) propone allAssemblea, ove ne abbia ravvisato
lopportunità, la Società di revisione per la certificazione del bilancio del
Fondo;
i) in presenza di vicende del Fondo tali da incidere
sullequilibrio del Fondo medesimo, segnala alla Commissione di Vigilanza sui Fondi
Pensione, ai sensi della normativa vigente, i provvedimenti ritenuti necessari per la
salvaguardia dellequilibrio del Fondo;
j) delibera le modifiche necessarie per adeguare le norme statutarie a
sopravvenute disposizioni di legge o di normativa secondaria ovvero della fonte
istitutiva. Tali modifiche dovranno essere comunicate alla Commissione di Vigilanza sui
Fondi Pensione e portate a conoscenza della prima Assemblea ordinaria immediatamente
successiva alla predetta approvazione;
k) propone allapprovazione dellAssemblea straordinaria dei
Rappresentanti le altre modifiche al presente Statuto;
l) definisce il limite massimo delle risorse destinate al finanziamento
delle spese di gestione e determina, secondo quanto previsto dal successivo art. 23, la
misura della quota di adesione e della quota associativa annuale;
m) stabilisce criteri e modalità in ordine al versamento dei
contributi di cui agli artt. 22 e 23, alle domande di prestazione, di riscatto, di
trasferimento, di anticipazione e di reintegro della posizione;
n) può conferire deleghe a propri componenti affinché, anche
disgiuntamente, pongano in essere tutti gli atti necessari e conseguenti al
perfezionamento di operazioni preventivamente autorizzate;
o) nomina a maggioranza dei due terzi dei componenti, ove ritenuto
necessario, il Direttore del Fondo, stabilendone i poteri, le facoltà ed il compenso e
conferisce al Presidente, con la stessa maggioranza, il mandato di provvedere, sussistendo
oggettive necessità, ad eventuali assunzioni di personale e alleventuale
attribuzione di incarichi professionali o di collaborazione;
p) autorizza, a maggioranza dei due terzi dei componenti, le adesioni
al Fondo di cui allart. 4, comma 2, del presente Statuto;
q) autorizza le adesioni al Fondo di cui allart. 4, comma 3, del
presente Statuto;
r) individua, ai fini dellart. 6, comma 2, del Decreto le imprese
assicurative incaricate di provvedere allerogazione delle prestazioni sotto forma di
rendita e approva, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, le relative
convenzioni;
s) indice le elezioni per il rinnovo dellAssemblea dei
Rappresentanti, secondo quanto disposto al riguardo dal Regolamento elettorale, e provvede
alla sua convocazione entro 45 giorni dalla proclamazione degli eletti;
t) propone allAssemblea straordinaria dei Rappresentanti, nei
casi previsti, la liquidazione del Fondo.
Art. 13 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte
lanno su convocazione del Presidente o, in caso di impedimento, del Vice Presidente.
Il Consiglio è altresì convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ai
fini del corretto funzionamento del Fondo ovvero qualora ne faccia richiesta scritta e
motivata al Presidente almeno un terzo dei Consiglieri.
2. Il Consiglio è convocato mediante comunicazione contenente
lindicazione del luogo, giorno e ora e degli argomenti allordine del giorno,
da inviare a mezzo raccomandata ovvero telegramma, telefax o altro mezzo di comunicazione
con ricezione documentabile, ai componenti del Consiglio stesso e del Collegio dei
Revisori almeno dieci giorni prima della data della riunione. Qualora, ad insindacabile
giudizio del Presidente, sussistano ragioni durgenza la convocazione va inviata
almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.
3. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso
dimpedimento, dal Vice Presidente.
4. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito e
delibera, salvo le ipotesi nelle quali si richiedano maggioranze speciali, con la
maggioranza assoluta dei componenti. Non sono ammesse deleghe. Per la validità delle
delibere aventi ad oggetto le materie di cui agli artt. 6, 6 bis e 6 ter del Decreto è
necessaria la presenza di almeno due consiglieri in possesso dei requisiti di
professionalità previsti dallart. 4, comma 2, lettera a) o b) del citato Decreto
del Ministro del Lavoro, n. 211/1997, dei quali uno in rappresentanza delle imprese
associate e uno dei lavoratori soci.
5. Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che viene nominato
dal Consiglio, su proposta del Presidente, anche al di fuori del proprio ambito.
6. I componenti che non prendono parte, senza giustificato motivo, a
tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono automaticamente e si
provvede alla loro sostituzione con le modalità di cui ai comma 6 e 7 del precedente art.
11.
Art. 14 Presidente e Vice Presidente
1. Il Presidente ed il Vice Presidente del Fondo sono nominati, per
la stessa durata triennale, dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno,
fra i componenti eletti in rappresentanza delle imprese associate e quelli eletti in
rappresentanza dei lavoratori soci. In caso di decadenza dal mandato, per qualunque causa,
il Consiglio provvede, nellambito della componente di appartenenza, alla nomina del
nuovo Presidente e/o Vice Presidente per il periodo mancante alla scadenza della carica.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo. In caso di
impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice
Presidente. Il Presidente può delegare determinate attribuzioni al Vice Presidente
definendo i limiti della delega.
