V Tronco - Informativa part-time

 

 

INFORMATIVA

 

Caro amico, cara amica, nonostante il rinnovo del ccnl, non sia ancora stato sottoscritto, per quello che riguarda la figura del part-time è stata già raggiunta un intesa che andrà in vigore subito dopo la firma definitiva del contratto.

Abbiamo perciò ritenuto utile ed opportuno fornirti un promemoria che ti desse modo di conoscere in anticipo e con precisione i tuoi diritti, anche al fine di evitare applicazioni errate ed unilaterali da parte aziendale.

Saremo comunque a tua disposizione per eventuali chiarimenti , per il controllo delle retribuzioni e per la verifica del rispetto delle normative da parte dell’azienda.

 

IL NUOVO PART-TIME

 

Programmazione della prestazione

 

All’atto dell’assunzione ( il 31 gennaio 2001 per chi era già in servizio all’epoca) l’azienda ha consegnato una lettera-turni dove è contenuta l’indicazione della prestazione con la collocazione dell’orario in riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno.

 

Clausola flessibile e Clausola elastica

 

L’orario stabilito non può essere modificato a meno che tu non sottoscriva la clausola flessibile o la clausola elastica, cerchiamo di chiarire cosa comporta la firma di ognuna delle clausole.

 

 

Clausola Flessibile

 

Sottoscrivendo questa clausola , dai la facoltà all’azienda , di spostare la collocazione temporale delle prestazioni previste nella lettera-turni, con un preavviso minimo di 5 giorni ed una maggiorazione retributiva del 10 % per ogni prestazione spostata

 

 

Clausola Elastica

 

Sottoscrivendo questa clausola , dai la facoltà all’azienda , per limitati periodi di tempo ( es. giugno-settembre ) di aumentare il minimo da 80 a 96 ore o da 104 a 120 ore, con un preavviso minimo di 20 giorni e con una maggiorazione retributiva del 10% relativamente alle 16 ore aggiuntive mensili.

Per i part-time orizzontali, questa clausola non può essere adottata.

 

 

È importante sapere che:

  • Il contratto prevede che la possibilità di farsi assistere, per la sottoscrizione delle clausole, dalla propria organizzazione sindacale
  • L’ accettazione delle clausole è volontaria e non sei in alcun modo obbligato a sottoscriverle.
  • Si può sottoscrivere anche una sola delle clausole
  • La clausole non possono essere disdettate prima che siano trascorsi 5 mesi dalla firma.
  • L’eventuale disdetta deve comunque essere comunicata all’azienda per iscritto, con almeno 30 giorni di preavviso, documentandone le motivazioni (esigenze familiari, sanitarie, motivi di studio o altra attività)
  • La clausole possono comunque essere sottoscritte di nuovo in qualsiasi momento.

 

 

Lavoro Suppletivo

Il lavoro suppletivo, retribuito come lavoro ordinario, rimane su base volontaria ed il rifiuto di effettuarlo da parte del lavoratore non comporta alcuna sanzione disciplinare

Per il Part-time 80 ore , il limite massimo è di 136 ore medie su base quadrimestrale

Per il Part-time 104 ore , il limite massimo è di 68 ore medie su base bimestrale

Oltre tali limiti hai diritto alla sola retribuzione di una maggiorazione del 50% della retribuzione oraria e le ore corrispondenti confluiscono in Banca ore.

In ogni caso, in un mese, la somma del lavoro ordinario e di quello suppletivo non deve mai superare il limite massimo delle 160 ore.

 

 

Lavoro straordinario

Se sei un part-time di tipo verticale o misto puoi effettuare un massimo di 100 ore annue di straordinario( il tetto massimo è da verificare in sede di stesura), in caso di superamento del tetto si ha diritto alla sola maggiorazione del 50% della retribuzione oraria e le corrispondenti ore confluiscono in Banca ore.

Si considera straordinario quello effettuato oltre il normale orario giornaliero assegnato.

Nel caso di prestazione a orario ridotto( part-time orizzontale) di cui sia richiesto e accettato il prolungamento, dalla quinta all’ottava ora sono da considerarsi come lavoro suppletivo, oltre le otto ore, si ha diritto alla sola maggiorazione del 50% della retribuzione oraria e le corrispondenti ore confluiscono in Banca ore

 

 

Ferie

Per il part-time 80, il monte ferie è di 80 ore fino a 8 anni di anzianità, 100 ore da 8 a 15, 120 ore oltre i 15 anni.

Per il part-time 104, il monte ferie è di 104 ore fino a 8 anni di anzianità, 130 ore da 8 a 15, 156 ore oltre i 15 anni

 

Malattia e Infortunio

 

Vengono retribuite le sole prestazioni previste dalla lettera-turni

 

 

Lavoro Festivo e Lavoro Notturno

 

Se nello sviluppo delle prestazioni previste nella lettera-turni sono presenti giorni festivi, questi vengono retribuiti come per il personale full-time. Se nella lettera sono previste prestazioni di lavoro notturno, queste vengono retribuite con una maggiorazione del 40%, in tutti gli altri casi la maggiorazione notturno è del 35%.

 

Tredicesima-Premio Annuo-Permessi ed altri istituti contrattuali

 

Sono commisurati alla effettive prestazioni (conguagli per ferie, tredicesima e premio annuo) in osservanza del principio di non discriminazione.

 

 

Passaggio a tempo pieno

 

Nel caso di trasformazioni a tempo pieno i criteri di precedenza sono nell’ordine :

 

  1. maggiore anzianità aziendale
  2. vicinanza della sede di provenienza
  3. carichi familiari
  4. maggiore anzianità anagrafica

 

In caso di passaggio a tempo pieno, ai fini dell’applicazione degli istituti contrattuali, i periodi a tempo parziale vengono computati al 60%, se l’effettiva prestazione risulta superiore al minimo la percentuale sale al 70%.

 

Note a verbale

Per quanto riguarda i part-time già in servizio alla data del 16 febbraio 2000, rimangono invariate le previsioni e le modalità per l’accorpamento delle prestazioni a orario ridotto e per lo spostamento di una prestazione domenicale mensile.

Come già detto in premessa rimaniamo comunque a tua disposizione per qualsiasi dubbio o chiarimento, cogliamo infine l’occasione per inviarti i nostri più sinceri e fraterni saluti

 

Roma 22 giugno 2005

 

RSA FILT CGIL 5° TRONCO