In relazione a quanto stabilito dalla legge n° 146/90, come modificata
dalla Legge n° 83/2000, e dalla delibera 1/112 del 4.10.2001 della Commissione di
Garanzia che stabilisce la regolamentazione provvisoria del settore per quanto attiene i
servizi che rientrano nellambito della regolamentazione del diritto di sciopero, le
Scriventi Segreterie Nazionali, verificate le "forzature" interpretative
effettuate da alcune concessionarie autostradali finalizzate esclusivamente ad impedire il
diritto dellesercizio di sciopero, ribadiscono quanto segue:
Prestazioni Indispensabili: al fine di garantire la sicurezza
degli utenti e della viabilità sono state individuate le seguenti attività:
Centro Radio informativo, in modo da garantire la ricezione e lo
smistamento delle chiamate, nonché il collegamento tra tutti i soggetti interessati a
garantire la sicurezza;
Viabilità, in modo da garantire le condizioni di sicurezza del
traffico;
Impianti, in modo da garantire il funzionamento degli impianti
necessari a garantire la viabilità ed il Centro Radio Informativo;
Informazione allutenza.
Determinazione dei servizi minimi: sulla base di quanto disposto
nella delibera si ricorda che i contingenti vanno definiti con accordo tra le parti. In
caso di mancato accordo i contingenti andranno definiti dallazienda in maniera
commisurata, secondo quanto previsto dalla Legge 146/90, ad un massimo del 50% del
servizio impiegando il 33% del personale rispetto agli standard medi ordinariamente
impiegati per lo svolgimento delle sole attività connesse con la sicurezza degli utenti
nelle giornate omologhe delle 4 settimane precedenti. Resta pertanto escluso ogni servizio
aggiuntivo rispetto a quelli normalmente erogati.
Informativa allutenza: Le aziende sono tenute a garantire
una corretta informativa allutenza rispetto allo svolgimento dello sciopero e sui
servizi garantiti anche attraverso lutilizzo dei portali a messaggio variabile.
In considerazione della presa di posizione già effettuata dalle
Segreterie Nazionali nei confronti della Commissione di Garanzia e delle Associazioni
Datoriali, nei casi in cui le Aziende disporranno servizi difformi da quelli sopra
richiamati, le R.S.A. predisporranno il piano di presenza a cui il personale dovrà
attenersi. Le presenze dovranno essere commisurate a quanto richiamato, 50% del servizio
utilizzando al massimo il 33% del personale, e a quanto normalmente garantito nel corso
degli scioperi precedentemente effettuati, avendo cura di garantire le novità introdotte
dalla delibera in parola.
Ovvio che non dovrà essere garantito nessun servizio collegato
allesazione del pedaggio.
Si ricorda, infine, che eventuali sanzioni disciplinari non possono
essere erogate dallimpresa essendo tale prerogativa assegnata alla Commissione di
Garanzia.
Laddove fossero posti in essere comportamenti aziendali finalizzati
a limitare o eliminare il diritto di sciopero le strutture territoriali dovranno attivarsi
urgentemente, attraverso il ricorso allarticolo 28 della Legge 300/70, per garantire
lesercizio di un diritto garantito costituzionalmente.
Le Segreterie Nazionali
FILT-CGIL FIT-CISL UILTRASPORTI UGL SLA-CISAL