3. Il Presidente, inoltre, dispone in particolare delle seguenti
attribuzioni:
a) indice, previa delibera del Consiglio di Amministrazione a norma del
precedente art. 12, le elezioni per il rinnovo dellAssemblea dei Rappresentanti
secondo le procedure e modalità previste dal Regolamento elettorale;
b) convoca, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, e
presiede lAssemblea dei Rappresentanti;
c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
d) tiene i rapporti con la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione,
provvede alle comunicazioni in materia di andamento della gestione, trasmette ogni
variazione o innovazione della fonte istitutiva e segnala, in presenza di vicende che
possano incidere sullequilibrio del Fondo, i provvedimenti che si intendono adottare
per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;
e) trasmette alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione le
delibere aventi ad oggetto le modifiche statutarie per la conseguente approvazione;
f) sovrintende al funzionamento del Fondo;
g) cura lesecuzione delle delibere dellAssemblea e del
Consiglio di Amministrazione e svolge ogni altro compito che gli venga attribuito dal
Consiglio stesso;
h) vigila sullinsorgenza di situazioni di conflitto di interesse
ed effettua le comunicazioni in materia alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.
Art. 15 Collegio dei Revisori
1. Il Collegio dei Revisori è composto da quattro componenti
effettivi e da due supplenti, la metà dei quali eletta in rappresentanza dei lavoratori
soci e laltra metà in rappresentanza delle imprese associate.
2. Possono essere eletti componenti del Collegio dei Revisori persone
fisiche in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al citato Decreto del Ministro
del Lavoro n. 211/1997 e successive modificazioni e integrazioni e nei cui confronti non
ricorrano cause di ineleggibilità o incompatibilità secondo la normativa vigente. Tutti
i componenti devono essere iscritti al registro dei Revisori Contabili.
3. La perdita dei suddetti requisiti o il sopravvenire di cause di
ineleggibilità o incompatibilità di cui alla richiamata normativa vigente comportano la
decadenza dal Collegio dei Revisori.
4. In attuazione del principio di pariteticità, i componenti
dellAssemblea in rappresentanza dei lavoratori soci e quelli in rappresentanza delle
imprese associate provvedono disgiuntamente alla elezione dei rispettivi componenti del
Collegio dei Revisori secondo le seguenti modalità.
5. Lelezione dei Revisori in rappresentanza dei lavoratori soci
avviene sulla base di liste presentate e sottoscritte, congiuntamente o disgiuntamente,
dalle Organizzazioni sindacali firmatarie lAccordo istitutivo del Fondo ovvero da
almeno 1/3 dei relativi componenti lAssemblea dei Rappresentanti. Ciascuna lista
contiene i nomi di due Revisori effettivi e di un Revisore supplente. Risultano eletti i
candidati della lista che abbia ottenuto il voto favorevole di almeno 2/3 degli aventi
diritto di voto.
6. Lelezione dei Revisori in rappresentanza delle imprese avviene
sulla base di una lista unica, presentata e sottoscritta congiuntamente dalle Associazioni
imprenditoriali firmatarie lAccordo istitutivo del Fondo, contenente i nomi di due
Revisori effettivi e di un Revisore supplente.
7. Lelezione dei componenti del Collegio dei Revisori avviene
contestualmente a quella dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
8. I componenti del Collegio dei Revisori restano in carica tre anni e
possono essere rieletti.
9. Al Collegio dei Revisori spettano i compiti ed i poteri previsti
dallart. 2403 del codice civile. Il Collegio ha lobbligo di vigilare sulla
corretta gestione del Fondo. Al Collegio viene inoltre attribuita la funzione di controllo
contabile, attraverso laccertamento della regolare tenuta della contabilità e della
corrispondenza del bilancio con le risultanze dei libri e delle risultanze contabili. Il
Collegio esprime, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio desercizio.
Spetta al Collegio comunicare alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione,
informandone per conoscenza il Presidente del Fondo, rilevanti irregolarità in grado di
incidere negativamente sullequilibrio e sulla corretta amministrazione e gestione
del Fondo, inviando ad essa copia dei verbali delle riunioni nelle quali siano state
riscontrate dette irregolarità ovvero ne sia stata esclusa la sussistenza in presenza di
dissenso in seno al Collegio.
10. Il Collegio dei Revisori elegge il Presidente fra i componenti
della rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Fondo. Il Presidente
sovraintende allattività del Collegio, cura i rapporti con gli altri organi del
Fondo e presiede le riunioni del Collegio. Delle riunioni e delle verifiche effettuate
viene redatto verbale, sottoscritto dal Presidente, che è conservato, a cura del
Collegio, agli atti del Fondo.
11. Il Collegio dei Revisori, che si riunisce di norma a cadenza
trimestrale, è convocato dal Presidente mediante comunicazione contenente
lindicazione del luogo, giorno e ora e degli argomenti allordine del giorno,
da inviare a mezzo raccomandata ovvero telegramma, telefax o altro mezzo di comunicazione
con ricezione documentabile, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.
Qualora, ad insindacabile giudizio del Presidente del Collegio, sussistano ragioni di
urgenza la convocazione può essere inviata almeno tre giorni prima della data fissata per
la riunione.
12. Il Collegio dei Revisori è validamente costituito con la
partecipazione di almeno tre componenti effettivi e delibera a maggioranza assoluta dei
componenti. Non sono ammesse deleghe. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
13. Qualora nel corso del mandato vengano a mancare, per qualsiasi
motivo, uno o più componenti del Collegio dei Revisori si provvede alla loro sostituzione
con il membro supplente omogeneo per rappresentanza. La prima Assemblea successiva alla
cessazione provvede alla nomina dei Revisori effettivi e supplenti necessari per
lintegrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
Se con i Revisori supplenti non si completa il Collegio, lAssemblea dei
Rappresentanti provvede allintegrazione del Collegio.
TITOLO IV
Prestazioni, trasferimenti e riscatti
Art. 16 Prestazioni
1. Al verificarsi delle condizioni di seguito definite il
lavoratore socio ha diritto a richiedere al Fondo la prestazione pensionistica
complementare per vecchiaia o per anzianità.
2. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare per
vecchiaia si consegue al compimento delletà pensionabile stabilita dal regime
pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno dieci anni di iscrizione al Fondo.
3. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare per
anzianità si consegue al compimento di unetà di non più di dieci anni inferiore a
quella stabilita per la pensione di vecchiaia dal regime pensionistico obbligatorio ed
avendo maturato almeno quindici anni di iscrizione al Fondo.
4. Le previsioni di cui ai comma precedenti trovano applicazione anche
nei confronti del lavoratore socio che abbia trasferito la propria posizione da altro
Fondo pensione complementare ovvero da una forma pensionistica individuale, computando
anche lanzianità di iscrizione alla forma pensionistica di provenienza.
5. Il lavoratore socio, avente diritto, può chiedere la liquidazione
della prestazione pensionistica in capitale per un importo non superiore al 50 per cento
di quello maturato. Qualora limporto che si ottiene convertendo in rendita
pensionistica annua a favore del socio quanto maturato sulla posizione individuale risulti
inferiore allassegno sociale di cui allart. 3, comma 6 e 7, della legge 8
agosto 1995, n. 335, il socio può optare per la liquidazione in capitale dellintero
importo maturato.
6. Le prestazioni sotto forma di rendita sono corrisposte da imprese di
assicurazione, in forza di apposite convenzioni con il Fondo. Nella stipula di tali
convenzioni, il Consiglio di Amministrazione terrà anche conto dellesigenza di
superare diversità di trattamento tra lavoratori e lavoratrici.
7. Il diritto alle prestazioni è esigibile a condizione che il
lavoratore socio abbia cessato il rapporto di lavoro e si trovi nella situazione di poter
fruire effettivamente delle corrispondenti prestazioni previste dal sistema obbligatorio.
Il Consiglio di Amministrazione definisce le modalità e i termini per la richiesta della
prestazione.
Art. 17 Deroghe al regime delle prestazioni
1. I lavoratori soci che provengano da altri Fondi pensione o da
altre forme pensionistiche complementari, ai quali sia stata riconosciuta sulla base della
documentazione prodotta la qualifica di "vecchio iscritto" agli effetti di cui
al Decreto e successive modificazioni ed integrazioni, possono optare per la liquidazione
in forma di capitale dellintero importo maturato.
Art. 18 Anticipazioni
1. Trascorsi otto anni di iscrizione al Fondo, il lavoratore socio può
richiedere una anticipazione, a valere sullintera posizione maturata, per eventuali
spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti
strutture pubbliche ovvero per lacquisto della prima casa di abitazione per sé o
per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui
alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dellart. 31 della Legge 5 agosto 1978, n.
457 relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa
stabilita ai sensi dellart. 1, comma 3, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Il lavoratore socio ha facoltà di reintegrare la propria posizione nel
Fondo con le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione.
2. Non sono ammesse altre forme di anticipazioni.
Art. 19 Trasferimento da altri Fondi pensione
1. I lavoratori che, a seguito di assunzione alle dipendenze di una
delle aziende di cui allart. 3 del presente Statuto, presentano domanda di adesione
al Fondo possono procedere al trasferimento della posizione individuale maturata presso
altri Fondi pensione o Fondi aperti ovvero forme pensionistiche individuali.
Art. 20 Trasferimento ad altro Fondo pensione
1. Il lavoratore socio che perda i requisiti per la partecipazione al
Fondo può richiedere, entro sei mesi, il trasferimento della propria posizione
individuale ad altro Fondo di previdenza complementare, cui acceda in relazione alla nuova
attività, ovvero a Fondi pensione aperti o forme pensionistiche individuali.
2. Il Fondo provvede, entro sei mesi dal ricevimento della richiesta,
al trasferimento dellintera posizione individuale.
3. Qualora sussistano, invece, i requisiti di partecipazione al Fondo,
il lavoratore socio può richiedere il trasferimento della propria posizione individuale
ad un Fondo pensione aperto o forma pensionistica individuale di cui agli artt. 9 bis e 9
ter del Decreto. Il trasferimento della posizione non potrà essere richiesto prima di
cinque anni di permanenza nel Fondo stesso limitatamente ai primi cinque anni di vita del
Fondo e, successivamente a tale termine, prima di tre anni. Le richieste di trasferimento
potranno effettuarsi entro il 30 novembre di ciascun anno, mediante comunicazione scritta
allimpresa che la trasmetterà al Fondo; la relativa contribuzione cesserà dal 1°
gennaio dellanno successivo. Il Fondo provvede entro sei mesi dalla cessazione
dellobbligo contributivo al trasferimento dellintera posizione individuale.
Art. 21 Riscatti
1. Il lavoratore socio, che abbia perso i requisiti di partecipazione
al Fondo e non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche di cui al
precedente art. 16, ovvero non abbia chiesto il trasferimento ai sensi del precedente art.
20, ha diritto al riscatto della posizione individuale maturata presso il Fondo. La
domanda deve essere presentata entro sei mesi dal verificarsi dellevento. Decorso
tale termine, il Fondo provvede comunque, entro i sei mesi successivi, alla liquidazione a
titolo di riscatto della posizione individuale.
2. In caso di morte del lavoratore socio in attività di servizio la
posizione individuale può essere riscattata dal coniuge, ovvero in mancanza dai figli,
ovvero, in mancanza, dai genitori se già viventi a carico del lavoratore deceduto. In
mancanza di tali soggetti valgono le disposizioni delladerente, in assenza delle
quali la posizione resta acquisita al Fondo. Il Fondo provvede alla liquidazione
dellimporto maturato entro sei mesi dal ricevimento della richiesta di riscatto da
parte degli aventi diritto.
TITOLO V
Contribuzioni e spese
Art. 22 - Contribuzione
1. I contributi complessivamente destinati al Fondo sono
determinati dalla fonte istitutiva e sue successive modifiche e sono obbligatori per la
parte in essa stabilita a carico dei lavoratori soci, ivi compresa lulteriore
contribuzione a loro esclusivo carico, e delle imprese associate.
2. Contribuzioni più elevate rispetto a quelle di cui al precedente
comma 1 sono ammesse nel caso che le stesse siano previste da preesistenti forme di
previdenza complementare aziendalmente in atto per le quali, ai sensi dellart. 4,
sia stata autorizzata la confluenza nel Fondo.
3. Le contribuzioni al Fondo sono dovute dalla data di decorrenza
delladesione del singolo lavoratore in conformità a quanto stabilito allart.
5, fatto salvo quanto eventualmente previsto in materia di anticipazione della decorrenza
da specifiche disposizioni definite dalle parti firmatarie la fonte istitutiva.
4. Le contribuzioni a carico delle imprese sono dovute solamente per i
lavoratori aderenti al Fondo e pertanto non si avrà alcun trattamento sostitutivo o
alternativo anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, nelle ipotesi di
mancata adesione del lavoratore al Fondo o di successiva perdita della qualità di socio.
5. Le predette contribuzioni, ivi compresi gli importi prelevati dal
trattamento di fine rapporto, saranno trattenute, con cadenza mensile, in occasione della
corresponsione delle relative competenze e versate al Fondo ogni tre mesi (aprile, luglio,
ottobre, gennaio) con riferimento al trimestre precedente.
6. Il Consiglio di Amministrazione definisce le modalità per il
versamento dei contributi nonché le penalità dovute in caso di mancato o ritardato
versamento da parte delle imprese nei confronti del Fondo.
7. Il lavoratore socio, pur mantenendo la qualità di associato al
Fondo, può sospendere, non prima di cinque anni dalla sua adesione al Fondo, il
versamento della contribuzione a suo carico. Tale facoltà può essere esercitata per una
sola volta e limitatamente ad un periodo massimo di dodici mesi consecutivi. La relativa
dichiarazione deve essere inviata, mediante lettera raccomandata A.R., dal lavoratore
socio allazienda, che a sua volta la trasmette al Fondo, e produce effetti dal primo
giorno del mese successivo a quello del suo ricevimento. La sospensione dellobbligo
contributivo da parte del lavoratore socio determina automaticamente la sospensione, per
lo stesso periodo, della contribuzione a carico dellimpresa associata e del
versamento del trattamento di fine rapporto.
Art. 23 Regime delle spese di gestione
1. Alla copertura delle spese di gestione amministrativa il Fondo
provvede con le contribuzioni di cui ai successivi comma del presente articolo oltre che
con le eventuali entrate diverse dai contributi complessivamente destinati alle posizioni
individuali dei lavoratori soci.
2. Al momento delladesione di ogni singolo lavoratore,
lazienda provvede a versare al Fondo, a titolo di contribuzione, una quota "una
tantum" di adesione, la cui misura, ripartita pariteticamente tra azienda e
lavoratore da essa dipendente, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Fino alla
elezione degli Organi del Fondo la misura è quella definita dalla parti firmatarie
lAccordo istitutivo.
3. Sempre a titolo di contribuzione è dovuta al Fondo una quota
associativa annuale, la cui misura è ripartita pariteticamente tra azienda e lavoratore.
Detta quota associativa annuale è stabilita dal Consiglio di Amministrazione e va
indicata nella scheda informativa. In attesa della elezione degli Organi del Fondo la
misura è quella definita dalle parti firmatarie lAccordo istitutivo.
4. La quota associativa annuale è altresì dovuta al Fondo dai
percettori delle pensioni complementari di anzianità e vecchiaia nella misura stabilita
dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina anche le modalità di versamento.
5. La quota di adesione e la quota associativa non sono accreditate
sulle posizioni individuali dei soci ma destinate alla copertura delle spese di gestione
amministrativa del Fondo. Attesa la loro specifica finalità di destinazione, tali quote
non sono trasferibili né conferibili ad altre forme di previdenza complementare o a fondi
aventi analoghe finalità.
6. Gli oneri relativi alla gestione finanziaria e ai servizi resi dalla
banca depositaria sono addebitati direttamente sul patrimonio del Fondo.
TITOLO VI
Gestione del patrimonio
Art. 24 Impiego delle risorse
1. Le risorse finanziarie del Fondo sono affidate in gestione
mediante convenzione con soggetti gestori abilitati a svolgere lattività di cui
allart. 6 del Decreto e successive modificazioni e integrazioni.
2. La scelta dei gestori avviene previa richiesta di offerte
contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, in conformità alla normativa
vigente in materia ed alle istruzioni emanate dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi
Pensione.
I soggetti abilitati devono essere scelti fra primari istituti italiani
ed esteri presenti in modo significativo nel mercato dellassicurazione sulla vita
ovvero nel mercato dei servizi di gestione del risparmio. Il numero delle offerte
pervenute e valutate deve in ogni caso essere non inferiore al doppio di quello dei
gestori a cui viene affidata la gestione.
3. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla selezione dei gestori,
previa identificazione di requisiti minimi qualitativi e quantitativi, secondo le
istruzioni emanate dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione e, comunque, in modo
da garantire la trasparenza del relativo procedimento e la coerenza tra obiettivi e
modalità gestionali, decisi preventivamente dal Consiglio stesso, e i criteri di scelta
dei gestori. Fra i criteri di valutazione e comparazione delle offerte di cui al comma 2
sono necessariamente inclusi i seguenti:
- fattori di solidità patrimoniale;
- volumi di risparmio complessivamente
gestiti per conto terzi;
- risultati, tra loro obiettivamente
raffrontabili, precedentemente conseguititi nella gestione di portafogli di attività
caratterizzati da combinazioni di rischio e rendimento analoghe.
4. Il Consiglio di Amministrazione definisce altresì i contenuti della
convenzione di gestione, nel rispetto di quanto previsto dallart. 6, comma 4 bis,
del Decreto.
5. Le convenzioni di gestione devono, in particolare, uniformarsi ai
seguenti criteri:
a) indicazione delle linee di indirizzo generali nellambito dei
criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, previsti dalla normativa vigente,
e delle modalità con le quali possono essere modificate le suddette linee di indirizzo;
b) deposito del patrimonio conferito in gestione in conti intestati al
Fondo e rubricati come di gestione per conto terzi presso la banca depositaria, fermo
restando che tale patrimonio, come previsto dallart. 6, comma 4 ter, del Decreto,
deve rimanere a tutti gli effetti separato ed autonomo rispetto a quello proprio del
gestore e rispetto a quello degli altri clienti del gestore medesimo;
c) irrinunciabilità per il Fondo del diritto di attribuire ai soggetti
gestori gli obiettivi prioritari della gestione delle singole linee di investimento e di
identificare la combinazione di rischio e rendimento maggiormente rispondente ai suddetti
obiettivi;
d) diversificazione degli strumenti di investimento in unottica
di ottimizzazione del rapporto fra rischio e rendimento con orizzonte di medio/lungo
termine;
e) misurabilità dei risultati ottenuti dai singoli gestori mediante
confronto con indici di mercato oggettivi, confrontabili e pubblicati;
f) attribuzione al Fondo del potere di esercizio dei diritti di voto
incorporati nei titoli in cui viene investito il patrimonio medesimo, ferma restando la
possibilità dellesercizio per procura da parte del gestore per singola assemblea;
g) previsione di apposita norma che impedisca che i gestori divulghino
informazioni riservate in merito alla politica di investimento del Fondo stesso, con
particolare riferimento allesercizio dei diritti di voto;
h) recedibilità da parte del Fondo dalle convenzioni in qualsiasi
momento senza penalizzazioni, con un preavviso massimo di tre mesi da comunicarsi tramite
raccomandata con ricevuta di ritorno;
i) recedibilità da parte del Fondo dalle convenzioni senza preavviso e
senza penalizzazioni, da comunicarsi tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, nei
casi di scioglimento previsti dalla legge e comunque in caso di inadempimento o
inadeguatezza dei risultati finanziari.
6. Le convenzioni di gestione, oltre a rispettare i criteri di cui al
comma precedente, devono prevedere, inoltre, che ciascun gestore sia tenuto a fornire al
Consiglio di Amministrazione del Fondo una rendicontazione, secondo tempi, modalità e
contenuti individuati dal Consiglio di Amministrazione, in merito ai risultati conseguiti.
7. Nella stipulazione e nellesercizio della convenzione il Fondo
persegue lobiettivo della diversificazione degli strumenti di investimento, della
efficiente gestione del portafoglio e della diversificazione del rischio, contenendo i
costi di transazione e gestione e massimizzando i rendimenti netti.
8. Nella identificazione degli investimenti il Fondo, avvalendosi del
gestore e in collaborazione con la banca depositaria, rispetta i limiti agli stessi
indicati dal Decreto del Ministro del Tesoro del 21 novembre 1996, n. 703.
9. Il Consiglio di Amministrazione realizza un assetto di gestione
delle risorse finanziarie inteso a produrre un unico tasso di rendimento (gestione
monocomparto) oppure procede a differenziare i profili di rischio/rendimento in funzione
delle diverse esigenze dei lavoratori soci (gestione multicomparto). Per i primi tre
esercizi verrà adottata una gestione monocomparto; a decorrere dal quarto esercizio,
previe le necessarie modifiche statutarie ai sensi dellart. 3, comma 4, del citato
Decreto n. 703/1996, e per gli effetti di cui allart. 17, comma 2, lettera b), del
Decreto, potrà sviluppare una gestione multicomparto.
10. Della delibera di attuazione della gestione multicomparto vengono
adeguatamente informati i soci, che potranno optare secondo regole e modalità definite
dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 25 Patrimonio del Fondo
1. Il patrimonio complessivo di cui il Fondo è titolare, destinato
a realizzare le finalità associative, è costituito:
a) dai contributi definiti dalla fonte istitutiva e sue successive
modifiche;
b) dagli importi acquisiti con il trasferimento della posizione
maturata presso altri Fondi di previdenza complementare;
c) da interessi, frutti, dividendi e qualsiasi altro provento derivante
dalle disponibilità patrimoniali;
d) da ogni altro provento che spetti o affluisca al Fondo a qualsiasi
titolo.
Art. 26 Banca depositaria
1. Le disponibilità del Fondo affidate in gestione e la liquidità
necessaria per finanziarie le spese correnti sono depositate presso ununica banca
che presenti i requisiti di cui allart. 2 bis della Legge 23 marzo 1983 n. 77,
introdotto dallart. 3 del Decreto Legislativo 25 gennaio 1992 n. 83.
2. La selezione della banca depositaria avviene previa identificazione
di requisiti minimi di natura qualitativa e quantitativa. Il Fondo provvede a richiedere
offerte di convenzionamento esclusivamente a banche che presentino i requisiti prefissati,
operando accurate ed obiettive comparazioni.
Il processo di selezione per la scelta della banca depositaria sarà
condotto nel rispetto della normativa vigente.
3. La banca depositaria è scelta dal Consiglio di Amministrazione,
previa richieste di offerte contrattuali, fra le banche aventi sede in Italia ed in
possesso dei seguenti requisiti minimi complessivi:
a) patrimonio netto non inferiore ad un livello tale da garantire
adeguata solidità e solvibilità;
b) volumi di risparmio per i quali viene svolta la funzione di
depositaria con riferimento al comparto dei Fondi comuni di investimento, cosicché siano
assicurate adeguata esperienza ed elevata efficienza operativa;
c) adeguata trasparenza attraverso la quotazione in mercati
regolamentati riconosciuti ai sensi dellart. 16 della direttiva 93/22/CEE.
4. Alla banca depositaria sono attribuiti i seguenti compiti:
a) custodire il patrimonio del Fondo investito dai soggetti gestori;
b) accertare che siano conformi alla legge, ai regolamenti di
attuazione ed alle prescrizioni della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, la
valorizzazione delle quote e la destinazione dei redditi derivanti dallinvestimento
delle disponibilità del Fondo;
c) accertare che nelle operazioni relative al patrimonio del Fondo la
controprestazione sia rimessa nei termini duso e che le negoziazioni siano regolate
nel rispetto delle previsioni vigenti nei mercati in cui le negoziazioni hanno luogo;
d) eseguire le istruzioni dei soggetti gestori, se non siano contrarie
alla legge, alle disposizioni contenute nel Decreto, a quelle emanate con Decreto del
Ministro del Tesoro di cui allart. 6, comma 4 quinquies, del Decreto, a quanto
previsto dallo Statuto e a quanto stabilito nelle rispettive convenzioni di gestione,
svolgendo pertanto una verifica sulla totalità delle operazioni avente ad oggetto la
legittimità di ciascuna di esse e segnalando al Consiglio di Amministrazione ed al
Collegio dei Revisori eventuali violazioni dei limiti agli investimenti fissati dalla
normativa e dalla convenzione di gestione.
5. La banca depositaria è responsabile nei confronti del Fondo e dei
soci per ogni pregiudizio subito in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi
derivanti dallo svolgimento della sua funzione di depositaria. In relazione a ciò, avuto
altresì presente lobbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione ed al
Collegio dei Revisori del Fondo ed alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione sulle
irregolarità riscontrate, la banca depositaria provvede ad attivare procedure idonee
allefficiente espletamento delle sue funzioni di controllo.
6. Ferma restando la responsabilità della banca depositaria, essa ha
la facoltà di subdepositare la totalità o una parte dei valori mobiliari di pertinenza
del Fondo presso la Monte Titoli S.p.A. e presso la gestione centralizzata della Banca
dItalia.
7. Qualora il patrimonio venga investito in titoli azionari emessi sul
mercato italiano, la banca depositaria comunica in tempo utile al Fondo gli acquisti e le
vendite di azioni effettuate per conto del Fondo medesimo che comportino il superamento,
in aumento o in diminuzione, dei limiti percentuali stabiliti dalla legge e dai relativi
provvedimenti attuativi in tema di segnalazione obbligatoria delle partecipazioni, tenendo
conto solo delle azioni comprese nel patrimonio gestito.
8. La convenzione con la banca depositaria deve prevedere un termine di
durata con facoltà di revoca in qualsiasi momento da parte del Fondo, senza
penalizzazioni, e con possibilità di rinuncia da parte dellAzienda di credito con
preavviso non inferiore a sei mesi. La convenzione medesima deve inoltre precisare che
lefficacia della revoca o della rinuncia può essere sospesa, ad iniziativa del
Fondo, fino alla data in cui unaltra banca, in possesso dei requisiti previsti,
accetti lincarico di depositaria in sostituzione della precedente, nonché fino alla
data in cui i valori e le disponibilità del Fondo siano trasferiti ed accreditati presso
la nuova banca depositaria.
Art. 27 Conflitti dinteresse
1. In materia di conflitto dinteresse si fa riferimento a
quanto previsto in materia dal Decreto n. 703/1996 del Ministero del Tesoro.
TITOLO VII
Sistema di contabilità e trasparenza
Art. 28 Esercizio sociale
1. Lesercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31
dicembre di ogni anno.
2. Entro quattro mesi dalla chiusura dellesercizio, il Consiglio
di Amministrazione sottopone allAssemblea dei Rappresentanti, ai sensi
dellart. 12, comma 1, lettera g) del presente Statuto, il bilancio annuale del Fondo
e la relazione attinente alla situazione consuntiva dellesercizio,
allattività svolta dal Fondo ed alla composizione del patrimonio, unitamente al
bilancio preventivo dellesercizio successivo.
3. Il valore del patrimonio del Fondo e la redditività delle linee di
investimento adottate sono determinati secondo i criteri indicati dalla Commissione di
Vigilanza sui Fondi Pensione, come previsto dallart. 17, comma 2, lettera g), del
Decreto.
Art. 29 Gestione amministrativa
1. Per attività di carattere amministrativo si intendono quelle
non rientranti nel novero dei compiti da attribuirsi sia alla banca depositaria che ai
gestori del patrimonio. Il Fondo può affidare la gestione dellattività
amministrativa inerente i propri fini istituzionali ad uno o più soggetti esterni sulla
base di apposite convenzioni.
2. La stipula delle relative convenzioni deve essere preceduta da
unadeguata valutazione delle varie alternative disponibili sul mercato. La scelta
finale viene operata dal Consiglio di Amministrazione, con riferimento alle specifiche
esigenze del Fondo, in funzione di requisiti tecnico-operativi rispondenti a tali
esigenze, dellaffidabilità del soggetto erogatore, oltreché del costo del
servizio.
3. Il contenuto del dettaglio dellattività amministrativa la cui
gestione sia affidata ai sensi del precedente comma 1 è definito dal Consiglio di
Amministrazione.
4. Nellambito delle convenzioni per la tenuta delle posizioni
individuali dei lavoratori soci il Fondo adotta misure volte a tutelare la riservatezza
dei dati relativi agli stessi, in applicazione della specifica disciplina in materia di
tutela per il trattamento dei dati personali.
Art. 30 Informazione periodica ai soci
1. Il rapporto fra il Fondo e gli associati è improntato alla
massima trasparenza.
2. Il Fondo provvede annualmente, con le modalità stabilite in
coerenza alle disposizioni della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione ai sensi
dellart. 17, comma 2, lettera h) del Decreto, a fornire a ogni singolo lavoratore
socio un estratto conto della sua posizione individuale e a ciascuna Azienda un riepilogo
delle contribuzioni dalla stessa versate, nonché informazioni sullimpiego delle
risorse, sui soggetti a cui è affidata la gestione di tali risorse e sui risultati
conseguiti nella gestione medesima.
TITOLO VIII
Norme finali
Art. 31 Scioglimento e liquidazione del Fondo
1. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori hanno
lobbligo di segnalare tempestivamente allAssemblea dei Rappresentanti nonché
alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione tutti gli elementi che possono lasciar
presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
2. Oltre che per le cause derivanti da disposizioni di legge, il Fondo
si scioglie per deliberazione dellAssemblea in sede straordinaria, in caso di
sopravvenienza di eventi tali da rendere impossibile il perseguimento dello scopo o il
funzionamento del Fondo ovvero a seguito di conforme decisione intervenuta tra le parti
firmatarie degli Accordi di cui allart. 1.
3. In caso di scioglimento del Fondo, lAssemblea straordinaria
procederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e comunque in
adempimento alle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, allart. 11, comma
1 del Decreto.
Art. 32 Consulta delle organizzazioni
1. Qualora, in applicazione dellart. 4 comma 2, il campo dei
destinatari del Fondo venga a ricomprendere i soggetti ed i settori convenzionalmente
denominati "affini", sarà costituita, su base paritetica, la Consulta delle
organizzazioni, formata da rappresentanti designati, nei rispettivi ambiti, dalle
associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori che hanno dato vita
al Fondo nonché dai soggetti che abbiano sottoscritto specifiche fonti istitutive per
ladesione al Fondo.
2. La Consulta, che si riunisce almeno due volte lanno,
costituisce la sede per una informativa in ordine allandamento del Fondo ed adempie
a compiti consultivi al fine di contribuire al miglior funzionamento del Fondo stesso
anche attraverso pareri, comunque non vincolanti, sulle problematiche di maggior rilievo.
Art. 33 Clausola di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si
fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge.
I N D I C E
Pag.
TITOLO I Costituzione e Scopo 1
Art. 1 Costituzione, denominazione, sede e
durata 1
Art. 2 Scopo 1
TITOLO II Associati 2
Art. 3 Destinatari 2
Art. 4 Soci 2
Art. 5 Adesione e permanenza nel Fondo 3
Art. 6 Sospensione del rapporto di lavoro 4
Art. 7 Cessazione della qualità di socio 4
TITOLO III Organi Sociali 5
Art. 8 Organi del Fondo 5
Art. 9 Assemblea dei Rappresentanti 5
Art. 10 Attribuzioni dellAssemblea 6
Art. 11 Consiglio di Amministrazione 7
Art. 12 Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione
9
Art. 13 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione
11
Art. 14 Presidente e Vice Presidente 11
Art. 15 Collegio dei Revisori 12
TITOLO IV Prestazioni, trasferimenti e riscatti 14
Art. 16 Prestazioni 14
Art. 17 Deroghe al regime delle prestazioni 15
Art. 18 Anticipazioni 15
Art. 19 Trasferimento da altri Fondi pensione 16
Art. 20 Trasferimento ad altro Fondo pensione 16
Art. 21 Riscatti 16
TITOLO V Contribuzioni e spese 17
Art. 22 Contribuzione 17
Art. 23 Regime delle spese 18
TITOLO VI Gestione del patrimonio 18
Art. 24 Impiego delle risorse 18
Art. 25 Patrimonio del Fondo 21
Art. 26 Banca depositaria 21
Art. 27 Conflitti dinteresse 23
TITOLO VII Sistema di contabilità e trasparenza 23
Art. 28 Esercizio sociale 23
Art. 29 Gestione amministrativa 23
Art. 30 Informazione periodica ai soci 24
TITOLO VIII Norme finali 24
Art. 31 Scioglimento e liquidazione del Fondo 24
Art. 32 Consulta delle organizzazioni 25
Art. 33 Clausola di rinvio 25
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